Ritardo nel rimborso delle rate di un prestito – Il creditore non ha diritto ad un ulteriore risarcimento se è stata convenuta la misura degli interessi moratori


Secondo quanto disposto dall’articolo 1224 del Codice civile, al creditore che dimostra di aver subito un danno per l’inadempimento del debitore, conseguente al ritardato rimborso rateale del prestito concesso, spetta un risarcimento che, tuttavia, non è dovuto se è stata convenuta contrattualmente la misura degli interessi moratori.

Dunque, gli interessi moratori, che si aggiungono a quelli corrispettivi (o semplici) corrisposti per la concessione del prestito, fungono da risarcimento forfetario conseguente al ritardo nell’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore, sulla base del presupposto che il ritardo nell’adempimento genera sempre un danno pecuniario al creditore (che di quel denaro non può disporre). Per aver diritto agli interessi moratori il creditore è esonerato dalla prova del danno, né il debitore può eccepire e dimostrare l’insussitenza del danno stesso.

Come sappiamo, oltre agli interessi corrispettivi e moratori, esistono poi gli interessi legali, che decorrono dal momento in cui interviene la conversione del debito di valore in debito di valuta, ovvero dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che riconosce il debito certo, liquido ed esigibile. Il tasso degli interessi legali è, appunto, stabilito periodicamente dalla legge e si applica, fino al momento in cui interviene l’estinzione del debito.

Infine, i tassi moratori, promessi in contratto di prestito, non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi per determinare l’eventualità di usura sopravvenuta nel corso di validità del contratto stesso.

In conclusione, se è vero che gli interessi moratori fungono da risarcimento forfetario per il creditore in conseguenza del ritardo nel puntuale adempimento del rimborso del prestito da parte del debitore, è anche vero che, nella misura in cui le parti si sono accordate per quantificare ex ante la misura degli interessi moratori, si deve escludere che il creditore possa pretendere un ristoro ulteriore per il pregiudizio subito. Insomma, nessuna maggiore (o diversa) somma di denaro può essere chiesta (e pretesa) all’estinzione del debito quando al momento della stipula del contratto le parti già avevano fissato la misura degli interessi di mora. In caso contrario potrebbe darsi vita ad un’ingiustificata duplicazione del risarcimento del danno, ovvero ad un ingiustificato arricchimento del creditore, situazioni comunque entrambe vietate dal nostro ordinamento.

Così si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 9857/2016.

23 Luglio 2017 · Patrizio Oliva

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Stai leggendo Ritardo nel rimborso delle rate di un prestito – Il creditore non ha diritto ad un ulteriore risarcimento se è stata convenuta la misura degli interessi moratoriAutore Patrizio Oliva Articolo pubblicato il giorno 23 Luglio 2017 Ultima modifica effettuata il giorno 4 Novembre 2017 Classificato nelle categorie , , Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

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