Impugnabilità estratto di ruolo – Decideranno le sezioni unite della Corte di cassazione

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Come molti sanno, il ruolo è un elenco di soggetti, considerati debitori, che devono pagare un tributo, un'imposta, una tassa, un contributo previdenziale, una sanzione, un canone o altro, che non hanno versato, o potuto versare, direttamente al creditore (Stato, Regione, Provincia, Comune, INPS, INAIL, Consorzio, Ordine, Albo, Cassa di Previdenza Professionale etc.). Il ruolo, ovvero l’elenco dei contribuenti debitori, è formato, cioè compilato, dagli Enti creditori, cioè Stato, Regione, Provincia, Comune, INPS, INAIL, Consorzio, Ordine, Albo, Cassa di Previdenza Professionale etc.

L'estratto di ruolo è una riproduzione parziale del ruolo (cioè di un elenco) limitato ad un solo contribuente. Talvolta anche ad una singola tipologia (natura) del credito (tributo, imposta, sanzione amministrativa, contributo previdenziale) vantato dalla Pubblica Amministrazione.

Volendo limitare l'analisi all'epoca più recente (ultimi dieci anni), si sono manifestate contrastanti pronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione in relazione alla impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Solo per portare qualche esempio, nelle sentenze numero 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004 le ragioni poste a fondamento della inammissibilità dell'impugnazione si incentrano sulla ritenuta natura di atto interno del ruolo: e perciò si è concluso nel senso che il ruolo (e quindi anche l'estratto) non sia assolutamente non impugnabile ma sia impugnabile in via di eccezione solo quando sia stato notificato autonomamente rispetto alla cartella esattoriale.

La sentenza numero 724/10, invece, perviene ad affermare con estrema chiarezza la ritenuta autonoma impugnabilità del ruolo attraverso il suo estratto, sulla premessa che è proprio la norma a prevedere l'impugnabilità sia della cartella esattoriale che del ruolo. Infatti, l'articolo 19 del decreto legislativo numero 546/92 include il ruolo fra gli atti autonomamente impugnabili. Conseguirebbe da ciò che l'impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l'estratto di ruolo, che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo.

E' senz'altro utile evidenziare, per rendere comprensibile il contesto, che nella prassi l'interesse concreto all'impugnazione dell'estratto di ruolo (in difetto o in attesa della notifica della cartella esattoriale) è prospettato con riferimento a tutte le ipotesi in cui può verificarsi diretta ed immediata efficacia lesiva del diritto (o delle legittime aspettative) del singolo in ragione della semplice iscrizione a ruolo di una pretesa tributaria (es. diniego o revoca di un beneficio fiscale; rifiuto di adempimento di un credito vantato nei confronti della P.A.; diniego di un mutuo per effetto della notizia dell'esistenza di carichi iscritti a ruolo) per effetto della diretta conoscenza che alla P.A. è dato di avere della pretesa fiscale soltanto iscritta a ruolo, ma non ancora notificata al destinatario.

Da qui, dunque, l’esigenza di rimettere, con l'ordinanza interlocutoria numero 16055/14, la questione alle sezioni unite della Corte di cassazione per fare finalmente chiarezza sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

17 Luglio 2014 · Paolo Rastelli


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