Imu » Sospensione della prima rata e pagamento della prossima

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Sospensione della prima rata Imu » Il decreto

Dal 22 Maggio 2013, è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, numero 54, che riguarda la sospensione della rata di giugno per l'IMU sulla prima casa.

Con questo Decreto, pubblicato in gazzetta ufficiale numero 117 dello stesso giorno, il Governo ha disposto degli Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Le misure, quindi, riguardano gli ammortizzatori sociali in deroga.

Il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto contiene le disposizioni in materia di IMU: Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

  1. abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili “di pregio”, ville signorili, castelli, ecc.);
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzate come abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 DPR 24 luglio 1977, numero 616;
  3. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, e successive modificazioni.

 

Peranto, la sospensione IMU riguarda quindi la prima rata, ma questo non vale per tutti.

Sospensione della prima rata Imu » Imu e non solo

Diciotto milioni di proprietari potranno, per adesso, tirare un sospiro di sollievo.

Chi ha già pagato l’Imu di giugno con la compensazione sul 730, dovrà correggere il modello entro il 31 maggio.

E' bene notare che lo stop dell'IMU è comunque subordinato alla clausola di salvaguardia. Pertanto, la riforma globale della tassazione immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013, sempre in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'Imposta municipale propria degli immobili viene fissato al 16 settembre 2013.

Inoltre, grazie all'approvazione del decreto sono stati prorogati al 31 dicembre 2013, rispetto al termine precedente del 31 agosto, gli strumenti giuridici per consentire alla Pubblica amministrazione di avvalersi di lavoratori a tempo determinato per garantire servizi essenziali (come da articolo 1, comma 400, l. numero 228/2012).

Sospensione della prima rata Imu » I numeri del decreto

In materia di contratti di solidarietà, sono stati mantenuti 57.635.541 euro nel bilancio dello Stato, cifra utile ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E' stata concordata anche la copertura per i fondi da destinare agli ammortizzatori sociali e alla tutela del reddito dei lavori.

Ben duecentosessantaquattro milioni arriveranno dalla formazione, come già previsto dalla legge di stabilità.

Duecentottantotto milioni perverranno dalle risorse per il piano di azione e coesione in base alla riprogrammazione dei fondi strutturali Ue 2007-2013. Cento milioni giungeranno dal fondo sviluppo e coesione e dall'accordo Italia-Libia e diciannove dalle sanzioni Antitrust.

Concludendo, è stato ufficializzato anche il contenimento delle spese relative alla politica.

I membri del Parlamento che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2, legge 8 aprile 1952, numero 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, numero 1261, né con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato.

Sospensione della prima rata Imu » Aspettando Luglio

Bisogna comunque ricordare che entro luglio, il Governo dovrà approvare la riforma complessiva del fisco immobiliare.

Se non sarà così, il prossimo 16 settembre i cittadini non solo dovranno pagare l’acconto sospeso di giugno, ma anche quello successivo: un’arma a doppio taglio per i contribuenti, che potrebbero vedersi costretti a pagare, tutto ad una volta, un importo eccessivamente elevato.

Speriamo che almeno stavolta non ci troveremo a fare i conti con l'ennesimo Decreto/truffa attuato dal Governo ai danni dei contribuenti.

Sospensione della prima rata IMU - Mutamenti dei requisiti oggettivi e soggettivi

Si può prospettare il caso in cui, nel 2013, l'immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall'anno precedente. In tale evenienza, il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l'immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell'IMU dovrà essere calcolata applicando l'aliquota prevista per tale fattispecie per l'anno 2012.

Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un'area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell'IMU dovrà essere calcolata applicando l'aliquota prevista per tale fattispecie per l'anno 2012.

Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l'immobile nel corso dell'anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi. Si supponga, ad esempio, che:

  1. il contribuente abbia acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il 1° ottobre 2012. In tal caso, il soggetto passivo, entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l'IMU dovuta per l'anno 2013 sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell'anno 2012 abbia avuto il possesso dell'immobile per soli tre mesi;
  2. il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell'immobile per sei mensilità, avendolo venduto il 28 marzo 2013, possedendolo, dunque, nell'anno 2013 per soli tre mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo imporre al soggetto passivo IMU di calcolare l'imposta sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest'ultimo l'onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso - in violazione del disposto dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. numero 23 del 2011, il quale stabilisce che l'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso - costringendolo, poi, a presentare istanza di rimborso per l'ammontare del tributo versato in eccedenza.

In questi casi, l'interessato, entro il 17 giugno 2013, dovrà versare l'IMU dovuta per l'anno 2013, commisurandola ai tre dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente.

Sospensione della prima rata IMU - Immobile assegnato all'ex coniuge

Ci si chiede se ricadono nella sospensione della prima rata dell'IMU due unità immobiliari destinate ad abitazione principale, la prima dall'ex coniuge assegnatario e la seconda dall'altro coniuge non assegnatario.

Si ricorda, a questo proposito, che il comma 12-quinquies dell'articolo 4 del D. legge 2 marzo 2012, numero 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, numero 44, stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione

Tale assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del D. legge n 16 del 2012, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell'IMU.

Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Sospensione della prima rata IMU - Immobili assimilati ad abitazioni principali

Cosa succede qualora i comuni abbiano «assimilato all'abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all'estero»?

L’articolo 13, comma 10, decreto legge numero 201/2011 attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, con regolamento, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari dopo ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Vista la finalità del legislatore di assicurare, comunque, un regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, si deve concludere che, sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, ivi compresa la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU.

27 Maggio 2013 · Piero Ciottoli


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