IMU – domande e risposte

Abitazione principale ai fini IMU

Si considera abitazione principale ai fini IMU quella in cui il il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Diverso il concetto di abitazione principale ai fini IRPEF.  Si considera, infatti, abitazione principale ai fini IRPEF quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Si ricorda che gli affini sono i suoceri, i cognati, la nuora, il genero e che affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.

I benefici sono rapportati alla quota di proprietà ed al periodo temporale in cui l’immobile può essere assimilato ad abitazione principale.

Soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU è il proprietario o, in subordine, il detentore di un diritto reale personale di abitazione o di godimento (diritto di abitazione mortis causa, usufrutto). Non sono soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU i detentori di un diritto personale e non reale di godimento come il comodatario. In base agli ultimi emendamenti approvati in sede di conversione in legge del decreto ministeriale è invece considerato soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta anche il coniuge assegnatario dell'immobile in seguito a separazione legale o divorzio. Pur se il diritto di abitazione è, in tale circostanza, un diritto personale di abitazione, non reale.

IMU e diritto di abitazione mortis causa

Mia madre è deceduta alcuni anni fa senza lasciare testamento. In conseguenza, mio padre ha ereditato un terzo della proprietà e ciascuno dei tre figli una quota di 2/9. Ognuno dei figli possiede un appartamento in cui vive e risiede. La domanda è: devo pagare l’IMU sui 2/9 di proprietà della casa abitata da mio padre ed in cui egli ha la residenza?

Suo padre, in qualità di coniuge superstite ha acquisito mortis causa il diritto reale di abitazione in tutta la casa, così come disposto dall'articolo 540, comma 2 del codice civile. Pertanto l’obbligo di pagare l’IMU è interamente a carico del genitore superstite che, pur essendo proprietario pro quota, risiede e vive nella casa in cui ha acquisito diritto di abitazione. Al genitore spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale con aliquota ridotta e detrazione d’imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. I figli, invece, non devono pagare IMU sulla quota di proprietà.

IMU e separazione legale

Sono legalmente separato e possiedo un immobile assegnato alle mia ex moglie, che vi risiede anagraficamente insieme ai due figli avuti durante il matrimonio. Vorrei sapere se la mia ex coniuge, soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU, potrà fruire dell'aliquota ridotta al 4 per mille, della detrazione d’imposta e degli altri benefici di legge.

Gli ultimi emendamenti approvati in sede di conversione in legge del decreto ministeriale, prevedono che le agevolazioni fissate per l'abitazione principale e per le sue eventuali pertinenze si applichino anche quando il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU è l'assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. A condizione, tuttavia, che il coniuge separato (e non assegnatario) non risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su qualsiasi unità abitativa situata nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.

La sua ex coniuge, pertanto, potrà fruire dell'aliquota ridotta della detrazione d’imposta e della ulteriore detrazione prevista
per ciascun figlio, di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e a prescindere dalla circostanza di essere "a carico")

IMU e comodato gratuito

Ho concesso l’unità abitativa di cui sono proprietario a mio figlio, con un contratto di comodato gratuito registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Mio figlio abita e risiede nella casa di cui risulta comodatario. Chi dei due è obbligato al pagamento dell'IMU e, soprattutto, l’obbligato al pagamento dell'IMU potrà fruire dell'aliquota ridotta e delle altre agevolazioni previste per l’abitazione principale?

I comodatario è titolare di un diritto personale e non reale di godimento e, come tale, non è tenuto a corrispondere l’Imposta Municipale propria. L’unico obbligato passivo al pagamento dell'imposta è colui che detiene la proprietà dell'immobile. Dunque, suo figlio (comodatario) non dovrà pagare l’IMU, che resterà completamente a carico del padre (comodante).

Lei non potrà fruire di aliquota ridotta e di altre detrazioni previste per l’abitazione principale. Infatti, il comma 14, lettera b), dell'articolo 13 della legge 214/2011, ha espressamente abrogato la potestà regolamentare dei comuni di considerare "abitazioni principale" quelle concessa in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale.

IMU e usufrutto

Ho concesso l’unità abitativa di cui sono proprietario a mio figlio, costituendo a suo favore un diritto reale d'uso. Mio figlio abita e risiede nella casa di cui risulta usufruttuario. Chi dei due è obbligato al pagamento dell'MU e soprattutto. l’obbligato al pagamento dell'IMU potrà fruire dell'aliquota ridotta e delle altre agevolazioni previste per l’abitazione principale?

L’usufruttuario è titolare di un diritto reale di utilizzo del bene immobile. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU per l’unità abitativa sarà pertanto suo figlio. Per suo figlio, l'abitazione in usufrutto, nella quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente, potrà essere considerata come principale ai fini IMU. In conseguenza suo figlio avrà diritto a fruire dell'aliquota ridotta della detrazione base di 200 euro e della ulteriore detrazione prevista per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni ( purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

IMU e sanzioni

Per il versamento di giugno non ci saranno «multe» per chi dovesse essere indotto in piccoli errori di calcolo. Spiega la circolare che il «pagamento della prima rata dell'Imu è effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi». La stessa regola riguarderà, per la prima casa, anche la rata di settembre per chi sceglierà di dividere il pagamento in tre tranche. Attenzione, però. Il «perdono» scatterà solo se «l’errore del contribuente è stato determinato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria» e se l’errore viene riparato con il saldo finale di dicembre. Se l’errore invece non viene riparato, a quel punto scattano le sanzioni previste dalle legge e toccherà ai singoli provvedere. Qualche esempio: se la dichiarazione è infedele, la sanzione è pari al 50% della maggiore imposta dovuta; in caso di omessa presentazione, invece, si paga dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto. Per semplificare le cose si ricorda che, solo per la seconda casa, chi vuole, può pagare tutto subito con la prima rata, salvo conguaglio a dicembre in caso di variazione dell'aliquota. Già considerata l’ipotesi rimborsi: vanno chiesti entro cinque anni dal giorno del versamento. Il Comune deve effettuare il rimborso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Una scadenza che oggi non rispetta quasi nessuno.

IMU - ravvedimento breve e ravvedimento lungo » Come regolarizzare gli omessi o i tardivi versamenti del saldo Imu fruendo di sanzioni ridotte

Ravvedimento breve

Scade il 16 gennaio 2013 il termine per usufruire del ravvedimento sprint, quello entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza.I contribuenti possono avvalersi del ravvedimento breve, pagando il tributo entro 30 giorni dalla commissione della violazione, che scadono appunto il 16 gennaio 2013.

Al tributo andranno aggiunti gli interessi legali e la sanzione pari al 3% dell'importo da pagare.

IMU - Ravvedimento lungo

A partire dal 17 gennaio 2013, resta la possibilità di effettuare il ravvedimento lungo, possibile entro un anno dalla scadenza del termine. In questo caso si paga una sanzione del 3,75%. Va, però, precisato che solo l’adempimento spontaneo, partito prima dell'accertamento delle violazioni da parte del Comune, evita la sanzione edittale del 30%. Pertanto, se è il Comune ad accertare la violazione, alla sanzione ordinaria si sommano gli interessi legali che possono arrivare fino al 3% rispetto al tasso legale.

IMU - Altri casi pratici

Se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso comune possono usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale?

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Se due coniugi risiedono in due immobili diversi situati in diversi comuni in che modo possono usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale?

E, inoltre, se i due coniugi hanno due figli di età non superiore a 26 anni chi usufruirà della maggiorazione? Nel caso in questione gli immobili sono situati in comuni diversi e, pertanto, entrambi i coniugi possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale.

Per quanto riguarda la maggiorazione per i figli si precisa che essa spetterà al coniuge per l'immobile in cui i figli dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per poter usufruire della maggiorazione per i figli è richiesto che questi siano fiscalmente a carico?

No, poiché le uniche condizioni richieste dalla legge sono che i figli abbiano un'età non superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'abitazione principale.

Se padre e figlio possiedono ognuno il 50% di un immobile in cui vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente il figlio, il padre può usufruire delle agevolazioni per abitazione principale?

Le agevolazioni per abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Nel caso di specie solo il figlio potrà usufruire dell'aliquota ridotta e della intera detrazione di € 200. Il padre, invece, non può usufruire di alcuna agevolazione e, pertanto, sarà tenuto per lo stesso immobile al pagamento del tributo come "altro fabbricato" utilizzando l'aliquota relativa ad immobili diversi dall'abitazione principale. Per l'IMU, infatti, non è prevista la possibilità da parte dei comuni di assimilare ad abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito a parenti.

Se un soggetto risiede anagraficamente in un immobile di sua proprietà ma dimora abitualmente, per motivi di lavoro, in un immobile di cui non è proprietario situato in un comune diverso, per il pagamento dell'IMU può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale?

Le agevolazioni per l'abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente.

Pertanto, nel caso di specie, non ricorrendo i requisiti prescritti, il contribuente sarà tenuto a pagare l'IMU senza usufruire delle agevolazioni in discorso, considerando l'immobile come abitazione a disposizione.

Se due soggetti hanno un immobile in comproprietà e uno possiede il 30% e l'altro il 70%, ed entrambi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nello stesso immobile, la detrazione di € 200 spetta in parti uguali o in proporzione alle quote di possesso?

Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di € 200 è suddivisa fra i soggetti passivi in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale, cosa accade nel caso in cui la cantina risulta accatastata unitamente all'abitazione?

Il contribuente può intendere come pertinenza dell'abitazione principale soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

In tale limite rientra anche la pertinenza accatastata unitamente all'abitazione principale. Per cui, nel caso prospettato, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in tale categoria rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale.

Come bisogna calcolare l'IMU nel caso in cui due pertinenze, ad esempio soffitta e cantina, siano accatastate unitamente all'abitazione principale, tenendo conto del fatto che se dette pertinenze fossero accatastate separatamente sarebbero incluse nella categoria catastale C/2?

In tal caso, non essendo possibile scindere le due unità accatastate unitamente all'abitazione, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza, ad esempio un garage, classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

19 Maggio 2012 · Giorgio Valli


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