Processo tributario
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Il “Contenzioso tributario” è attualmente disciplinato dai decreti legislativi numero 545 e numero 546 del 31 dicembre 1992 con i quali sono state introdotte regole più snelle nella gestione del processo tributario. L'obiettivo è stato quello di modellarlo sempre più sul processo civile, anche per dare concreta attuazione al principio costituzionale del giusto processo. Di recente, sono intervenute alcune novità.
Tra queste, si segnalano:
- l’ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie;
- le nuove modalità di deposito del ricorso;
- l’eliminazione delle limitazioni di materia previste per i consulenti del lavoro in materia di assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie;
- l’inserimento tra gli atti impugnabili dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili e del fermo dei beni mobili registrati.
La competenza delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (queste ultime decidono in appello sulle decisioni emesse da quelle provinciali) è molto ampia e comprende i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le controversie di natura catastale e quelle inerenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
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