Pillole di giurisprudenza » Notifica viziata della cartella esattoriale e impugnazione dell’estratto di ruolo – Prescrizione della cartella esattoriale

E'ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata correttamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cassazione, sezioni unite, sentenza 19704/2015).

Con la sentenza n. 4283/2010, la Suprema Corte ha fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi, contributi e canoni.

In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) siano prestazioni periodiche e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 comma 4 del Codice civile, con prescrizione quinquennale. Quindi, per quanto riguarda i tributi locali occorre fare riferimento, per la cartella esattoriale, al termine di prescrizione quinquennale, per quelli aventi natura erariale occorre fare riferimento al temine decennale.

Tale principio è stato ribadito dalla sentenza 23397/2016 della Corte di cassazione a sezioni unite, secondo la quale la mancata impugnazione di un avviso di accertamento o di una cartella esattoriale originati dal mancato o insufficiente pagamento di tributi locali produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario), ma non produce anche l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve quinquennale in quello ordinario decennale.

Infatti, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale, per una cartella esattoriale originata da tributi locali, si perfeziona soltanto con un titolo giudiziale divenuto definitivo (sentenza o decreto ingiuntivo, per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 2953 del codice civile).

18 Agosto 2018 · Paolo Rastelli




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