Conto corrente cointestato con genitore deceduto – Truffa aggravata per il figlio che dichiara all’INPS l’esistenza in vita del pensionato defunto

Commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e non quello più grave di truffa, chi percepisce la pensione di pertinenza di una persona deceduta, essendo cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano i ratei della pensione, ed omette di comunicare all'INPS il decesso del pensionato.

Tuttavia, quando come nel caso affrontato dai giudici della Corte di cassazione (sentenza 40260/2017, sezione penale), emerge che l'imputato, in qualità di delegato alla riscossione dell'avente diritto alla pensione, si sottoponeva ad identificazione in occasione di ogni erogazione e dichiarava (falsamente) l'esistenza in vita del genitore, la fattispecie criminosa si sostanzia nel reato di truffa aggravata.

Infatti, in tal modo, la dichiarazione circa l'esistenza in vita della persona che aveva diritto alla pensione incide su una attività di accertamento e controllo affidata in tale ambito all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. La falsificazione di tale certificazione è, pertanto, idonea ad integrare l'attività fraudolenta tipica della truffa aggravata in quanto insiste sui presupposti dell'erogazione, esulando dall'area del mero comportamento passivo che legittima l'inquadramento della condotta nella più lieve fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista dall'articolo 316 ter del codice penale.

7 Settembre 2017 · Loredana Pavolini




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