Mediaset premium » L’utente va indennizzato in caso di disservizio

Mediaset premium » L'utente va indennizzato in caso di disservizio - La delibera Agcom

Anche Mediaset Premium, ha l'onere di indennizzare l'utente in caso di disservizio.

Queste le decisioni dei giudici di Tar e Consiglio di Stato, dopo che Mediaset si era opposta alla delibera dell'Autorità Garante delle Telecomunicazioni numero 73 del 2011.

Con tale documento, l’AGCOM, aveva infatti individuato le fattispecie di disservizio che comportavano a carico dell'operatore l’obbligo di riconoscere automaticamente un indennizzo all'utente finale, secondo parametri stabiliti nelle loro condizioni contrattuali.

In particolare, all'articolo 2, era stato chiarito che:

  1. Gli operatori sono tenuti a corrispondere in maniera automatica, a seguito di segnalazione del disservizio da parte dell'utente, gli indennizzi contrattualmente previsti per le fattispecie individuate agli articoli 3, comma 1, e 4 del Regolamento di cui all'articolo 1, mediante accredito a partire dalla prima fattura emessa successivamente all'accertamento del disservizio, fatte salve le ipotesi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore. Il predetto accertamento dovrà essere compiuto entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della segnalazione del disservizio da parte dell'utente.
  2. Qualora la somma da corrispondere a titolo d'indennizzo sia superiore all'importo della prima fattura utile, la parte in eccesso, se superiore ad euro 100,00, è corrisposta mediante assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall'intestatario, entro il termine di trenta giorni dall'emissione della fattura.
  3. Per le utenze con pagamento anticipato del traffico la corresponsione avviene mediante accredito del corrispettivo, con contestuale avviso all'utente dell'avvenuto accredito, anche tramite sms o email.
  4. In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra le parti, ovvero su espressa richiesta dell'utente se la somma da indennizzare è superiore ad euro 100,00, la corresponsione dell'indennizzo avviene a mezzo assegno o bonifico bancario entro sessanta giorni dall'accertamento del disservizio, ai sensi del comma 1.
  5. In caso di inottemperanza a quanto disposto dai commi da 1 a 4 sarà applicabile la sanzione prevista dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, numero 481.

Ma, Mediaset Premium cercando, invano, di restare fuori dalla disciplina decisa dall'Autorità per le comunicazioni, aveva effettuato ricorso al Tar del Lazio.

Mediaset premium » L'utente va indennizzato in caso di disservizio - Controversia Rti-TAR

Secondo Mediaset, infatti, l'operatore di rete televisiva digitale terrestre andava individuato non nella stessa RTI, ma nella Elettronica Industriale SPA (società con capitale controllato interamente da RTI) e che questa doveva essere considerato un soggetto giuridico separato dal soggetto fornitore di contenuti: infatti tale obbligo è operante solo nei confronti dell'emittente che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.

Ma, a parere dei giudici del Tar, RTI, da un lato, operava sulla base di autorizzazioni alla fornitura di contenuti e servizi di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, mentre, dall'altro, agiva anche come fornitore di servizi di accesso condizionato distribuendo agli utenti i pacchetti necessari per l’attivazione dei contenuti televisivi, propedeutici alla visione degli stessi.

In sostanza, come aveva osservato, inoltre, l’Avvocatura dello Stato, nel momento in cui RTI fornisce agli abbonati alla propria pay tv (Mediaset Premium) contenuti che, pur prodotti da terzi, sono comunque organizzati in un canale, già svolge un’attività di trasmissione servizi sulla piattaforma televisiva, che è riconducibile alla nozione di servizio di comunicazione elettronica come definito dal regolamento dell'Agcom.

Pertanto, la circostanza che RTI spa svolga anche un controllo editoriale sui propri contenuti non costituisce argomento sufficiente per escluderla dalla categoria dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

Per queste ragioni, con la sentenza 9707/2011, il Tar del Lazio boccia il ricorso, stabilendo che:

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della gravata Delibera e dell'allegato Regolamento, effettuata per il tramite della definizione di 'operatore' contenuta nella gravata Delibera, riferita ad 'ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento', risulta essere conforme e coerente con la disciplina di riferimento e con le finalità sottese all'attribuzione dei poteri regolatori all'Autorità, nonché con l'esigenza di apprestare una compiuta tutela a tutti gli utenti dei servizi di comunicazione siano essi telefonici che radiotelevisivi, anche a pagamento.

Mediaset premium » L'utente va indennizzato in caso di disservizio - Ricorso al Consiglio di Stato

Mediaset non ci sta e propone ricorso presso il Consiglio di Stato.

Secondo gli avvocati della compagnia, infatti, RTI non va qualificato come mero fornitore di contenuti, perchè la suddetta società consegna solamente all'utente il kit necessario alla ricezione delle trasmissioni, ed in proposito precisa che il servizio Mediaset Premium può essere ricevuto mediante una semplice smart card, consegnata in comodato al solo fine di accedere al contenuto televisivo della pay tv.

Peraltro, l’articolo 84, comma 1, del Decreto legislativo numero 259 del 2003, prevede che gli indennizzi possano essere riconosciuti soltanto nei casi giustificati, cioè a seguito di accertamenti caso per caso.

Inoltre, AGCOM avrebbe soltanto il compito di definire le modalità per la soluzione extragiudiziale delle controversie caso per caso, mentre la delibera impugnata impone sia di versare indennizzi sia il quantum.

Ma la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia 1961/13, relativamente a questi aspetti, ha ritenuto di confermare totalmente la sentenza di primo grado, stabilendo che:
Sul punto in questione il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza TAR meriti conferma. Premesso che l’articolo 84 del Codice Telecomunicazioni attribuisce ad AGCOM il potere di adottare “procedure extra giudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali”…, “prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”, l’AGCOM correttamente ha indicato in tale norma la base giuridica della delibera impugnata ( vedi punto II.i) : invero appare evidente che la fissazione della misura degli indennizzi (per definire le controversie tra operatori ed utenti finali) rappresenta - tra quelle teoricamente possibili- la modalità concreta prescelta da AGCOM per esercitare il potere di adottare procedure semplici e trasparenti per la risoluzione delle controversie in applicazione del citato articolo 84 Codice Telecomunicazioni; tra l’altro appare difficile contestare che in tal guisa AGCOM raggiunge l’obiettivo di garantire sia la certezza del diritto e la differenziazione tra le varie tipologie di disservizio esaminate sia l’uniformità di trattamento delle varie tipologie di disservizi indipendentemente dall'operatore interessato.

Si conviene quindi, che per i giudici del Collegio, l’articolo 84 del Codice Telecomunicazioni attribuisce ad AGCOM il potere di adottare procedure extra giudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.

Pertanto, l’AGCOM correttamente ha indicato in tale norma la base giuridica della delibera che è stata impugnata da Mediaset, ed appare evidente che la fissazione della misura degli indennizzi per definire le controversie tra operatori ed utenti finali rappresenta, tra quelle teoricamente possibili, la modalità concreta prescelta da AGCOM per esercitare il potere di adottare procedure semplici e trasparenti per la risoluzione delle controversie in applicazione del Codice delle Telecomunicazioni.

In sostanza, l’Authority, con la sua delibera, non ha violato la portata del citato articolo 84, come sostenuto da Mediaset.

Pertanto, l’esercizio del potere regolamentare della AGCOM trova esplicito fondamento legale.

A tale proposito, il Consiglio di Stato, osserva che la sentenza TAR correttamente afferma che l’introduzione dell'indennizzo automatico non contrasta con i principi civilistici in materia di risarcimento del danno, in quanto il medesimo assolve la diversa funzione di ristoro del disagio causato all'utente dal mancato rispetto da parte degli operatori degli standard qualitativi promessi, ferma restando la possibilità di adire il competente giudice per il risarcimento del danno.

19 Aprile 2013 · Giovanni Napoletano


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