Il credito d’imposta tempestivamente dichiarato è soggetto alla sola prescrizione decennale

Quando la prescrizione del credito di imposta è decennale

La prescrizione è decennale quando il credito d’imposta è correttamente evidenziato in una dichiarazione ma viene poi riportato in quelle successive

Capita spesso che per le ragioni più disparate un credito d’imposta venga correttamente evidenziato in una dichiarazione ma sia poi riportato in quelle successive. In tali occasioni, non è raro che gli Uffici contestino la violazione delle norme sull'esercizio del diritto di credito d’imposta e notifichino al contribuente avvisi di accertamento ovvero neghino il diritto al rimborso.

Un caso simile è quello esaminato dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 15229/2012 in senso nettamente favorevole al contribuente.

Al di là delle peculiarità del caso concreto (si trattava, infatti, di un ente pubblico che aveva evidenziato il credito in una dichiarazione rettifica depositata successivamente l’inutile decorso del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo), i principi espressi dai giudici appaiono molto importanti, sia perché ribadiscono l’irrilevanza dei “salti dichiarativi”, sia perché contestano esplicitamente il diverso e minoritario indirizzo giurisprudenziale.

La Corte, infatti, ha dichiarato perentoriamente che il termine decadenziale biennale deve essere riferito unicamente all'esercizio del diritto e, cioè, alla manifestazione di volontà dell'avente diritto (il contribuente) di avvalersi del diritto di credito tempestivamente effettuata con la dichiarazione dei redditi. Al contrario, sono del tutto irrilevanti i riporti formali nelle dichiarazioni successive così come la compilazione dell'apposito modulo di rimborso, il quale rappresenta null’altro che un necessario “adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso”.

“Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto ora dall'articolo 21 proc. trib. […] ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale”.

La prescrizione per il credito di imposta è decennale - se il credito è stato tempestivamente dichiarato

Anche il diritto del contribuente nei confronti dello Stato ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato si prescrive, cioè non può più richiesto, trascorso un determinato periodo.

La ragione d’essere della prescrizione risponde a un’esigenza di ordine sociale. È infatti nell'interesse della certezza dei rapporti giuridici che un diritto venga esercitato; altrimenti, se non esercitato entro un margine prestabilito di tempo, deve considerarsi come rinunciato da parte del titolare.

Una recente sentenza di Cassazione (la numero 15229 del 12 settembre 2012) si è espressa in senso nettamente favorevole al contribuente. La Corte ha infatti sottolineato e chiarito che la richiesta di rimborso Iva si prescrive in 10 anni e non in 2 anni come sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria.

La Corte di Cassazione ha distinto due diversi momenti e precisamente:

  1. il diritto al rimborso che nasce con l’esposizione del credito in dichiarazione che deve essere effettuata entro i termini di legge di 10 anni;
  2. il diritto alla presentazione dell'istanza di rimborso che rappresenta esclusivamente il presupposto necessario per ottenere il rimborso del credito e che si prescrive invece in due anni.

Ma cosa è il credito di imposta?

Per calcolare l’imposta netta dovuta allo Stato, occorre sottrarre dall'imposta dovuta i crediti di imposta spettanti (es. le imposte pagate all'estero, partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare, riacquisto di prima casa dopo la vendita della precedente, crediti specifici per le imprese, imposta versata su canoni di locazione non percepiti).

Per ottenere un rimborso dei crediti che il contribuente vanta nei confronti dello Stato, è possibile farlo tramite:

  1. una compensazione tra i crediti e i debiti erariali direttamente con l’F24;
  2. oppure chiedendo rimborso nella propria dichiarazione dei redditi.

In quest’ultimo caso il contribuente ha due anni di tempo per inserire la richiesta di rimborso nella propria dichiarazione dei redditi. Dopodiché, una volta che l’avrà fatto, ha ancora 10 anni di tempo per reclamare il suo diritto allo Stato nel caso in cui non abbia ottenuto il rimborso.

Se il credito è già stato riportato una volta nella dichiarazione, non è necessario riportarlo ogni anno. È altresì irrilevante la compilazione dell'apposito modulo di rimborso, il quale rappresenta null’altro che un necessario “adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso”. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto, esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dalla legge, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale.

Quindi, la Cassazione ha stabilito che in questo caso non occorre alcun altro adempimento da parte del contribuente, dovendo egli solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte. Una volta che il credito si sarà consolidato, l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.

Il recupero di crediti d'imposta inesistenti - termini di decadenza

L’atto di recupero dei crediti inesistenti che sono stati utilizzati in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della relativa utilizzazione. Sono fatti salvi i termini più ampi previsti dalla legge ad individuare con il decorso del termine di un anno decorrente dalla data di avvenuto deposito della sentenza della Corte di cassazione che ha disposto il rinvio.

La C.T.R. del Lazio (Sent. 23 marzo 2011, numero 42) ha escluso che la cartella di pagamento sia sottoposta al termine di decadenza che inizia a decorrere dalla presentazione della dichiarazione nel caso di mancata riassunzione del giudizio di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione.

16 Settembre 2012 · Giorgio Valli


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