I sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per elevare multe per divieto di sosta

Il Codice della strada prevede che la contestazione immediata non è necessaria nei seguenti casi:

  1. impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
  2. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  3. sorpasso vietato;
  4. accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  5. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  6. accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.

    121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

  7. g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  8. accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. (5)

Tra questi sono previsti l'assenza del trasgressore (lettera d) e quindi anche la sosta in tali circostanze, e la rilevazione dell'accesso dei veicoli non autorizzati alla ZTL.

Il Ministero dei trasporti, con parere protocollato al numero 5932 in data 17 dicembre 2014, chiarisce che le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla notifica differita del verbale di multa solo nel caso in cui l'operatore di polizia abbia accertato l'assenza del trasgressore.

I sistemi di video sorveglianza non sono idonei a dimostrare l'effettiva assenza del trasgressore e, pertanto, non possono legittimare la contestazione non immediata dell'infrazione, che rimane compito dell'operatore di polizia.

Viceversa, se la telecamera è a bordo di un veicolo e direttamente gestita da un operatore di polizia, il sistema di ripresa video può essere utilizzato come un "taccuino" elettronico che facilita l'acquisizione dei dati identificativi del veicolo, rimanendo compito dello stesso operatore di garantire circa l'effettiva assenza del trasgressore.

Va posta, inoltre, particolare attenzione, nell'utilizzo dei sistemi di ripresa video, a quanto previsto dalle norme di tutela della privacy.

Per quanto attiene, invece, gli accessi alla ZTL la norma è ancora più chiara. Infatti, il Codice della strada prevede che gli accertamenti di violazione possono essere effettuati attraverso dispositivi previsti omologati per la specifica funzione.

In pratica, secondo il Ministero, tra i casi espressamente esonerati dall'obbligo di contestazione immediata rientra sicuramente quello della mancata presenza del trasgressore. Tipico del veicolo in divieto di sosta o parcheggiato abusivamente all’interno di una ZTL. La verifica della presenza del trasgressore, prosegue il parere, non può essere chiaramente effettuata da un tradizionale sistema di videosorveglianza urbana.

Serve la presenza sul posto dell’agente. Diversamente se la telecamera è posizionata a bordo del veicolo della polizia municipale il sistema di ripresa può essere utilizzato come un taccuino elettronico che facilità l’acquisizione dei dati identificativi del veicolo rimanendo compito dello stesso operatore di garantire circa l’effettiva assenza del trasgressore (multe a strascico e divieto di sosta in doppia fila).

16 Gennaio 2015 · Giuseppe Pennuto




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