IMU – Guida semplice per abitazione principale
Oggetto dell'IMU
L'IMU sostituisce l'ICI e, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.
L'IMU colpisce il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
L'imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei:
- fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
- aree fabbricabili;
- terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.
IMU - I soggetti passivi
I soggetti passivi, cioè obbligati al pagamento dell'imposta municipale unica, sono:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- l'ex coniuge affidatario della casa coniugale;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
IMU - Calcolo dell'imposta
Per calcolare l'IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l'aliquota prevista per la particolare fattispecie.
IMU - La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
Per tali fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:
la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
IMU - riduzione del 50% della base imponibile
- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
IMU - Fabbricati gruppo D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per l'anno 2012, il decreto è stato emanato il 5 aprile 2012.
IMU - Abitazione principale
L'abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
IMU - Pertinenze dell'abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:
• C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
• C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
• C/7: tettoie.
Il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.
Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all'abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
• L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%;
• I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali;
• Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.
IMU - Estensione aliquota ridotta
Le aliquote per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:
- alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge;
- e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all'abitazione non locata posseduta da:
- anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario;
- cittadini italiani residenti all'estero.
IMU - Detrazione abitazione principale e relative pertinenze
Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all'aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
Ad esempio, se l'abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l'intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2). Se, invece, l'abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l'intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).
IMU - Altri casi di detrazione
La sola detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.
Imu - Maggiorazione della detrazione
La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.
IMU - Calcolo della maggiorazione
Il diritto alla maggiorazione spetta:
• fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
• per potere computare l'intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che:
- il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi;
- la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.
IMU - Unicità della detrazione per nucleo familiare
Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.
IMU - Esempio di calcolo per abitazione principale
L'esempio si riferisce ad un proprietario unico con due figli entrambi di età inferiore ai 26 anni.
- Rendita catastale dell'abitazione = € 750Base imponibile » Rendita catastale x 168 = € 126.000 [Per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x 160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5%]
Aliquota di base relativa all'abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 %IMU annua lorda per abitazione » € 126.000 x 0,4 % = € 504
- Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60Base imponibile » Rendita catastale x 168= € 10.080 [Per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x 160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5%]
IMU annua lorda per pertinenza » € 10.080 x 0,4% = € 40,32
- Detrazione per abitazione principale = € 200
Maggiorazione per figli = € 50 x 2 (figli) = € 100IMU annua » € 504 + € 40,32 - € 200 - € 100 = € 244,32
IMU - versamento 2012
Il versamento dell'IMU è effettuato in tre rate:
• la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
• la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;
In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell'IMU in due rate:
• la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione;
• la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata;
Salve
Acquisto casa intestata direttamente a figli minori ad ottobre 2019:
– attuale Residenza è in altro comune dove risulta prima casa
– l’acquisto vale come seconda casa? L’IMU deve essere pagata? Come si calcola?
Grazie in anticipo
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore, fino alla maggiore età: così dispone il primo comma dell’articolo 324 del codice civile. L’usufrutto legale dei genitori è un diritto reale di godimento che ha ad oggetto tutti i beni che fanno parte del patrimonio del minore.
Pertanto al pagamento dell’IMU sono obbligati i genitori del minore, e l’immobile non può essere classificato, ai fini IMU, come abitazione principale.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’Imposta Municipale Unica è possibile utilizzare questa risorsa WEB.