Impugnazione del licenziamento – Doppio termine di decadenza

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il primo termine è rispettato ove l'impugnazione viene trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte dei lavoratore, il quale quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato di 180 giorni. In sostanza, dunque, l'impugnazione, per essere in sé efficace e poter quindi raggiungere il proprio scopo tipico, richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, che è interamente rimesso al controllo del lavoratore.

Il secondo termine di decadenza (centottanta giorni), decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento e non dalla data di perfezionamento dell'impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione così come emerge dalla lettura della sentenza 20068/15.

8 Ottobre 2015 · Piero Ciottoli


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