Se l’azienda è sprovvista di mensa, indennizzabile dall’INAIL anche l’infortunio in itinere che avviene lungo il percorso per andare a consumare un pasto

La tutela assicurativa gestita dall'INAIL per gli infortuni subiti dal lavoratore si estende, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, agli eventi occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

La normativa estende, dunque, la tutela a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa a luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto. La norma tutela un rischio generico (quello del percorso) cui soggiace in realtà qualsiasi persona che lavori.

Secondo la disciplina in vigore anche l'uso del mezzo proprio (senza alcuna altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata) non è di ostacolo all'indennizzabilità; ma permane la condizione, già dettata dalla giurisprudenza, che l'uso sia necessitato. Sulla scorta della interpretazione giurisprudenziale in materia il requisito della necessità non deve essere tuttavia inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa (ossia emergente attraverso i molteplici fattori non definibili in astratto che condizionano la scelta dei mezzo privato rispetto a quello pubblico).

A sostegno di questa interpretazione muovono anzitutto alcuni elementi normativi contenuti nella stessa normativa vigente, laddove essa inserisce nella tutela l'infortunio occorso durante il tragitto effettuato per andare a consumare il pasto dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (non necessariamente la propria abitazione) se l'azienda sia sfornita di mensa aziendale. Se la necessità fosse stata assoluta, e non valutabile secondo gli standards di vita attualmente seguiti, una previsione di questo tipo sarebbe stata scarsamente giustificabile; mentre imporre al lavoratore l'usanza di portarsi le vivande da casa sarebbe stata contro i tempi ed i costumi sociali in vigore.

Occorre considerare poi che ai fini dell'assicurazione la legge parla di percorso normale. Non è richiesto altro; né che la strada sia disagevole, nè che presenti rischi particolari e diversi da quelli normali, come si è per lungo tempo discettato in giurisprudenza in mancanza di una disciplina legale. Basta la normalità del percorso. Ed è sempre alla normalità del percorso che la legge ricollega la protezione anche nell'ipotesi in cui l'infortunio avvenga durante il tragitto per andare a consumare il pasto.

Questi i principi giuridici sanciti dai giudici della Corte di cassazione che emergono dalla lettura della sentenza 7313/16.

14 Aprile 2016 · Tullio Solinas