Il dodecalogo – novità fiscali dell’ultim’ora

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

i pubblica un articolo del Sole24Ore in cui vengono riportate alcune novità fiscali di questi giorni.

Per quel che riguarda le società seguiranno approfondimenti.

1) Dal 1° settembre 2008 è pienamente detraibile l'lva per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande.

2) La nuova disposizione Interessa tutti i contribuenti titolari di partita Iva, che ricevono le prestazioni nell'esercizio di impresa, arti o professioni.

3) Dal 10 gennaio 2009 la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette sarà limitata al 75%, a eccezione delle prestazioni usufruite da dipendenti in trasferta per e quali spetta la deduzione piena.

4) Per esercitare la detrazione è necessario richiedere all'albergatore o al ristoratore l'emissione deIla fattura, prima di effettuare il pagamento. Questi soggetti, infatti, non hanno l'obbligo di emettere la fattura, ma solo di certificare i corrispettivi con lo scontrino o la ricevuta fiscale.

5) La richiesta della fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione non è obbligatoria ma facoltativa e serve per il recupero dell'lva.

6) Nel caso In cui si continui a documentare il costo con la ricevuta fiscale, l'lva incorporata nel corrispettivo pagato dovrebbe essere deducibile.

7) La fattura va registrata sul registro degli acquisti previsto dall'articolo 25 del Dpr 633/72.

8) Per le fatture di importo inferiore a 154,94 euro è prevista la registrazione cumulativa tramite un documento riepilogativo.

9) Per i professionisti resta il limite del 2% dei compensi.

1O) Anche per le spese accessorie è consentita la detrazione-ìnteqrale.

11) Tra i soggetti penalizzati i contribuenti minimi, coloro che hanno limiti alla detrazione dell'lva (soggetti che effettuano operazioni esenti) e coloro che sostengono costi per le mense aziendali.

12) Le agenzie di viaggio non possono emettere fattura con la separata indicazione dell'imposta.

3 Settembre 2008 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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6 risposte a “Il dodecalogo – novità fiscali dell’ultim’ora”

  1. roberto mascherini ha detto:

    Devo iniziare la ristrutturazione di due unità immobiliari in aderenza l’una all’altra ma catastalmente distinte.

    La prima unità immobiliare è una casa colonica accatastata al catasto terreni, mentre la seconda unità immobiliare è accatastata al catasto urbano come garage.

    I due immobili sono stati acquistati in tempi diversi e da proprietari diversi e sono sempre stati comunque separati (anche se fisicamente adiacenti). Nel progetto che sto predisponendo con il mio architetto la casa colonica diventerà la mia abitazione mentre il garage dovrebbe restare autorimessa. Non prevedo di unire in nessun modo (nemmeno con porte interne) i due edifici.

    La mia domanda riguarda l’incentivo per la ristrutturazione e in particolar modo il tetto massimo ammesso in detrazione.

    La legge parla di un tetto massimo per ogni unità immobiliare, ma poi parla anche di incentivi sulla ristrutturazione di abitazioni e loro pertinenze.

    Nel mio caso l’abitazione è un’unità immobiliare e il garage è un’altra unità immobiliare.

    Vorrei sapere se e come è possibile usufruire degli incentivi sulla ristrutturazione fino al tetto massimo previsto per ognuna delle unità immobiliari.

  2. Benedetto Santacroce ha detto:

    Se un’impresa acquisterà i servizi di vitto e alloggio direttamente in un albergo o in un ristorante, potrà detrarre l’Iva al 100 per cento. Ma se la stessa impresa richiederà, per ottenere gli stessi servizi, un pacchetto turistico a un tour operator, allora non potrà detrarre l’imposta sul valore aggiunto. È uno dei paradossi che emergono dall’entrata in vigore, il prossimo 1° settembre, della disposizione inserita nel decreto legge 112/08 che ha introdotto la piena detraibilità dell’Iva su alberghi e ristoranti in cambio di una limitazione della deduzione di queste componenti di costo ai fini delle imposte dirette.
    Il paradosso, in particolare, deriva dal mancato coordinamento con l’articolo 74-ter, comma 8-bis del Dpr 633/72 (introdotto dalla Finanziaria 2008). Un mancato rinvio che impedirà di fatto ai tour operator la possibilità di emettere fatture con Iva esposta per i servizi di vitto e alloggio, a eccezione dell’ipotesi in cui siano offerti in ambito congressuale. L’articolo 74-ter, comma 8-bis del Dpr 633/72 consente infatti alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell’imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni e congressi. In questi casi esse detraggono l’imposta dovuta o versata per i servizi acquistati dai loro fornitori, ove si tratti di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. L’efficacia di queste disposizioni è subordinata a una deroga comunitaria che ancora non è arrivata. Ma a causa del mancato coordinamento con le nuove disposizioni, anche se dovesse arrivare l’autorizzazione non sarebbe tuttavia possibile emettere fatture con Iva esposta per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, a meno che non vengano rese per congressi o convegni.
    Se non interverranno modifiche, i tour operator rischiano così di pagare il prezzo più alto dell’introduzione della piena detraibilità dell’Iva su alberghi e ristoranti, che al contrario punta soprattutto a evitare nuove censure comunitarie per l’Italia. La Commissione ha infatti avviato nei confronti del nostro Paese una procedura di messa in mora per la limitazione alla detrazione dell’Iva su tali servizi, storicamente imposta nell’ordinamento interno, in violazione dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, dalla lettera e) dell’articolo 19-bis1 del Dpr 633/72.
    La scelta adottata dal legislatore per mettersi in regola con Bruxelles ricalca quella delle autovetture: la decurtazione del gettito fiscale derivante dall’ampliamento del diritto a detrazione trova un bilanciamento nella riduzione al 75% della deducibilità degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio. In questo modo, dati di cassa alla mano, è stata garantita, nel medio periodo, una sostanziale invarianza delle entrate erariali.
    La posta in gioco è molto alta: stime governative indicano in 627 milioni di euro annui l’imposta che grava sulle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva (esclusi i settori esenti, quali banche, assicurazioni e così via), somma che sarebbe stata interamente sottratta al bilancio statale se si fosse mancato di recuperarla attraverso questa partita di giro.
    L’azione sul fronte Iva si è tecnicamente concretizzata nella soppressione tout court della prima parte della lettera e) del Dpr 633/72, la cui portata era già stata molto ridimensionata dalla Finanziaria 2007, che aveva escluso dalla limitazione le prestazioni fruite in occasione di convegni e congressi. A causa di un mancato coordinamento normativo, tuttavia, se la nuova norma non dovessa cambiare a essere penalizzati saranno i tour operator.

  3. Renato Portale ha detto:

    I professionisti e le aziende con un numero rilevante di dipendenti in trasferta avranno vantaggi fiscali dalla detrazione integrale dell’Iva per le spese alberghiere e di ristorazione. Al contrario, le imprese con pochi dipendenti che operano fuori sede e che nel 2009 sosterranno rilevanti spese alberghiere e di ristorazione a favore di soggetti terzi (clienti, fornitori eccetera), nonché per pranzi e cene di lavoro, potranno sopportare un maggior onere fiscale dalle nuove norme introdotte dal decreto legge 112/2008, i cui effetti non sono coincidenti nel tempo ma sono stati diversificati ai fini dell’Iva (1° settembre 2008) e delle imposte dirette (1° gennaio 2009).

    I pro e i contro
    La limitazione al 75% della deduzione dei costi, in vigore dal 1° gennaio 2009, ha l’obiettivo di evitare perdite di gettito per l’Erario, ma la compensazione tra la maggior Iva detratta e i minori costi dedotti non opererà per tutti allo stesso modo. Chi si avvantaggerà saranno certamente i professionisti, che continuano a mantenere il limite di deducibilità del 2% dei compensi, e le imprese che non hanno alcuna riduzione per le spese di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta. Sicuramente svantaggiati, invece, i contribuenti minimi e, in genere, chi ha dei limiti alla detrazione Iva per effetto del pro-rata nonché le imprese se sostengono rilevanti costi per cene e pranzi di lavoro e per i pernottamenti in hotel. Per i contribuenti minimi, la detrazione dell’Iva non avrà alcun effetto e non potrà bilanciare la riduzione del costo deducibile, così come per le agenzie di viaggio che, determinando l’imposta con il metodo “base da base”, non avranno alcun vantaggio dalla detraibilità dell’Iva.
    Anche i soggetti non residenti potranno beneficiare a pieno della nuova norma e chiedere il rimborso dell’Iva attraverso l’identificazione diretta, il rappresentante fiscale o la procedura prevista dall’articolo 38-ter del Dpr 633/72. Il maxiemendamento del Governo ha inserito all’articolo 83 del Dl 112/2008 i commi da 28-bis a 28-quinquies, rimodulando l’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72 e consentendo la piena detraibilità per le somministrazioni di alimenti e bevande e le prestazioni alberghiere.

    Più adempimenti
    Prima dell’intervento legislativo l’Iva relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande era detraibile solo se le stesse venivano fruite in occasione della partecipazione a convegni o a congressi. Da lunedì prossimo, dopo la soppressione della prima parte della lettera e) dell’articolo 19-bis 1 del decreto Iva, l’imposta addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione sarà totalmente detraibile, ovviamente se inerente all’attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata. Gli operatori del settore vedranno quindi aumentati i propri adempimenti fiscali in quanto sempre più spesso i loro clienti richiederanno l’emissione di una fattura, invece dello scontrino o della ricevuta fiscale, che consenta la detrazione dell’Iva.

    Gli svantaggi
    Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e di arti o professioni che dal 1° gennaio di quest’anno applicano il regime dei minimi, avendo realizzato nel 2007 ricavi o compensi non superiori a 30mila euro, non avranno alcun beneficio da questa norma in quanto per essi la detrazione Iva è preclusa. Dal prossimo anno, invece, potrebbero essere danneggiati ai fini delle imposta dirette per effetto della riduzione della deduzione dei costi per alberghi e ristoranti a meno che non optino per il regime normale di applicazione delle imposte.

    I non residenti
    I soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia utilizzeranno a pieno questa nuova norma senza subire alcune penalizzazione ai fini delle imposte dirette. Essi, se titolari di partita Iva per identificazione diretta o con rappresentante fiscale, potranno detrarre il 100% dei costi sostenuti e chiedere l’eventuale rimborso ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr 633/72, ovvero potranno presentare istanza all’ufficio di Pescara ai sensi dell’articolo 38-ter. Ciò potrebbe essere un ulteriore beneficio per gli operatori del settore che operano nel comparto del turismo.

  4. Alfonso Merolla ha detto:

    Gli esempi per professionisti e società

    Professionista/1
    Nel 2009 un professionista sostiene costi per spese di ristorazione e alberghiere per 2mila euro, ai quali si aggiungono 200 euro di Iva al 10 per cento. Nello stesso anno dichiara compensi per 20mila euro.
    Con la normativa precedente poteva portare in deduzione costi teorici per 2.200 euro. Però, tenuto conto del limite del 2% dei compensi, la deduzione effettiva sarebbe stata di 400 euro.
    Con la nuova normativa, invece, il professionista può portare in detrazione 200 euro di Iva e può portare in deduzione costi teorici per 1.500 euro. Tenuto conto del limite del 2% dei compensi la deduzione effettiva è di 400 euro, identica alla normativa precedente. Il vantaggio fiscale è quindi pari a 200 euro.

    Professionista/2
    Sempre nel 2009 un altro professionista sostiene costi per spese di ristorazione e alberghiere per 1.000 euro, più Iva al 10% di 100 euro. Nello stesso anno dichiara compensi per 50mila euro.
    Con la normativa precedente poteva portare in deduzione costi teorici per 1.100 euro. Però, tenuto conto del limite del 2% dei compensi, la deduzione effettiva sarebbe stata di 1.000 euro.
    Con la nuova normativa, invece, il professionista può portare in detrazione 100 euro di Iva e può portare in deduzione costi per 750 euro (1.000 per 75%). Tenuto conto che ha una riduzione di 250 euro dei propri costi deducibili, considerando un’aliquota Irpef del 23% e l’Irap al 4,25% abbiamo maggiori imposte per 68,12 euro (57,5 euro più 10,62 euro). Il vantaggio fiscale è quindi pari a 31,88 euro (100 meno 68,12).

    Società di capitali
    Nel 2009 una società di capitali sostiene costi per spese di ristorazione e alberghiere per 5mila euro più Iva al 10% di 500 euro.
    Con la normativa precedente poteva portare in deduzione costi per 5.500 euro.
    Con la nuova normativa può portare in detrazione 500 euro di Iva e può portare in deduzione costi teorici per 3.750 euro (5mila per 75%). Tenuto conto che la società di capitali ha una riduzione di 1.750 euro dei propri costi deducibili, considerando un’aliquota Ires del 33% e l’Irap al 4,25%, abbiamo maggiori imposte per 651,87 euro (577,5 euro più 74,37 euro). Rispetto al regime precedente le maggiori imposte saranno, dunque, pari a 151,87 euro.

  5. Giuseppe Romano ha detto:

    L’aumento dei costi di gestione delle fatture per le spese alberghiere e di ristorazione rischia di far perdere molto del vantaggio fiscale del recupero dell’Iva. Tra le domande inviate alla casella di posta elettronica ivatrasferte@ilsole24ore.com, molte si soffermano sull’onerosità del nuovo sistema di fatturazione, chiedendo se siano previste delle semplificazioni o, addirittura, se è possibile rimanere nel vecchio regime utilizzando per la detrazione del costo le ricevute fiscali o gli scontrini “parlanti” e rinunciando alla detrazione dell’Iva. Un lettore, ad esempio, chiede se sia possibile mantenere il comportamento fiscale precedente (omettendo di richiedere la fattura presso i vari ristoranti e alberghi e continuando a registrare la ricevuta fiscale) e non considerare il limite del 75% per la deducibilità dei costi. La risposta è negativa in quanto il limite alla deducibilità dei costi è stato introdotto per ragioni di equilibrio fiscale, ma il singolo contribuente non può scegliere di non detrarre l’Iva e di dedurre interamente i costi.
    Un altro contribuente chiede invece se la normativa preveda qualche semplificazione in fase di registrazione delle fatture ricevute, come la possibilità di contabilizzare le spese mediante un documento cumulativo, al fine di ridurre l’impatto organizzativo. Al riguardo esiste già una disposizione che ha introdotto delle semplificazioni in materia di Iva. L’articolo 6, commi 6 e 7 del Dpr 695/96, ha previsto che le fatture di importo inferiore a 154,94 euro, anche se relative a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, o dell’arte o professione, possono essere annotate complessivamente, tramite un documento riepilogativo. In questo caso si procede come segue:
    1) le singole fatture vanno numerate progressivamente al pari delle altre di importo superiore;
    2) le stesse vengono riportate in un documento riepilogativo che assume la figura di una distinta, sulla quale devono essere indicati i numeri attribuiti dal destinatario, l’imponibile e l’imposta complessiva distinti per aliquota;
    3) il documento riepilogativo va annotato autonomamente con un proprio numero progressivo, entro i termini previsti per le altre fatture di acquisto. Per le fatture di importo superiore, invece, non è prevista alcuna semplificazione.
    È possibile, in ogni caso, seguire la via suggerita da un altro lettore e continuare a documentare il costo sostenuto per il personale in trasferta con la ricevuta fiscale o lo scontrino parlante, rinunciando alla detrazione dell’Iva e deducendo il 100% ai fini delle imposte dirette.

  6. Renato Portale ha detto:

    Iva interamente detraibile anche per le spese accessorie alle prestazioni alberghiere. Dal lunedì 1° settembre, con la rimodulazione dell’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72, la detrazione integrale dell’Iva sarà consentita anche per le prestazioni accessorie a quelle di vitto e alloggio. Così, ad esempio, sarà possibile portare in detrazione le spese per il servizio di lavanderia, per il parcheggio, il collegamento a internet o per la pay-tv, se sono accessorie a una prestazione alberghiera. Naturalmente, in ogni caso, le spese sostenute devono essere inerenti l’attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata.
    Secondo l’articolo 12 del Dpr 633/72 le prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
    Dunque, la cessione o la prestazione subordinata deve seguire lo stesso trattamento Iva dell’operazione principale se: 1) si è in presenza di una operazione principale a cui collegare quella accessoria, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile; 2) la cessione o la prestazione accessoria avviene tra gli stessi soggetti dell’operazione principale.
    Anche la Corte di giustizia Ue ha contribuito a chiarire quando si è in presenta di una prestazione accessoria. Secondo la Corte una prestazione deve essere considerata accessoria a una prestazione principale quando essa non costituisce per il destinatario una prestazione a sé stante bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Ciò vale, in particolare, quando due o più elementi forniti al consumatore sono a tal punto connessi da formare, oggettivamente, una prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. (Corte di giustizia Cee 6 luglio 2006, causa C-251/05).
    Quindi, in presenza di questo rapporto di accessorietà, il trattamento tributario della prestazione principale e di quella a essa funzionalmente collegata deve essere il medesimo. La disposizione vale non solo per l’aliquota Iva applicabile, in questo caso pari al 10%, ma anche per il regime della detrazione.
    Durante un soggiorno in albergo possono essere effettuate una serie di prestazioni accessorie che devono seguire lo stesso regime Iva della prestazione principale. Si tratta, ad esempio, del servizio di lavanderia, del parcheggio, della pay-tv o del collegamento a internet, tutte prestazioni che completano il servizio principale e consentono di usufruirne nelle migliori condizioni. Per poter essere considerata accessoria è essenziale che la stessa venga effettuata tra gli stessi soggetti dell’operazione principale (albergatore/cliente) e non da soggetti terzi. In ogni caso per poter portare in detrazione l’Iva e in deduzione il costo è indispensabile che l’operazione sia inerente all’attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata. Anche per queste prestazioni, dal 1° gennaio 2009, non sarà possibile dedurre interamente il costo, ma si potrà recuperare soltanto il 75% della spesa complessiva.

    Le linee guida

    La decorrenza
    Dal 1° settembre 2008 Iva detraibile per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande

    La limitazione
    Dal 1° gennaio 2009 la deducibilità dei costi ai fini delle dirette sarà limitata al 75%; deduzione piena, invece, per le prestazioni usufruite da dipendenti in trasferta; per i professionisti resta il limite del 2 per cento dei compensi

    L’estensione
    Anche per le spese accessorie è consentita la detrazione integrale

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