Immigrazione e presupposti per l’autorizzazione a rimanere in Italia del familiare del minore

In deroga alle disposizioni generali sull'immigrazione, la domanda di autorizzazione, ad entrare o a permanere temporaneamente sul territorio nazionale, proposta dalla madre, cittadina extracomunitaria, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico fisico del figlio minorenne residente in territorio italiano, può essere accolta solo al verificarsi di precise condizioni.

Tale domanda non può essere fondata semplicemente sulla circostanza che l'allontanamento improvviso della madre dal figlio comporterebbe un pregiudizio tale da legittimare il rilascio dell'autorizzazione e che qualora, invece, il minore seguisse la madre egli subirebbe comunque seri pregiudizi per lo sradicamento dal territorio italiano.

E' ben vero che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore a seguito dello sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto o dall'allontanamento del familiare.

Deve trattarsi, tuttavia, di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretizzino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendono il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.

Innanzitutto, se la permanenza su suolo italiano non è destinata a durare per un tempo determinato e temporaneo, ciò è incompatibile con la natura stessa dell'autorizzazione. In seconda battuta, il danno che deriverebbe dall'allontanamento della madre o dal rimpatrio anche del minore deve essere caratterizzato dai requisiti di effettività, concretezza e gravità richiesti dalla giurisprudenza.

Peraltro, il diritto all'unità familiare sancito dalla Convenzione di New York, non si configura nel nostro ordinamento come diritto assoluto, atteso che il legislatore ordinario può legittimamente limitare tale diritto, per bilanciare l'interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 17942/15.

12 Settembre 2015 · Ludmilla Karadzic


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