Il prestito sociale, normativa di riferimento
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Il prestito sociale rappresenta una forma di finanziamento delle società cooperative che si manifesta nell’apporto, da parte dei soci, persone fisiche, di capitali rimborsabili, solitamente a medio e a breve termine, al fronte del quale vengono corrisposti, normalmente, degli interessi.
Questo istituto ha riscontrato negli anni un notevole successo nel mondo delle cooperative, infatti ha rappresentato uno degli strumenti migliori per sopperire alla congenita sottocapitalizzazione del settore, offrendo inoltre la possibilità di usufruire del vantaggio di una gestione snella ed efficace anche sotto l’ottica della fidelizzazione e dei rapporti tra società e singoli soci.
Il finanziamento soci (finanziamento rimborsabile) e il conferimento di capitale sociale (finanziamento di rischio), due forme, peraltro nettamente distinte, rappresentavano, prima ella parziale riforma della legislazione in materia di cooperative el 1992, le uniche due forme di reperimento di capitale. Solo in tempi recenti sono stati introdotti dal legislatore altre forme di finanziamento specifici per le cooperative. Tra questi strumenti possiamo ricordare:
- Azioni di sovvenzione (articolo 4, legge 59/92);
- Azioni di partecipazione cooperativa (artt. 5 e 6, legge 59/92);
- Cambiali finanziarie;
- Certificati di investimento;
- Prestiti obbligazionari (articolo 58, legge 448/98);
Il rapporto di prestito, che nasce allo scopo di finanziare l’impresa per il conseguimento dell'oggetto sociale, sembra configurare un contratto atipico di deposito, spesso regolato in conto corrente, ovvero il socio ha la possibilità di variare l’importo del proprio credito nei confronti della cooperativa, facendo annotare prelievi e versamenti effettuati. Non mancano però, nella prassi cooperativa, varianti alle modalità e alle condizioni di raccolta del prestito sociale: vincoli temporali del deposito, tassi di interesse differenziati a seconda dell'ammontare del deposito, regole particolari per i depositi non movimentati o per ammontari minimi. Per tutte queste motivazioni non è di facile soluzione la collocazione del contratto di prestito sociale all'interno di una disciplina giuridica ben definita, si può piuttosto far riferimento alla dottrina più autorevole che tenda a collocarlo nel contratto di mutuo (artt. 1813 - 1822, del codice civile). Pur tuttavia non tutte le norme in tema di mutui appaiono applicate o applicabili alla prassi del prestito sociale, ne è un esempio il termine per la restituzione fissato dalle parti.
Il prestito sociale non è espressamente disciplinato dal nostro ordinamento, occorre quindi fare riferimento alla normativa generale che richiama il trattamento delle cooperative, ed in particolare:
- la legge numero 59/92 con l’elevazione degli importi massimi che ciascun socio può versare;
- l’articolo 13 del DPR numero 601/73 (esenzione dall'ILOR degli interessi che i soci percepiscono a fronte dei prestiti sociali);
- l’articolo 20 del dl numero 95/74 convertito dalla l. numero 216/74 (che prevede una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12.50% sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti dalle società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello stato);
- i provvedimenti presi nel corso del 1994, per quanto riguarda gli aspetti monetari e creditizi, e più precisamente:
- deliberazione Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 3-3-1994 recante la “Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1/9/1993, numero 385”;
- decreto del Ministro del Tesoro 7-10-1994 recante le “Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento e assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali”;
- circolare Banca D’Italia 2-12-1994 recante le “istruzioni sulla raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”;
L’accennato articolo 13 del DPR numero 601/73 prevede l’esenzione “dall'Imposta Locale sui Redditi degli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
- che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni; tale limite è elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; La legge 59/92 prevede all'articolo 21 comma 6 che tali importi vengano adeguati ogni tre anni con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero delle Finanze “tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT”, pertanto gli importi oggi in vigore al 2004 sono rispettivamente euro 27.860,17 ed euro 55.720,36.
- che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, con deliberazione del 3 marzo 1994, ha provveduto a disciplinare la raccolta del risparmio da parte di soggetti non bancari. Ai sensi di tale deliberazione non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico i prestiti effettuati dai soci nei confronti della cooperativa, se ricorrono i seguenti elementi:
- la raccolta deve avvenire tra soggetti che risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale purchè espressamente previsto dagli statuti;
- le modalità di raccolta presso i soci devono essere chiaramente indicate negli appositi regolamenti;
- la raccolta presso i soci non può avvenire con strumenti “a vista” o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;
- i limiti patrimoniali non si applicano alle società cooperative con meno di 50 soci;
- la raccolta presso soci non è concessa alle società cooperative che svolgono nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed alle cooperative, che svolgono, in via prevalente, non nei confronti del pubblico le predette attività.
Il finanziamento soci (finanziamento rimborsabile) e il conferimento di capitale sociale (finanziamento di rischio), due forme, peraltro nettamente distinte, rappresentavano, prima ella parziale riforma della legislazione in materia di cooperative el 1992, le uniche due forme di reperimento di capitale.
Un ulteriore norma a tutela del socio risparmiatore, e più precisamente l’articolo 2 del decreto ministeriale7/10/1994, prevede che le cooperative che raccolgono prestiti sociali devono:
- mettere a disposizione, in ogni locale dove si raccoglie il prestito sociale, degli appositi fogli informativi analitici indicanti tassi, prezzi, spese ed ogni altra condizione economica;
- fornire almeno una volta l’anno una comunicazione chiara e completa sullo svolgimento del rapporto;
- sottoscrivere un apposito contratto redatto in duplice copia (di cui una destinata al socio) contenente tassi, prezzi ed ogni altra condizione economica, nonché l’indicazione della possibilità di variare tali condizioni in senso peggiorativo per il socio. Quest’ultima clausola deve essere espressamente firmata dal sottoscrittore ed eventuali peggioramenti delle condizioni contrattuali devono essere comunicate al socio presso il suo domicilio;
- corrispondere maturazione degli interessi dal giorno del deposito al giorno del prelevamento.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!