Rinuncia all’eredità – i creditori possono accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore

Salve, siamo tre eredi che dovremmo accettare l'eredità dei nostri genitori deceduti.

Mio fratello vorrebbe passarmi i suoi diritti dell’eredità, perchè lui era amministratore unico di una SRL, alla quale da poco è stata presentata una istanza di fallimento.

Vorrei sapere se i suoi diritti all’eredità li posso accettare e come, e se durante la procedura fallimentare fatta alla società, farebbere una procedura per accertata responsabilità all'amministratore,io cosa andrei incontro per l’eredità… Grazie,spero di essere stata chiara.


Ci avevano già pensato altri, ma i creditori dei chiamati all'eredità che abbiano rinunciato possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l'eredità in sostituzione del debitore chiamato.

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19 Dicembre 2010 · Simone di Saintjust


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2 risposte a “Rinuncia all’eredità – i creditori possono accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore”

  1. Anonimo ha detto:

    Da maggio 2018 mi venivano accreditati mensilmente su conto corrente €.67,00 da parte dell’Inps, così come stabilito dal giudice a seguito di una causa da me vinta nei confronti del mio vecchio inquilino e per un ammontare complessivo di .22.000,00 circa.
    Ad ottobre 2018 il mio debitore (pensionato Inps) è deceduto ed io non ho più percepito nulla.
    La moglie a novembre 2018 ha fatto domanda di reversibilità e nessuna domanda di successione è stata presentata poiché il de cuius non possedeva nulla.
    Considerato che per recuperare il mio credito dalla moglie occorre l’accettazione da parte di quest’ultima dell’eredità,
    tenuto conto che percepire ratei di tredicesima maturati e non riscossi corrisponde ad una accettazione tacita,
    visto che l’Inps mi ha precisato che la procedura di pagamento di tali ratei è automatica e conseguente alla richiesta di reversibilità,
    vorrei sapere se, ed in quali tempi, la moglie può respingere il pagamento dei ratei ed esprimere a posteriori la rinuncia all’eredità.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Se i ratei di pensione del defunto vengono automaticamente accreditati sul conto corrente della vedova che ha presentato domanda di reversibilità e non ha effettuato esplicita dichiarazione di accettazione, può essere invocato l’articolo 485 del codice civile, secondo il quale il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Per notizia di devoluta eredità deve intendersi, nella fattispecie, l’accredito dei ratei di pensione spettanti al defunto sul conto corrente del chiamato.

      La vedova, cioè, dopo il primo accredito di rateo di pensione spettante al defunto e accreditato dall’INPS sul proprio conto corrente, entra in possesso di beni ereditari e, per evitare confusione fra il proprio patrimonio e quello del defunto, deve, in osservanza alla norma codicistica citata, redigere inventario indicando che l’importo di quel rateo, accreditato dall’INPS sul proprio conto corrente, è di competenza esclusiva del defunto debitore.

      L’articolo 485 del codice civile aggiunge, poi, che trascorso il termine trimestrale, senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

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