Il precetto – atto propedeutico al pignoramento nella regolazione giudiziale dei debiti

Con il precetto il creditore intima formalmente al debitore di adempiere al titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, assegno non pagato ecc...) entro un termine ben preciso, ma non inferiore a 10 gg.

Scaduto il quale si potrà procedere all'esecuzione forzata.

Il precetto é un atto rigorosamente formale che deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge e deve essere necessariamente portato a conoscenza del creditore o dei suoi eredi, anche se viene notificato insieme al titolo.

La procedura, che non può essere abbreviata o modificata dalle parti, prevede questa sequenza:

  1. formazione del titolo;
  2. precetto;
  3. notifica del precetto, che può essere redatto anche di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, sempre alla parte personalmente;
  4. almeno 10 giorni di attesa per l’eventuale adempimento a seguito dell'intimazione;
  5. inizio della procedura esecutiva con l’espropriazione entro 90 gg dalla notifica.

Il precetto é un atto del creditore, non contiene alcuna domanda giudiziale e può essere sottoscritto dalla parte personalmente, da un rappresentante o da un avvocato munito di mandato.

Le azioni cambiarie dirette (verso emittente o traente) si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza della cambiale. Dunque si potrebbe attendere che tutte le cambiali scadano ed effettuare un solo precetto per quelle non pagate.

Ma si sa, gli avvocati preparano le parcelle in relazione al numero di atti (moduli in format, reperibili ovunque) che redigono, al numero di notifiche che fanno effettuare ed al numero di pignoramenti che avviano …

Si è fatta fare un preventivo? Perché mi sa che alla fine se il debitore paga, le rimarrà ben poco. Se non paga dovrà, credo, chiedere un mutuo.

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19 Settembre 2010 · Paolo Rastelli