Sempre scusabile l’errore indotto nel destinatario che impugna l’atto trasmessogli dalla Pubblica Amministrazione seguendo le istruzioni (errate) in esso contenute

La clausola d’impugnazione, obbligatoriamente inserita in un accertamento fiscale o in una cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative, produce l’effetto di far gravare interamente sull’autorita’ amministrativa le conseguenze del rischio di errore delle informazioni in essa contenute, attuandosi in tal modo la tutela dell’affidamento del destinatario nella Pubblica Amministrazione. Ne consegue che l’adesione del destinatario anche ad una sola delle informazioni contenute nella clausola in questione (ad esempio, l’indicazione del termine di impugnazione, divenuta erronea per effetto di modifiche di legge) e’ sufficiente a giustificare la rimessione in termini ai fini dell’impugnazione, anche quando il destinatario sia riuscito autonomamente a rettificare l’errore incidente su altre informazioni (ad esempio, quelle riguardanti l’organo giurisdizionale e le modalità dell’impugnazione.

I richiamati principi di tutela dell’affidamento incolpevole devono trovare applicazione anche in ambito di opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo disposto a seguito di omesso pagamento di cartelle esattoriali per crediti previdenziali. Anche in tale circostanza, infatti, si e’ di fronte a una clausola d’impugnazione sulla quale il destinatario e’ legittimato a fare affidamento con riferimento alle conoscenze trasmessegli e a pretendere che l’errore indotto nel quale egli incorra, seguendo le indicazioni fornitegli, sia da considerare scusabile e, conseguentemente, privo di effetti.

Quelli appena esposti sono i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24300/15.

19 Gennaio 2016 · Paolo Rastelli


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