Il ricorso contro la cartella esattoriale

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il ricorso contro la cartella esattoriale è il primo atto del processo tributario.

Il ricorso contro la cartella esattoriale deve essere proposto innanzi la competente Commissione tributaria provinciale.

Il ricorso contro la cartella esattoriale va presentato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la cartella esattoriale contro cui si ricorre.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di rimborso alla quale l'Amministrazione non ha dato risposta, è possibile presentare ricorso contro la cartella esattoriale dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

In sostanza, occorre attendere che si formi il cosiddetto “silenzio-rifiuto”, quando previsto dalla legge.

Il ricorso contro la cartella esattoriale deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato mediante:

  • consegna diretta;
  • per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;
  • a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla notifica all'ufficio è necessario costituirsi in giudizio depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria provinciale copia del ricorso.

Considerato che il processo tributario è un processo prevalentemente documentale, il ricorrente è tenuto ad esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso e la controparte è tenuta a presentare le controdeduzioni, che permettono al ricorrente di conoscere la strategia adottata.

Il ricorso contro la cartella esattoriale non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l’Iva è prevista l’iscrizione a ruolo della metà delle somme). Se il ricorso contro la cartella esattoriale viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione, deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Esito del ricorso e applicazione della sentenza

Se l'esito del ricorso contro la cartella esattoriale non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi, devono essere pagate ome indicato nel prospetto sotto riportato.

riscossione-tributo-figura.png

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa.

Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).

Detto ricorso va indirizzato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l’ottemperanza.

Il pagamento delle spese processuali

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l’ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

Di seguito lo schema del ricorso (fac simile) avverso il pagamento della cartella esattoriale per crediti erariali, che va presentato in carta da bollo.

schema-ricorso-contro-cartella-esattoriale2

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12 Dicembre 2007 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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15 risposte a “Il ricorso contro la cartella esattoriale”

  1. carmelo ha detto:

    salve qulche giorno fa mi è arrivata una cartella esattoriale con un preavviso di fermo amm.vo causa una contravvenzione avvenuta nel nel novembre 2003 ora la data in cui è avvenuta la notifica è il 18/03/2009 quindi in tempo per fare ricorso causa prescrizione dei termini ,purtroppo però causa mia negligenza non ho prodotto nessun ricorso causa di ciò il recapito dell’avviso di fermo amm.vo di cui sopra.. ieri a mio malincuore sono andato a pagare la multa mi chiedo e chiedo a voi se ci sono ancora i presupposti per fare ricorso ..mi hanno parlato di autotutela grazie per la vostra attenzione

  2. ROSARIA ha detto:

    il vs. sito mi è sembrato molto utile per noi poveri cittadini… vorrei chiedervi un consiglio circa una cartella esattoriale che mi è stata notificata il 17/10/08, a fronte della stessa abbiamo chiesto documentazione alla EQUITALIA che si è presa 30 gg. per darcene copia, io ero convinta che i termini per la presentazione del ricorso fossero 60gg…. ma a quanto pare sono ridotti a 30… posso ancora presentare ricorso al Giudice di Pace (la documentazione fornita da Equitalia mostra chiaramente che l’importo non è dovuto) pur avendo, non per mia negligenza superato i termini?
    Grazie anticipatamente.

  3. Fabio ha detto:

    salve ,avrei bisogno di alcuni consigli su come potermi muovere,ho ricevuto una cartella esattoriale per imposte non pagate nel 2003,prima con accertamento e adesso la cartella ,e vero che posso impugnarla e intanto sospendere il pagamento finché la commissione tributaria non si e’ pronunciata?

  4. lucrezia ha detto:

    buonasera,
    ho ricevuto una cartella esattoriale relativa a una multa del 2004 da me non pagata. Sono stata multata direttamente dall’agente, che mi ha lasciato in mano “la multa”. Dato che non ho mai ricevuto a casa la notifica del verbale, volevo sapere se è possibile fare ricorso.
    grazie

  5. c0cc0bill ha detto:

    Salve, avrei bisogno di informazioni :
    ho ricevuto una cartella esattoriale nel 2008 per tassa automobilistica dell’anno 2000 ; la cartella del 2008 fà riferimento ad una notifica del 15/12/2005 che credo d non aver mai ricevuto.Comunque sia, ho presentato ricorso alla cartella del 2008 entro i 60 gg. dalla ricezione contestando che il pagamento della tassa era dovuto dal vecchio proprietario del veicolo.La regione Campania ha risposto al mio ricorso 135 gg. dopo il mio ricorso. Esiste un tempo massimo entro il quale si deve rispondere ad un ricorso ? dopo quanto tempo dal ricorso la cartella può essere prescritta per ritardo risposta a ricorso?
    Vi prego di aiurtarmi.
    Nel ingraziarVi anticipatamente, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
    Maurizio Del Vecchio

    Commento di Maurizio | Giovedì, 6 Novembre 2008

    Che io sappia non esiste un termine.

    Ma perchè ti interessa il termine? se l’auto non era di tua proprietà nell’anno in cui viene richiesta la tassa e puoi dimostrarlo, la risposta non poteva essere che di accoglimento del ricorso.

    Quello che non quadra, piuttosto, è che il ricorso tu lo abbia fatto alla controparte. Forse ti dicono che il ricorso avresti dovuto farlo al Giudice di Pace?

    Se è così, mi spiace ma hai torto, e non puoi appellarti al fatto che la regione ti abbia risposto dopo 135 gg e quindi dopo che era scaduto il termine di 60 gg per proporre il ricorso nelle sedi competenti.

  6. Maurizio ha detto:

    Salve, avrei bisogno di informazioni :
    ho ricevuto una cartella esattoriale nel 2008 per tassa automobilistica dell’anno 2000 ; la cartella del 2008 fà riferimento ad una notifica del 15/12/2005 che credo d non aver mai ricevuto.Comunque sia, ho presentato ricorso alla cartella del 2008 entro i 60 gg. dalla ricezione contestando che il pagamento della tassa era dovuto dal vecchio proprietario del veicolo.La regione Campania ha risposto al mio ricorso 135 gg. dopo il mio ricorso. Esiste un tempo massimo entro il quale si deve rispondere ad un ricorso ? dopo quanto tempo dal ricorso la cartella può essere prescritta per ritardo risposta a ricorso?
    Vi prego di aiurtarmi.
    Nel ingraziarVi anticipatamente, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
    Maurizio Del Vecchio

  7. sergio ha detto:

    salve ho ricevuto una cartella esattoriale per mancati versamenti di contributi inps,dalla quale però non si desumono le notifiche degli atti precedenti che io non ho avuto,inoltre è errata l’indicazione del giudice cui proporre ricorso,infatti è indicato il giudice del lavoro al posto del corretto giudice della previdenza.Sono corretti i mottivi di doglianze e cmq sono sufficienti? la ringrazio.

  8. c0cc0bill ha detto:

    Dopo un ricorso non accolto ad una cartella esattoriale , il giudice ha disposto un pagamento rateizzato dell’importo ,volevo sapere adesso cosa fare ….devo aspettare che l’Equitalia mi rimanda la cartella rateizzata o recarmi io agli sportelli equitalia ? la sentenza è avvenuta a giugno 2008 e fino a oggi 25 ottobre 2008 non ho ancora ricevuto niente

    grazie

    Commento di gennaro | Sabato, 25 Ottobre 2008

    Mi dispiace ma non so cosa rispondere.

    Al tuo posto, comunque, mi recherei presso lo sportello Equitalia di zona per assumere le informazioni opportune.

  9. gennaro ha detto:

    Dopo un ricorso non accolto ad una cartella esattoriale , il giudice ha disposto un pagamento rateizzato dell’importo ,volevo sapere adesso cosa fare ….devo aspettare che l’Equitalia mi rimanda la cartella rateizzata o recarmi io agli sportelli equitalia ? la sentenza è avvenuta a giugno 2008 e fino a oggi 25 ottobre 2008 non ho ancora ricevuto niente

    grazie

  10. karalis ha detto:

    salve ho ricevuto da parte di equitalia una cartella esattoriale che fa riferimento al ente anm moblità napoli .
    sanzione amministrativa in data 06/2000 iscritta a ruolo in data 04/2003 e poi riscritta a ruolo nel 2008 .volevo sapere se posso fare ricorso e se mi puo suggerire in che modo

    Commento di ciro | Domenica, 28 Settembre 2008

    Cerca innanzitutto di capire qual è la sanzione amministrativa all’origine della cartella.

    Se si tratta di una multa (potrebbe essere per circolazione nelle corsie preferenziali elevata da personale ANM addetto alla sorveglianza delle corsie riservate ai mezzi pubblici) tieni presente questo:

    1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;

    2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall’infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto);

    3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione);

    4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione – regolati dal codice civile – nel qual caso tenerne conto nel calcolo.

    Se invece la sanzione è riferita all’utilizzo dei mezzi pubblici senza titolo di viaggio allora occorre fissare bene la data di notifica della sanzione, quella di iscrizione a ruolo e quella di notifica della cartella.

    Dai dati forniti non sono possibili ulteriori considerazioni. Per cui ti invito a leggere questa sezione

  11. ciro ha detto:

    salve ho ricevuto da parte di equitalia una cartella esattoriale che fa riferimento al ente anm moblità napoli .
    sanzione amministrativa in data 06/2000 iscritta a ruolo in data 04/2003 e poi riscritta a ruolo nel 2008 .volevo sapere se posso fare ricorso e se mi puo suggerire in che modo

  12. karalis ha detto:

    Salve, vorrei avere gentilmente un’informazione.
    Nel Maggio 2007, ho scoperto di aver fatto un’infrazione a Milano, praticamente un eccesso di velocita’, preso con autovelox. ( io sono di Biella ).
    Quello che non capisco, che la contravenzione lo presa il 23 maggio 2007, e la notifica e stata fatta il 26 di giugno 2007.
    E dopo un anno mi e arrivata a casa una mega multa !!!
    La questione è..che io non ho mai, e sottolineo mai, ricevuto nessun verbale, o raccomandata o quello che puo essere !!!!!!….ora mi chiedo com’è possibile che sia stata notificata una multa che io non sapevo neanche di aver preso fino ad oggi ?
    Addirittura, mi sono state aggiunte altre €. 150, perche non ho segnalato chi era alla guida.
    MA COME POTEVO SEGNALARE QUESTA COSA SE NON HO MAI RICEVUTO NIENTE DI NIENTE !!!!!!!!!!!

    grazie Massimo

    La prima cosa da fare è recarsi nella sede dell’agente della riscossione, indicato in cartella, e farsi consegnare copia della relata di notifica.

    Così, intanto, sappiamo a chi hanno consegnato il verbale.

  13. massimo ha detto:

    Salve, vorrei avere gentilmente un’informazione.
    Nel Maggio 2007, ho scoperto di aver fatto un’infrazione a Milano, praticamente un eccesso di velocita’, preso con autovelox. ( io sono di Biella ).
    Quello che non capisco, che la contravenzione lo presa il 23 maggio 2007, e la notifica e stata fatta il 26 di giugno 2007.
    E dopo un anno mi e arrivata a casa una mega multa !!!
    La questione è..che io non ho mai, e sottolineo mai, ricevuto nessun verbale, o raccomandata o quello che puo essere !!!!!!….ora mi chiedo com’è possibile che sia stata notificata una multa che io non sapevo neanche di aver preso fino ad oggi ?
    Addirittura, mi sono state aggiunte altre €. 150, perche non ho segnalato chi era alla guida.
    MA COME POTEVO SEGNALARE QUESTA COSA SE NON HO MAI RICEVUTO NIENTE DI NIENTE !!!!!!!!!!!

    grazie Massimo

  14. karalis ha detto:

    VOLEVO SAPERE SE POSSO FARE RICORSO CONTRO UNA CARTELLA ESATTORIALE DI MULTE STRADALI PRESE NEL 2004. LA CARTELLA ESATTORIALE MI E’ ARRIVATA NEL GENNAIO 2008.
    GRAZIE PER LA RISPOSTA
    roberto

    Se i verbali di queste multe ti sono stati correttamente notificati e tu non hai fatto opposizione entro i prescritti 60 gg dalla notifica, ebbene non c’è altro da fare che pagare la cartella esattoriale.

  15. roberto ha detto:

    VOLEVO SAPERE SE POSSO FARE RICORSO CONTRO UNA CARTELLA ESATTORIALE DI MULTE STRADALI PRESE NEL 2004. LA CARTELLA ESATTORIALE MI E’ ARRIVATA NEL GENNAIO 2008.
    GRAZIE PER LA RISPOSTA
    roberto

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