Sospensione della prima rata IMU - Immobile assegnato all'ex coniuge
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Ci si chiede se ricadono nella sospensione della prima rata dell’IMU due unità immobiliari destinate ad abitazione principale, la prima dall’ex coniuge assegnatario e la seconda dall’altro coniuge non assegnatario.
Si ricorda, a questo proposito, che il comma 12-quinquies dell’articolo 4 del D. legge 2 marzo 2012, numero 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, numero 44, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione
Tale assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’articolo 4, comma 12-quinquies del D. legge n 16 del 2012, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU.
Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.
27 Maggio 2013 · Piero Ciottoli
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