Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile – I giudici di cassazione faranno pace col cervello?

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Impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo - Così si esprimeva la Corte di Cassazione nel 2008

«La comunicazione preventiva di fermo amministrativo ( Preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione del patrimonio - poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex articolo 23 l.

n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. Civile ” (Cass. 20301/08)»

Precisando in prima battuta che il fermo amministrativo del veicolo rappresenta una delle azioni consentite agli enti creditori e all'agente per la riscossione per provvedere al recupero forzoso delle somme dovute in forza di sanzioni e cartelle esattoriali.

La Corte di Cassazione nel caso in oggetto ha stabilito l’impossibilità per l’automobilista che riceve un preavviso di fermo del veicolo (cosiddette ganasce fiscali) di procedere a impugnare davanti alla competente autorità suddetto provvedimento di fermo.

I giudici fondano la propria decisione sulla scorta del fatto che trattandosi di una mera comunicazione “preavviso” la stessa non risulti autonomamente impugnabile. La ricezione di tale preavviso, infatti, non costituisce momento dell'esecuzione forzosa tesa al recupero coattivo del credito, perfezionandosi il fermo solo con l’effettiva iscrizione dello stesso presso il P.R.A (Pubblico registro automobilistico).

La Corte di Cassazione, dunque,  ha stabilito che il destinatario di una comunicazione relativa al preavviso di fermo amministrativo del veicolo non possa spiegare ricorso avverso lo stesso, attesa la carenza dei requisiti di atto amministrativo dello stesso.

Mentre il preavviso di fermo non risulta impugnabile, la comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo del veicolo consente di esperire le necessarie azione legali contro il provvedimento, dato l’avvio della procedura esecutiva di recupero forzoso delle somme.

Successivamente i giudici di piazza Cavour hanno cambiato idea sull'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo - Speriamo che facciano presto pace col cervello

Il preavviso di fermo amministrativo è atto impugnabile con ricorso al giudice tributario ovvero ordinario (giudice di pace, giudice del lavoro) a seconda che venga emesso per debiti tributario o di altra natura. È questa, in poche parole, la decisione della Corte di cassazione, pronunciata con ordinanza numero 17844/2012.

Il preavviso di fermo amministrativo, lo ricordiamo a beneficio dei lettori, è una comunicazione inviata al debitore con il quale l’amministrazione procedente, attraverso il concessionario della riscossione, ricorda l’esistenza del credito e minaccia l’iscrizione del fermo nel caso di persistente morosità.

Il fermo amministrativo è stato concepito come misura cautelare finalizzata a tutelare l’efficace riscossione dei crediti vantati dalla pubblica amministrazione ed è regolata dall'articolo 86 del DPR 600/1973. In pratica, il fermo amministrativo consiste nella trascrizione di una annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) riferita ai beni ivi registrati (automobili, motocicli ecc.) ed intestati al debitore moroso, che comporta il divieto di circolazione, demolizione, radiazione ed esportazione del mezzo. L’efficace applicazione della misura di fermo amministrativo è garantita, in caso di trasgressione degli obblighi che ne derivano, da sanzioni amministrative di importo rilevante, non escludendo la sospensione della patente e la confisca del veicolo.

Con l’ordinanza indicata, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito la propria posizione in merito al semplice preavviso e al formale avviso di fermo amministrativo: si tratta, senza ombra di dubbio, di atti legittimamente impugnabili, dal momento che con essi viene formulata una circostanziata pretesa e paventata un'azione esecutiva che sarà posta in essere senza altre comunicazioni inoltrate al debitore moroso.

Il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo dovrà essere presentato al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi se trattasi di debiti non tributari (per esempio sanzioni per contravvenzioni al codice della strada o in materia di contributi pensionistici), ovvero davanti alle competenti Commissioni Tributarie mediante rituale ricorso.

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2 Luglio 2010 · Andrea Ricciardi




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