Il ravvedimento operoso – come rimediare ad errori ed omissioni nei rapporti con il fisco

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Ravvedimento operoso per imposte dirette ed IVA

Con il "ravvedimento operoso" il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie.

Il ravvedimento è consentito entro determinati limiti di tempo e quando:

  1.  la violazione non è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore e notificata all'autore della stessa
  2.  non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in questi casi l'esclusione dal ravvedimento non è totale, ma limitata ai periodi e ai tributi oggetto di controllo)
  3.  non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, eccetera) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento.

Ravvedimento operoso e mancato pagamento dei tributi

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  •  dell'imposta dovuta
  •  degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito)
  •  della sanzione in misura ridotta.

In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) viene ridotta:

  •  allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e si versano, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, i relativi interessi legali e la sanzione stessa
  •  al 3%, se il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione viene eseguito dal quindicesimo giorno e comunque entro i trenta giorni dalla scadenza prescritta
  •  al 3,75%, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa.

Per regolarizzare queste violazioni, non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il ravvedimento non è valido se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per interessi, per sanzione).

I contribuenti Iva trimestrali, tenuti a maggiorare l'Iva da versare dell'1%, devono calcolare gli interessi e la sanzione ridotta tenendo conto dell'imposta comprensiva di tale maggiorazione.

Ravvedimento operoso per presentazione della dichiarazione con ritardo inferiore o uguale a 90 giorni

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 25 euro (pari ad 1/10 della sanzione minima di 258 euro), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Ravvedimento operoso per violazioni di natura formale

Quando si parla di violazioni formali bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:

  1.  violazioni "formali", che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo
  2.  violazioni "meramente formali", che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Mentre le prime sono punibili, le seconde non sono sanzionabili (è l'ufficio a valutare caso per caso se la violazione è "formale" o "meramente formale").

I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo "formale" che "meramente formale", anche se ininfluenti sull'attività di controllo, possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riferita al periodo d'imposta interessato, da redigere su modello conforme a quello approvato (reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it).

La regolarizzazione deve comunque essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni "formali" che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione, anche se in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:

  •  l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante
  •  la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate
  •  la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

Ravvedimento operoso per violazioni di natura sostanziale e ravvedimento operoso

Gli errori o le omissioni di natura sostanziale relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione.

Entro lo stesso termine bisogna pagare il tributo (o il maggior tributo dovuto), gli interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e la sanzione ridotta a 1/8 del minimo previsto.

Quali errori è possibile regolarizzare:

    1. errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr numero 600/1973), quali:
      • errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
      • indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta.

In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento

      • della sanzione ridotta, in misura pari al 3,75% (1/8 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato;
      • del tributo dovuto;
      • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.
    1. errori e omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali:
      • omessa o errata indicazione di redditi;
      • errata determinazione di redditi;
      • esposizione di indebite detrazioni d’imposta o di indebite deduzioni dall'imponibile.

In queste ipotesi, la regolarizzazione spontanea comporta il pagamento

    • della sanzione ridotta al 12,50% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante;
    • del tributo dovuto;
    • dei relativi interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

Quando si vogliono regolarizzare, contestualmente, gli errori e le omissioni indicati ai precedenti punti è necessario presentare un'unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso, le misure delle sanzioni ridotte (3,75% e 12,50%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

Ravvedimento operoso per tardiva trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari

Per l'omessa o la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all'invio telematico, ai fini dell'applicazione del ravvedimento è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata.
Pertanto, la possibilità di ravvedersi per l'intermediario che non ha trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validità della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.

In particolare, la specifica sanzione a carico dell'intermediario (da 516 a 5.164 euro) può essere ridotta ad 1/10 del minimo (ossia 51 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui si è detto in precedenza, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente.

Contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione, l'intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Ravvedimento operoso - Modalità di pagamento

Per usufruire del ravvedimento, i versamenti vanno eseguiti:

  •  con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap, e l'imposta sugli intrattenimenti
  •  con il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, indicando la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.

Nei modelli di versamento devono essere indicati gli appositi codici tributo. Non è prevista alcuna forma di pagamento rateale.

Se il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (esempio: 2011).

Le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo. Anche gli eventuali interessi da versare vanno indicati nel modello F24 con i codici tributo appositamente istituiti. Tuttavia, quando si tratta di interessi sulle ritenute dovute dai sostituti d'imposta, gli stessi vanno versati cumulativamente con il tributo.

L'elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per i tributi per i quali è ammessa, il contribuente può effettuare la compensazione delle somme dovute per effetto del ravvedimento con i crediti d’imposta vantati. La compensazione non è possibile per le imposte che si versano con il modello F23.

Ravvedimento operoso - Presentazione della dichiarazione integrativa

Quando per il ravvedimento è obbligatoria una dichiarazione integrativa, l'interessato deve presentarla, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono verificati.

La dichiarazione va presentata:

  •  utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento (disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it)
  •  riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o delle integrazioni
  •  barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa"
  •  indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati.


7 Aprile 2012 · Giorgio Valli


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