L’ingerenza del socio accomandante nella gestione della sas comporta responsabilità patrimoniale illimitata e solidale

L'ingerenza del socio accomandante ovvero l'attività di gestione interna ed esterna o l'accordo tacito intercorso con il socio accomandatario sono aspetti irrilevanti qualora il terzo abbia concluso un contratto preliminare con la società in accomandita in persona del soggetto, peraltro qualificatosi socio, che essendo l'accomandante non aveva il potere di agire impegnando la società.

Al riguardo, va ricordato che nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, il codice civile (articolo 2323) nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale.

Nella società in accomandita semplice, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità (ai sensi dell'articolo 2320 del codice civile) non si traduce anche nell'acquisto del potere di rappresentanza della società.

Questi i principi giuridici che emergono dalla lettura della sentenza 22666/15 della Corte di cassazione.

7 Novembre 2015 · Roberto Petrella


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2 risposte a “L’ingerenza del socio accomandante nella gestione della sas comporta responsabilità patrimoniale illimitata e solidale”

  1. Anonimo ha detto:

    Buonasera, sono il socio Accomandatario di una SAS, composta da due soci: io detengo il 70% e il socio accomandante il 30% restante. Capitale sociale € 3000. Nel 2015 perviene alla sede della società un’accertamento delle A. E. per una fattura emessa nel 2010 di circa € 32000, secondo loro non dichiarta per quell’anno fiscale. Avendo tutta la documentazione attestante il contrario, in accordo con il commercialista, presentiamo la richiesta di “adesione su accertamento “. Dopo alcune settimane A. E. mi invia, quale socio Accomandatario, l’avviso che la nostra richiesta è respinta in quanto già presentato ricorso alla Commissione Tributaria provinciale. Non essendo stati né il commercialista né tantomeno il commercialista, ad avere presentato tale ricorso, immaginiamo fosse stato il socio che però, immediatamente contattato dal sottoscritto, mi dà una risposta evasiva e mi rimanda a un suo avvocato che oltre a non dare risposte chiare né per telefono né per email, lascia passare settimane prima di dare risposte. Fino all’intervento di un’avvocato da me interpellato che riesce a farsi dare risposta certa in cui l’avvocato del socio ammette che ha presentato ricorso presso la CT Provinciale, senza specificare né che tipo di ricorso né con quale documentazione ( peraltro depositata solo presso il commercialista della società). mpedendo di fatto alla Società e al sottoscritto di presentare il giusto ricorso a A. E. Morale nel febbraio 2017 Equitalia, (oggi AERIscossione) ha posto ipoteca (€ 174000) per una cartella di circa € 82000, su un immobile che nel frattempo avevo ereditato. A ottobre 2018 mi è pervenuta una nuova cartella di AE per l’Iva non versata sulla fattura all’origine, a seguito della sentenza di Commissione Tributaria Regionale, in appello ad analoga sentenza dela C. Provinciale che già respinse il ricorso del socio, entrambe per illegittimità a presentare lo stesso e per mancanza degli adeguati documenti comprovanti il ricorso e altri particolari che la CTR sottolinea come infondati. Nello scorso novembre lil mio mmobile e stato venduto all’asta giudiziaria. E cosi è stato consumato il danno economico ( ma anche morale e professionale) a me persona fisica, che ha risposto quale Socio Accomandatario. Finalmente arrivo al mio quesito: ho intenzione ovviamente di chiedere il risarcimento del danno al socio. Come posso procedere?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La questione non è chiara e presenta non pochi punti di criticità per come è stata esposta: in particolare, l’eventuale ricorso tributario promosso dal socio accomandante avrebbe dovuto essere stato notificato, e coinvolgere in un contraddittorio necessario, anche il socio accomandatario su cui sarebbe caduta (come in effetti sembra essere avvenuto) la responsabilità patrimoniale verso l’erario in caso di rigetto del ricorso, con la possibilità di rinunciare al contenzioso e aderire comunque all’accertamento. In ogni caso, il consiglio è comunque quello di affidarsi ad un avvocato tributarista che possa districare la matassa, prima di procedere a richiedere un risarcimento danni al socio accomandante.

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