Inadempimento degli obblighi di mantenimento » Le conseguenze civili e penali

Inadempimento degli obblighi di mantenimento » Le conseguenze civili e penali

Il nostro ordinamento legislativo offre numerosi strumenti a tutela degli aventi diritto nei confronti del coniuge che si sottrae agli obblighi di mantenimento dei figli e dell'altro coniuge fissati dopo una causa di separazione personale o divorzio.

La normativa vigente, si occupa di questi casi, nell'articolo 337-ter del codice civile il quale ribadisce l'inderogabile dovere, sancito dalla Costituzione, di mantenimento, cura, educazione, istruzione e assistenza dei genitori nei confronti della prole, affidando al giudice il compito di fissare la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire.

Inoltre nell'articolo 156 del codice civile si prevede che: il giudice, pronuciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento

I casi di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, sia nei confronti del coniuge che dei figli, sono numerosissimi.

Lo scopo principale delle tutele che si possono ricevere, sia in sede civile che penale, dall'ordinamento sono quelle di garantire agli aventi diritto la disponibilità tempestiva delle somme necessarie al loro mantenimento evitando così che l'inadempimento arrechi un grave danno alle esigenze di vita del coniuge e soprattutto della prole.

Vediamo, ora, quali sono le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di mantenimento in materia civile e penale.

Obbligo di mantenimento - Materia civile

Anche quando non costituisce reato, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, costituisce un illecito civile, offrendo al coniuge più debole, ed anche ai figli, le seguenti tutele specifiche previste dall'articolo 156 del codice civile:

Obbligo di mantenimento - Materia penale

L'inadempimento costituisce, inoltre, reato penale, entro i limiti fissati dall'articolo 570 del codice penale che sanziona chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 fino a 1.032, stabilendo l'applicabilità congiunta di dette pene a chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Si tratta, pertanto di un reato che si configura quando l'omissione dell'assegno di mantenimento priva materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, provocando, così, una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà gli aventi diritto in ordine alle primarie esigenze della vita.

7 Marzo 2014 · Gennaro Andele




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