La costituzione di un vincolo di destinazione su un bene immobile è soggetto ad imposta come per le successioni e le donazioni

La costituzione di un vincolo di destinazione su beni immobili, costituisce di per sé, ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario, un autonomo presupposto impositivo che assoggetta tali atti ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni.

Ne discende che l’atto costitutivo di un trust, in cui compaiono come disponenti due coniugi, che indicavano se stessi altresì come beneficiari è assoggettato all'aliquota dell’8%, non rientrando la figura dei conferenti, che seguitano ad essere proprietari dei beni immobili conferiti al trust, in alcuna delle altre categorie previste dalla norma, che godono di aliquota inferiore.

La gran parte della tassazione indiretta colpisce, del resto, la manifestazione di ricchezza e non (necessariamente) l'arricchimento. Anche nella compravendita di un bene immobile l'imposta di registro coinvolge la manifestazione di ricchezza delle parti, senza che si indaghi se ed in quale misura esse abbiano tratto dall'operazione vantaggio economico; che ben può non sussistere se i beni sono ceduti a prezzo di mercato. Mentre l'arricchimento vero e proprio potrà se mai essere inciso sotto il profilo della plusvalenza.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 4482/16.

10 Marzo 2016 · Giorgio Valli


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