Il tetto del 4% previsto nel Decreto anti-crisi comprende già lo spread applicato dalla banca?

Volevo sapere se:

  • il «tetto» del 4% previsto nel Decreto anti-crisi comprende già lo spread applicato dalla banca o devo aggiungerlo;
  • le misure varate dal Governo sul tasso variabile valgono per tutta la durata del mutuo;

Grazie per le risposte, Guglielmo Marino, Trento
Il testo del Decreto (poco chiaro) è stato interpretato da Abi e Governo nel modo più favorevole al risparmiatore, quindi il 4% (compreso spread) è il limite invalicabile oltre il quale sarà lo Stato a rimborsare parte del costo della rata.

Il limite massimo al 4% sul tasso di interesse è limitato al 2009. La disposizione che obbliga le banche a offrire prodotti indicizzati anche al tasso ufficiale Bce (oltre che all'Euribor) vale indefinitamente dal prossimo primo gennaio.

Per porre una domanda sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, nonché su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

28 Febbraio 2009 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

3 risposte a “Il tetto del 4% previsto nel Decreto anti-crisi comprende già lo spread applicato dalla banca?”

  1. micaela brichieri ha detto:

    E’ una cosa vergognosa.. La mia banca, ( attuale Monte dei paschi di Siena)fà finta di non sapere niente e io ne sono veramente stufa. Anche se si trattasse di soli 200 euro di rimborso, vi giuro che preferisco pagarle ad un avvocato che lasciarle a loro. E’ veramente uno schifo: Ho tuttavia deciso di fare guerraaaaaaaaaa. Vi farò sapere.

  2. Giacomo ha detto:

    ma lo sapete che a distanza di 6 mesi ancora si aspetta questo rimborso? perchè non ne parlate?

    • weblog admin ha detto:

      Perchè? Semplicemente perchè le promesse mai mantenute di Berlusconi, Tremonti e company non fanno più notizia.

      Semmai sarebbe una novità scrivere quando il provvedimento a cui ti riferisci oppure la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, troveranno una qualche attuazione…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!