Indennità Covid-19 (600 euro) » A chi spetta e come ottenerla
Il Decreto legge 18/2020 (noto anche come Decreto Cura Italia) ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus (COVID-19).
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e, naturalmente, non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
I lavoratori, potenziali destinatari dell'indennità COVID-19, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati entro la fine del corrente mese di marzo. L’INPS sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti indennitari previsti.
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti CO.CO.CO.)
A tale indennità possono accedere i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo e iscritti alla Gestione separata dell’INPS; i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Ai fini dell’accesso all’indennità, queste categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (possono fruire, in pratica, di una pensione di reversibilità) e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri: ai fini dell’accesso all’indennità le categorie di lavoratori, appena indicate, non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal primo gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali a condizione che possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50 mila euro; e che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.