Decadenza dai termini di rateizzazione del mutuo
Indice dei contenuti dell'articolo
Il ripetersi di ritardi, o addirittura di definitivi mancati pagamenti delle rate, conduce alla decadenza dai termini di rateizzazione o alla risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente obbligo di restituzione immediata dell’intero capitale e di tutti gli oneri accessori maturati: la mancata restituzione apre la strada al recupero coattivo del credito, mediante le procedure giudiziarie esecutive, con i relativi costi a carico del debitore, che comportano la vendita forzata dell’immobile concesso in ipoteca.
Più precisamente due elementi sono necessari perché si verifichi la mora:
- l’imputabilità del ritardo al debitore, cioè la colpevolezza dello stesso;
- la “costituzione in mora”, ossia un atto formale, scritto, comunicato al debitore con il quale il creditore (la società che ha erogato il mutuo) richiede al debitore l’adempimento della prestazione (cioè il pagamento). La costituzione in mora vale anche ad interrompere la prescrizione.
L’ente che ha erogato un mutuo può invocare, come causa di risoluzione del contratto, il ritardato pagamento della rata quando il ritardo si sia verificato per almeno sette volte, anche non consecutive.
23 Luglio 2013 · Piero Ciottoli
Indice dei contenuti dell'articolo
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su decadenza dai termini di rateizzazione del mutuo. Clicca qui.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.