Il testo della Convenzione ABI-MEF del 19 giugno 2008 per la rinegoziazione e la portabilità dei mutui

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CONVENZIONE

tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, di seguito “MEF”, in persona del Prof. Vittorio Grilli - Direttore Generale del Tesoro, e l’Associazione Bancaria Italiana, di seguito “ABI”, in persona del Dott. Giuseppe Zadra - Direttore Generale Associazione Bancaria Italiana, per

LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO VARIABILE STIPULATI ANTERIORMENTE AL 29 MAGGIO 2008 E FINALIZZATI ALL’ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE

PREMESSO CHE

- il mercato dei mutui è stato caratterizzato in Italia, a partire dal 2001, da un forte ricorso a operazioni a tasso variabile;

- il rialzo dei tassi di interesse di mercato avviatosi dalla fine del 2005 a seguito delle politiche monetarie adottate dalla Banca Centrale Europea, accentuatosi a partire dalla metà del 2007 a seguito della crisi dei mutui sub-prime negli USA, e la riduzione del potere di acquisto delle famiglie hanno comportato, per una quota dei mutuatari italiani, criticità in una soddisfacente pianificazione finanziaria;

- specifica considerazione meritano i mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale;

- l’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, numero 93, entrato in vigore il 29 maggio 2008, ha stabilito che il MEF e l’ABI definiscono con apposita convenzione - stipulata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge ed aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 (di seguito “banche e intermediari”) - le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo numero 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (di seguito “rinegoziazione dei mutui”);

- è comune intenzione di MEF ed ABI, dando attuazione alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge numero 93 del 2008, quella di perseguire altresì l’obiettivo di offrire alla clientela di banche ed intermediari interessata all'applicazione del citato articolo 3 (di seguito “clientela interessata” ovvero “cliente interessato” ovvero “clienti interessati”) un quadro trasparente e preciso delle regole applicative della norma primaria, nell’ambito delle quali è centrale il principio secondo il quale la rinegoziazione dei mutui costituisce per la clientela interessata uno strumento aggiuntivo, e non sostitutivo, di una gamma più ampia di valide opportunità, fra le quali continua a vigere quella della portabilità dei mutui, di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, numero 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, numero 40, e successive modificazioni (di seguito “portabilità del mutuo”);

MEF e ABI convengono quanto segue:

Articolo 1

1.

25 Giugno 2008 · Piero Ciottoli




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