Illegittime segnalazioni alle Centrali di Rischio 

Io, personalmente, ritengo che, una volta estinto il debito, la segnalazione a qualsiasi Centrale rischi diventi illegittima.

E quindi il soggetto indebitamente segnalato potrebbe chiedere al Giudice, in via d’urgenza, ex articolo 700 codice di procedura civile, la cancellazione della segnalazione e in sede di giudizio di merito ottenere il completo ristoro di tutti i pregiudizi subiti.

Sono convinto che la tutela a favore dell'utente/cliente/consumatore contro l’indebita segnalazione alla Centrale Rischi sia piena e possa consentire al soggetto leso di ottenere completa giustizia.

A conforto di questa tesi la sentenza di Cassazione 7958/09 – già citata nella risposta al quesito posto da Mario (vedi commento qui sotto) – da richiamare congiuntamente alla numero 21428/2007 laddove viene stabilito che “l’appostazione a sofferenza della centrale dei rischi implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito, dovendosi considerare una situazione oggettiva d’incapacità finanziaria, anche se non accertata giudizialmente, e non transitoria d’inadempimento delle obbligazioni assunte, mentre nessun rilievo assume la manifestazione dell'intenzione di non adempiere, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca”.

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai




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