Quando l’infortunio occorso nel tragitto fra casa e lavoro non può essere considerato in itinere
Quando l'infortunio occorso nel tragitto fra casa e lavoro non può essere considerato in itinere
In materia di infortunio sul lavoro in itinere, la normativa vigente delimita l’operatività della garanzia assicurativa obbligatoria dell'INAIL ed il diritto al relativo risarcimento: l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
Questo è quanto prevede la normativa vigente. La domanda che ci si pone, su una questione non esplicitamente regolata dalla legge, è se sia possibile considerare come infortunio in itinere quello avvenuto lungo il tragitto fra casa e lavoro, in orario prossimo all'inizio del lavoro, quando l'infortunio stesso sia riconducibile a rapporti personali della vittima del tutto estranei all'attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale.
In pratica si chiede di sapere se può configurarsi come infortunio in itinere, e dunque indennizzabile dall'assicurazione obbligatoria, l'infortunio al quale la vittima sarebbe stata comunque esposta, ovunque si fosse recata o si trovasse, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro.
Per capirci, nella fattispecie, si trattava di stabilire se all'aggressione (mortale) perpetrata dal convivente ai danni della lavoratrice che percorreva il tragitto da casa al lavoro, in orario prossimo all'inizio del lavoro, potesse essere riconosciuta la natura di infortunio in itinere.
I giudici della Corte di cassazione a sezioni unite civili (sentenza 17685/15) hanno argomentato che la tutela del diritto al risarcimento riconducibile ad infortunio in itinere va esclusa qualora il collegamento fra l'evento che genera l'infortunio e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro risulti assolutamente marginale e basato su una mera coincidenza cronologica e topografica.
I giudici, cioè, hanno escluso che all'aggressione (mortale) perpetrata dal convivente ai danni della lavoratrice che percorre il tragitto da casa al lavoro, in orario prossimo all'inizio del lavoro, possa essere riconosciuta la natura di infortunio in itinere.