Divisione di uno o più immobili ereditati tra più coeredi » La Corte di Cassazione fa chiarezza

Divisione ereditaria di beni immobili

Divisione ereditaria di beni immobili: la Cassazione ne chiarisce la natura.

L’art. 720 c.c., nel prevedere l’assegnazione al coerede del bene immobile oggetto di divisione, costituisce una deroga al principio della divisione in natura dei beni, applicabile solo nei casi tassativamente elencati dalla norma e riferibile esclusivamente alle ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili, non potendo invece trovare applicazione alle ipotesi in cui vi sia una pluralità di beni immobili, laddove è possibile procedere ad un progetto di divisione che consente l’assegnazione in natura di porzione di beni ereditari a ciascun condividente.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 406/14.

Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, vi è una disciplina differente sulla divisione ereditaria a seconda che vi sia uno solo o più immobili. Nell'ultima fattispecie, infatti, occorre valutare l’ipotesi di assegnare ad ogni coerede una porzione in natura degli appartamenti.

A parere degli Ermellini, inoltre, non è detto che chi è già comproprietario dell’immobile abbia diritto di ereditare l’intero appartamento prevalendo sugli altri coeredi.

Per comprendere a pieno questo fondamentale verdetto, comunque, facciamo un passo indietro.

Divisione ereditaria dell'unico bene immobile indivisibile

Di regola, la normativa vigente stabilisce che ciascun coerede possa chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità.

Non sempre, però, questo è possibile, per ovvie ragioni: pensiamo ad esempio, a quando l’immobile è oggettivamente indivisibile oppure quando la divisione pur essendo possibile può danneggiare l’edificio stesso.

Quando un immobile non è facilmente separabile, la divisione viene denominata non comoda

Per non comoda, si intende la divisibilità di un immobile che richiederebbe, per rendere possibile il libero godimento della propria porzione da parte di ciascun coerede, interventi di ristrutturazione complessi e costosi o comunque tali da rovinare l’immobile stesso e ridurne notevolmente il valore.

Pertanto, per legge, la divisione in natura di un immobile tra più coeredi è possibile solo quando:

  1. è oggettivamente attuabile da un punto di vista tecnico
  2. è possibile ottenerne più porzioni autonome e liberamente e comodamente godibili da ciascun coerede
  3. gli interventi di ristrutturazione non compromettono la struttura e l’estetica dell’edificio;
  4. non vi sono conseguenze negative sull'economia e igiene pubblica.

Dunque, qualora l’immobile non sia comodamente divisibile, il nostro ordinamento giuridico prevede un altro criterio per soddisfare i coeredi.

E' disposto, infatti, che l’immobile debba essere compreso, con addebito per l’eccedenza, per intero nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, oppure l'immobile possa rientrare nelle porzioni di più coeredi qualora essi ne richiedano l’attribuzione congiunta.

Infine, se nessuno dei coeredi accetta l’attribuzione per intero dell’immobile, lo stesso viene venduto secondo la procedura dell’incanto, dopodiché coeredi si soddisfano sul ricavato.

Divisione ereditaria quando i beni immobili sono più di uno

Questa regola, però, viene applicata esclusivamente nell'ipotesi in cui vi sia un solo immobile nell'eredità da dividere.

Al contrario, ovvero quando l’immobile è più di uno, si deve valutare l’ipotesi dell’assegnazione in natura di una porzione degli immobili ad ogni coerede in modo da vedere soddisfatto il loro diritto ereditario e al contempo non compromettere la funzionalità degli immobili stessi.

Ed è proprio per porre rimedio a questa ultima ipotesi che si sono pronunciati i Giudici del Palazzaccio.

I supremi giudici hanno, infatti, stabilito che l’erede che, in quanto comproprietario dell’immobile, avrebbe diritto ad una quota maggiore su di esso, non ha diritto all'assegnazione dell’immobile intero se quest’ultimo, considerato insieme agli altri immobili presenti nell'eredità, può essere diviso in altre porzioni in natura tra i coeredi.

29 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi


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