Impiegato di banca – No al licenziamento per sovraindebitamento

Le condotte extra lavorative di un impiegato di banca possono integrare giusta causa di licenziamento soltanto se integranti illecito penale: ed infatti, la giurisprudenza si è limitata ad ammettere il licenziamento di dipendenti bancari resisi responsabili di reati contro il patrimonio.

I debiti accumulati da un impiegato di banca non possono essere considerati tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, vuoi perché essi trovavano origine in vicende esclusivamente private, vuoi perché, nel caso specifico, non è stato in alcun modo dimostrato che la situazione economica del dipendente avesse negativamente influenzato l'espletamento dei compiti lavorativi o il tenore professionale della prestazione.

E' vero che il concetto di giusta causa non si limita all'inadempimento tanto grave da giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, ma si estende anche a condotte extra lavorative che, seppur formalmente estranee alla prestazione oggetto di contratto, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.

Infatti, la condotta illecita extra lavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o comprometterne il rapporto fiduciario.

Tuttavia, è pur sempre necessario che si tratti di comportamenti che, per la loro gravità, siano suscettibili di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro perché idonei, per le concrete modalità con cui si manifestano, ad arrecare un pregiudizio, anche non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali.

E, comunque, la potenzialità lesiva di comportamenti extra lavorativi di un impiegato di banca va esclusa se i compiti del dipendente sono di carattere meramente amministrativo: controllo della regolarità formale di cessioni di crediti rivenienti da fatture, loro registrazione nel sistema informatico, aggiornamento dei dati anagrafici e societari dei clienti e mera compilazione di lettere di intimazione di rientro destinate ai morosi.

Compiti assegnati che non sono tali da poter essere negativamente influenzati dalla pesante esposizione debitoria del dipendente.

In questi termini si sono espressi i giudici di legittimità nella sentenza 16268/15.

4 Agosto 2015 · Roberto Petrella


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