Il conto corrente

Il contratto di conto corrente - riferimenti normativi

Il contratto di conto corrente, come quello di deposito, e' regolato sia dal codice civile (articolo 1823 e seguenti) che dal testo unico delle leggi bancarie e creditizie, il decreto legislativo385/93 negli articoli dal 116 in poi.

Rilevante e' anche la delibera CICR del 4/3/2003 resa attuativa dalla Banca d'Italia con decorrenza Ottobre 2003.

Sulla materia sono inoltre intervenuti, in seguito, il decreto legislativo190/2005 relativo alle stipulazioni a distanza, poi inglobato dal Codice del Consumo ed il decreto Bersani del 2006 (d.

l. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006).

Le disposizioni sono nella loro maggioranza generiche. Le banche godono di una certa liberta' decisionale sia riguardo le condizioni generali dei propri contratti sia riguardo le condizioni economiche (commissioni, spese, interessi, etc.) da applicare.

E' importante capire quindi che la fonte primaria per conoscere i propri diritti e doveri e' il contratto sottoscritto con la banca, contratto che deve ovviamente rispettare i dettami generici della legge.

Ecco un sunto delle disposizioni di legge, divise per argomento.

TRASPARENZA E PUBBLICITA' ALLE CONDIZIONI APPLICATE AL CONTO CORRENTE

Deve avvenire tramite affissione, nei locali aperti al pubblico della banca e delle proprie filiali, di tutte le condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, dai tassi di interesse attivi e passivi ai prezzi, alle commissioni e spese (anche quelle applicabili alle comunicazioni al cliente), agli interessi di mora e alle valute applicate alle singole operazioni.

Per le operazioni di finanziamento deve essere pubblicizzato anche il TAEG (tasso annuo effettivo globale).

Ulteriormente deve essere affisso un avviso titolato "principali norme di trasparenza", contenente tutti i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Esso deve essere di facile identificazione e lettura, ed il cliente deve poterne ritirare copia.

Le informazioni minime da indicare riguardano:

  • la disponibilita' dei fogli informativi presso le dipendenze e per il tramite delle tecniche di informazione a distanza (Internet, tipicamente);
  • il diritto ad ottenere copia del contratto, inclusivo del documento di sintesi, sia prima che dopo la sottoscrizione dello stesso;
  • i diritti del cliente e le relative tutele, dall'obbligo di forma scritta del contratto, al diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli, al diritto di essere informati riguardo le variazioni sfavorevoli e di ricevere le comunicazioni periodiche, etc. (si veda piu' avanti);
  • le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, con le modalita' per accedervi.

La banca deve anche mettere a disposizione dei clienti i fogli informativi contenenti informazioni sulla banca stessa, sulle caratteristiche e rischi dei servizi, sulle condizioni economiche e sulle principali condizioni contrattuali.

I fogli informativi, cosi' come gli avvisi gia' detti, devono essere asportabili e messi a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, anche tramite utilizzo di computer di facile accesso con possibilita' di stampa delle informazioni.

La banca e' tenuta a conservare detti documenti per cinque anni, consentendo la riproduzione immutata del loro contenuto.

Contenuto del foglio informativo:

  • informazioni sulla banca: dati identificativi quali denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa, indirizzo telematico, codice ABI, numero di iscrizione nell'elenco generale, nell'elenco speciale o nell'albo degli IMEL (istituti di moneta elettronica), gruppo di appartenenza, numero di iscrizione al registro delle imprese, capitale sociale e riserve;
  • caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio: descrizione dell'operazione o del servizio, anche relativamente alla connessione con altri servizi resi dalla banca o da terzi. Sono specificati quindi anche tutti i servizi accessori, anche se opzionali. Vengono inoltre descritti i rischi, sia generici che specifici, connessi all'operazione o al servizio (rischi sul tasso di interesse, sul cambio, etc.);
  • condizioni economiche: sono indicati i prezzi e ogni altro genere di onere (spesa, commissione, spese postali, contabili, istruttorie, penali, etc.) che gravano sul cliente relativamente ad ogni operazione o servizio. Per i bonifici vengono indicate le modalita' di calcolo delle commissioni e delle spese, l'eventuale valuta applicata all'intermediario e il tasso di cambio (per i bonifici esteri). Per i finanziamenti vengono indicati gli interessi, la periodicita' e modalita' del loro calcolo, il tasso di interesse di mora, i criteri di indicizzazione dei tassi ed il TAEG o l'indicatore sintetico di costo (ISC), ambedue indicanti il costo globale dell'operazione (spese comprese);
  • estratto delle clausole contrattuali: sono riportate le clausole contrattuali non strettamente economiche, inerenti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente. Tra di esse vi sono il recesso, il rimborso della moneta elettronica, i termini di esecuzione delle operazioni, i tempi di chiusura del rapporto, i termini per l'esercizio di facolta' o per l'adempimento di obblighi, il rinnovo tacito del contratto, l'accettazione di eventuali contratti accessori, gli esoneri di responsabilita' a favore della banca, il foro competente, gli organi e le procedure per le contestazioni stragiudiziali (Ombudsman). Sono anche indicate tutte le clausole che possono essere oggetto di variazione unilaterale, con specificazione del diritto della banca di variarle.

IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE - CARATTERISTICHE

I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia dev'essere consegnata al cliente. La consegna della copia e' attestata mediante firma del cliente sull'originale conservato in banca. Il mancato rispetto di queste disposizioni può portare all'annullamento del contratto.

E' bene sapere che la forma scritta non e' necessaria in alcuni particolari casi, come per le operazioni occasionali (acquisto o vendita di valuta, pagamenti a favore di terzi, etc.).

Cio' a meno che l'importo dell'operazione non superi 5.000 euro, e a condizione che la banca consegni o invii tempestivamente al cliente la conferma scritta dell'operazione, indicando le condizioni e i prezzi applicati.

La stessa regola vale nel caso di emissione di moneta elettronica attraverso carte di credito "usa e getta".

Il cliente ha diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva del documento di sintesi) gia' prima di aderirvi, per poter cosi' effettuare una valutazione approfondita. La consegna della copia ovviamente NON impegna le parti alla conclusione del contratto.

Contenuto minimo obbligatorio:

  • il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticata. Sono inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
  • la possibilita' per la banca di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni. La clausola che prevede questa possibilita' deve essere approvata specificatamente dal cliente;
  • la periodicita' di capitalizzazione degli interessi. Nel caso in cui essa sia infrannuale dev'essere riportato il valore del tasso riportato su base annua. Questa clausola non ha effetto se non e' specificatamente approvata per iscritto.

Sono nulle le clausole che prevedono:

  • il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
  • tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati.

In tali casi, qualora nel contratto non vi sia indicata la misura dei tassi di interesse, dei prezzi e di ogni altra condizione praticata, si applicano:

  • il tasso nominale minimo e quello massimo dei BOT annuali o di altri titoli similari emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
  • i prezzi e le condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto. Se non vi e' stata adeguata pubblicita' non e' dovuto nulla;

Al contratto e' unito il documento di sintesi, che raccoglie le piu' significative condizioni contrattuali ed economiche applicate.

Esso costituisce in pratica il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio.

Modifica delle condizioni contrattuali

Nei contratti di conto corrente e di deposito, come in generale in tutti quelli "di durata" (quelli a tempo indeterminato per i quali non e' prevista una scadenza fissa), può essere presente la clausola che prevede la facolta' per la banca di modificare unilateralmente le condizioni, qualora vi sia un giustificato motivo.

Le modifiche devono essere comunicate espressamente al cliente tramite invio di un documento scritto (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso) indicante la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla variazione.

Al cliente dev'essere inoltre data facolta' di recedere dal contratto, a fronte di tale comunicazione, senza spese ne' penali entro 60 giorni. In tal caso, per il calcolo del dovuto in sede di liquidazione del rapporto, devono essere ovviamente applicate le condizioni "vecchie", quelle precedenti alla modifica non accettata.

Decorsi i 60 giorni senza rescissione da parte del cliente le modifiche si intendono accettate.

Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di una decisione di politica monetaria (della Banca centrale europea, tipicamente), devono riguardare sia i tassi attivi che quelli passivi.

Nota:

Queste disposizioni sono state introdotte, con modifica dell'articolo 118 del testo unico bancario, dal decreto Bersani del 2006 (d.l. 223/06 convertito dalla legge 248/2006), e successivamente chiarite dal Ministero dello sviluppo economico.

COMUNICAZIONI PERIODICHE - ESTRATTO CONTO CORRENTE

La banca e' tenuta, anche se non vi sono variazioni, ad inviare periodicamente al cliente, almeno una volta all'anno, il documento di sintesi contenente le principali condizioni economiche che regolano il contratto (tassi, commissioni, spese, valute, etc.) nonche' le principali clausole contrattuali aggiornate.

Cio' avviene normalmente in occasione dell'invio obbligatorio dell'estratto conto annuale.

L'estratto conto e' il documento che riepiloga periodicamente lo stato del conto corrente. Vi sono riportati:

  • l'elenco dei movimenti;
  • il riassunto scalare dei saldi ordinati per valuta, utile per calcolare gli interessi;
  • il conteggio delle competenze del periodo, comprendente gli interessi, le spese e le commissioni di massimo scoperto.

Il periodo di liquidazione normalmente e' trimestrale, con calcolo sia degli interessi attivi che di quelli passivi.

L'unico invio obbligatorio e' quello annuale, stante la periodicita' trimestrale della liquidazione degli interessi e delle spese. A scelta del cliente possono essere fatti invii semestrali, trimestrali o addirittura mensili.

La valuta nel calcolo degli interessi in conto corrente

La valuta è' la data dalla utilizzata per il calcolo degli interessi, ovvero la data da cui parte il conteggio (per le operazioni attive come il versamento) oppure in cui lo stesso si interrompe (per le operazioni passive come il prelevamento). Essa e' diversa a seconda del tipo di operazione e può variare da banca a banca. Solo in caso di versamento di contanti e assegni circolari e' prevista la regola comune secondo cui la valuta deve coincidere con la data dell'operazione.

Conto corrente - Il riassunto scalare e calcolo degli interessi

Il riassunto scalare e' l'elenco dei saldi raggruppati per valuta. Ogni saldo viene moltiplicato per il numero di giorni della sua durata. I risultati, divisi per 100, sono i cosiddetti “numeri creditori o debitori”.

Gli interessi vengono calcolati moltiplicando il tasso per i “numeri creditori e debitori” e dividendo il risultato per 365, i giorni in un anno civile. Ovviamente il calcolo avviene suddividendo i numeri per i periodi di valenza del singolo tasso, considerando tutte le variazioni da esso subite nel periodo. Dall'ammontare totale lordo degli interessi attivi viene decurtata la ritenuta fiscale, ad oggi al 27%.

Le commissioni di massimo scoperto

Le commissioni di massimo scoperto sono le commissioni calcolate sulla punta massima di scoperto rilevata nel periodo, ovvero sul massimo saldo “in rosso” o sul massimo superamento di un fido. Attualmente la percentuale minima e' dello 0,125%, normalmente calcolato sul saldo indipendentemente dal tempo di sua permanenza. Sull'argomento c'e' diatriba e giurisprudenza e per molti versi questa commissione può essere ritenuta illegittima, tanto che ne era stata prevista l'abolizione dal terzo decreto Bersani sulle liberalizzazioni, purtroppo mai diventato legge. Per conoscere la nostra posizione al riguardo si veda la scheda pratica inserita tra i link utili.

Le spese di conto corrente

Le spese calcolate in fase di liquidazione dipendono esclusivamente da cosa prevede il contratto. Si va dall'addebito di un TOT per operazione al forfait fisso fino alla gratuita' assoluta. Stesso discorso per le spese di chiusura, che riguardano il calcolo delle competenze e non sono da confondere con quelle di estinzione del conto corrente.

L'estratto conto e' contestabile entro 60 giorni dal suo ricevimento, decorsi i quali per legge esso si intende approvato (articolo 119 testo unico bancario).

Il diritto a contestare, tuttavia, in alcuni casi può essere esercitato anche dopo tale periodo. Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni, il termine e' di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile articolo1832).

Addirittura, per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, oppure errata applicazione degli interessi, etc.), il termine può arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94).

Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accrediti non dovuti, quindi e' bene conservare gli estratti conto per 10 anni.

Si può ottenere la duplicazione dell'estratto conto, come di ogni documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a proprie spese ed entro un congruo termine non superiore a 90 giorni.

Tale diritto spetta, oltre che al titolare del conto, ai suoi successori e ai soggetti subentranti nell'amministrazione dei suoi beni. La Cassazione ha stabilito che può esercitare il diritto anche l'ex cliente dopo che il rapporto e' terminato, pur se fallito (Cassazione 12093/01).

OFFERTE E CONTRATTI DI CONTO CORRENTE STIPULATI FUORI SEDE O A DISTANZA

In caso di offerta fuori sede il foglio informativo deve anche contenere i dati e la qualifica dell'eventuale soggetto terzo -intermediario della contrattazione- che entra in rapporto con il cliente nonche' gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da tale modalita' di offerta.

Il soggetto terzo deve consegnare al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, l'avviso denominato "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo, con firma di un'attestazione di avvenuta consegna.

In caso invece di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefono, Internet, etc.), gli avvisi e i fogli informativi sono messi a disposizione mediante tali tecniche su carta o altro supporto durevole (dischetto, file, etc.), disponibile ed accessibile per il cliente.

Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente con tecniche che non consentono l'immediata trasmissione di detti documenti, essi saranno resi disponibili dopo la conclusione del contratto.

Per quanto riguarda specificatamente Internet, i documenti di cui sopra sono resi accessibili dall'home page del sito della banca nonche' da ogni pagina dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.

In questi casi i fogli informativi contengono anche i costi e gli oneri legati al mezzo di comunicazione utilizzato nonche' i recapiti che permettono di contattare rapidamente la banca.

Le stesse regole si applicano ai contratti, specificatamente al diritto di riceverne copia PRIMA della sottoscrizione, copia che dev'essere fornita su supporto cartaceo o comunque durevole (qualsiasi sistema che consenta di memorizzare e/o riprodurre il testo).

Per quanto riguarda le comunicazioni periodiche obbligatorie, nonche' quelle relative alle variazioni delle condizioni (le regole sono quelle gia' viste), nel caso di contratti gestiti a distanza le parti possono decidere che la trasmissione avvenga attraverso modalita' particolari quali l'invio di posta elettronica o l'accesso a particolari aree del sito della banca (magari attraverso un codice).

Sul contratto vi deve essere una specifica clausola al riguardo, accettata dal cliente.

In questi casi il termine per rescindere dal contratto a seguito della variazione, nonche' quello per contestare l'estratto conto, partono dalla ricezione della comunicazione prevista, a condizione che essa contenga l'esistenza di detto termine.

CHIUDERE IL CONTO CORRENTE

Come regola generale si può rescindere dal contratto ad ogni chiusura del conto, con un preavviso minimo di almeno 10 giorni (articolo 1833 del codice civile). Le banche sono ovviamente libere di fissare condizioni piu' favorevoli, e di solito la rescissione e' permessa in qualsiasi momento, stante il preavviso da consegnare a mano o inviare per raccomandata a/r (fa fede il contratto, ma la raccomandata a/r e' consigliabile).

I tempi di esecuzione sono quelli previsti dal contratto (in media circa 30 giorni) e talvolta le banche arrivano a far coincidere la chiusura del conto con quella trimestrale successiva alla richiesta.

E' bene monitorare la banca e tenersi pronti a sollecitarla -con formale reclamo- nel caso la pratica si arenasse o venisse apparentemente "dimenticata", fornendo al momento opportuno tutte le istruzioni necessarie riguardo alla destinazione del saldo.

In tutti i casi la rescissione, sia essa conseguente ad una comunicazione di variazione delle condizioni economiche o meno, deve avvenire senza addebito di penali ne' spese di chiusura, con esclusione delle sole spese “vive” sostenute dalla banca per disattivare servizi aggiuntivi affidati a terzi a condizione che siano comunque documentate e previste nel documento di sintesi.

Nota: vi sono delle convenzioni tra banche (si veda il sito "Patti Chiari" tra i link) che permettono di fare passaggi agevoli e veloci, quasi automatici (riguardo, per esempio, il "trasloco" delle disposizioni permanenti di addebito, i rid).

CONTO CORRENTE - RECLAMI E CONTESTAZIONI

Il primo passo in caso di reclami e contestazioni e' rivolgersi all'apposito ufficio all'interno della banca, di persona o inviando una raccomandata a/r (magari di messa in mora, si veda piu' avanti).

E' bene sapere che la banca deve pubblicizzare presso i propri locali (nonche' sul proprio sito, se opera anche on-line) tutte le modalita' di ricorso e di contestazione, sia quelle interne che quelle fattibili presso organismi esterni, comprese eventuali convenzioni inerenti la conciliazione.

L'ufficio reclami deve provvedere alle richieste o comunque dare una risposta entro 60 giorni. In caso di mancata risposta o di disaccordo tra l'utente e la banca, l'interessato può scegliere tra:

  • rivolgersi allArbitro Bancario Finanziario (ABF) ;
  • attivare le procedure di arbitrato o di conciliazione (per esempio presso le Camere di Commercio);
  • rivolgersi all'autorita' giudiziaria (giudice di pace od ordinario, a seconda dei casi), per una causa civile magari preceduta da un tentativo conciliativo.

SUCCESSIONE DEL CONTO CORRENTE

Come regola generale, in caso di morte dell'intestatario del conto corrente, gli eredi devono informare la banca, solitamente consegnando ad essa il certificato di morte e la documentazione anagrafica inerente la successione.

La banca blocca il conto (portando comunque a termine le operazioni gia' disposte prima del decesso, quindi assegni gia' emessi, bonifici gia' disposti, etc.), rilascia agli eredi un documento (stato di consistenza) che serve per la pratica di successione e -terminata tale pratica- rende disponibile il denaro in funzione delle loro quote.

Cio', solitamente attraverso la presentazione di un atto notorio redatto dal tribunale o dal notaio.

In caso di cointestazione, la stessa regola vale ovviamente solo per la parte di spettanza del defunto ed il denaro restante (che può essere la meta' come un terzo, un quarto etc. a seconda del numero dei cointestatari) rimane a disposizione del "superstite".

Se la cointestazione e' a "firme congiunte" il conto viene invece bloccato del tutto fino all'identificazione certificata degli eredi legittimi. Questi poi dovranno operare coingiuntamente con l'intestatario "superstite" decidendo insieme il destino del conto.

Una regola generale importante, riguardo ai conti cointestati, e' che le quote di ciascuno si presumomo uguali se non risultano prove contrarie (decreto legislativo346/90 articolo11).

Il tipo di documenti da produrre e le tempistiche dipendono dalla banca e dal contratto, che quindi va attentamente visionato.

CONTO CORRENTE DORMIENTE

La finanziaria 2006 ha istituito un fondo, da tenersi presso il Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzabile per indennizzare gli investitori vittime di frodi finanziarie.

Questo fondo e' alimentato principalmente dall'importo dei conti correnti definiti "dormienti", ovvero non movimentati da piu' di dieci anni, con saldo superiore ai 100 euro.

Le banche devono inviare al titolare del conto una lettera raccomandata a/r indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o conosciuto (o a terzi eventualmente delegati dal titolare stesso) contenente l'invito a impartire istruzioni entro 180 giorni dalla ricezione, avvisandolo che - decorso inutilmente il termine - il conto verra' estinto e le somme in esso contenute saranno devolute al fondo (vedi nota 3) .

Se nei 180 giorni viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto -o di terzi delegati per iscritto-, il conto rimane attivo (vedi note 4 e 5).

L'elenco dei conti "dormienti" viene inviato annualmente (entro il 31/3) dalle banche al Ministero dell'economia e delle finanze e viene pubblicato dalle banche stesse, con la stessa scadenza, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito del medesimo Ministero. L'elenco contiene il nome, la data e il luogo di nascita di ciascun titolare di conto. Le somme vengono poi devolute al fondo sempre annualmente, entro il 31/5.

Note importanti sui conti correnti dormienti

1) Si intendono dormienti i conti sui quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione su iniziativa del titolare o di terzi delegati in forma scritta, per 10 anni decorrenti dalla libera disponibilita' delle somme.

2) Per i conti rispetto ai quali il termine di 10 anni si sia compiuto alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (17/8/07), la comunicazione va effettuata entro sei mesi dalla stessa data e le somme sono devolute al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni.

3) L'avviso si intende correttamente inviato pur se il cliente risulta deceduto o trasferito.

4) Il conto rimane attivo anche se il cliente, nei 180 giorni dettati dalla banca, semplicemente si interessa al proprio conto comunicando di voler continuare il rapporto oppure chiedendo un libretto degli assegni o copia di documentazione bancaria o un aggiornamento contabile, oppure comunicando una variazione di residenza. NON hanno effetto, invece, i rid automatici e le operazioni provenienti da terzi come i bonifici (in questi casi il conto, per la banca, continua a "dormire").

5) Il conto rimane attivo, inoltre, anche se il cliente movimenta altri conti tenuti presso la stessa banca, a meno che essi non siano cointestati con altri soggetti.

Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per conti correnti con giacenza media non superiore a cinquemila euro

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 127 del 1 giugno 2012 il Decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze contente modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 numero 201 ( Decreto Salva Italia) in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari.

Il decreto individua le misure dell'imposta di bollo da corrispondere annualmente a seguito della instaurazione e tenuta di rapporti di conto corrente o di libretti di risparmio presso banche e Poste italiane spa

L'imposta deve essere calcolata in misura differenziata in funzione del soggetto titolare del rapporto e del periodo di rendicontazione dell'estratto conto ovvero del rendiconto. In caso di più rapporti di conto corrente ovvero libretti identicamente intestati, l'imposta di bollo è dovuta con riferimento a ciascun rapporto o libretto.

Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato.

Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000,00. A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca o con Poste italiane spa.

L'imposta è applicata:

  1. al 31 dicembre di ciascun anno, in caso di periodicità annuale o in assenza di invio del documento;
  2. alla fine del periodo rendicontato in caso di periodicità infrannuale stabilite contrattualmente;
  3. alla data di cessazione del rapporto in caso di estinzione infrannuale.

L'imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Tali conti correnti non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell'esenzione di euro 5.000,00.

In pratica, per verificare il diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, non va considerato il valore medio della giacenza relativa al singolo conto corrente, ma la somma di tutti gli importi di "giacenza media positiva" dei conti correnti che il soggetto detiene presso la medesima banca o presso Poste Italiane. L’esenzione non è dovuta qualora il soggetto detenga più conti correnti con lo stesso istituto, ciascuno con giacenza media inferiore a 5.000 euro, ma con giacenza media complessiva superiore a tale soglia.

Tratto da ADUC - Articolo originale

Estratto conto corrente anni precedenti

A tal ultimo proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 385/1993, Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. La stessa disposizione è confermata dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti del 29 giugno 2009

Per porre una domanda su servizi bancari, carte di credito e di debito nonché su altri argomenti correlati, clicca qui.

1 Ottobre 2008 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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2 risposte a “Il conto corrente”

  1. augusto bressi ha detto:

    Dai conti ai mutui, più chiarezza – Da Bankitalia nuove disposizioni: stop al complicato linguaggio bancario.

    Ora le informazioni diventano più chiare e comprensibili per tutti.

    Lo stabilisce la Banca d’Italia con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle nuove disposizioni sulla ‘Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la correttezza delle relazioni tra intermediari e clientì.

    Basta, quindi, con quei documenti scritti con caratteri piccolissimi, con le clausole richiamate in fondo alla pagina, difficili da leggere anche con gli occhiali.

    Chiarezza e semplicità su costi e rischi dei prodotti, dal conto corrente al mutuo, diventano un obbligo per gli istituti di credito. Via nazionale indica una vera e propria guida alla comunicazione e alla scrittura dei documenti: dai caratteri da usare alle parole da utilizzare e a cui dare rilievo in neretto.

    Per i clienti, una vera e propria rivoluzione, in nome della correttezza e della buona fede, e che favorisce la concorrenza. Informazioni chiare, esaurienti, adeguate alla clientela a cui si rivolgono, presupponendo che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.

    CONTI CORRENTI. La banca indica innanzitutto i propri dati e spiega cos’è un conto corrente, quanto costa aprirlo ed eventuali requisiti minimi (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l’accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, quanti giorni occorrono per la disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati, tutte le causali che danno origine a costi per il cliente, specificandone l’importo. E, poi, quali sono gli interessi per le somme depositate.

    FIDO E SCONFINAMENTO. Fra gli obblighi della banca, c’è quello di indicare quanto costa un fido, lo sconfinamento extra fido e quello in assenza di fido, la commissione di massimo scoperto o altre voci di costo, con inclusi alcuni esempi. MUTUO. Per i contratti di mutuo, la banca spiega cos’è, quali tipi offre e qual è il costo, e i rischi tipici di ciascuno, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti.

    Il documento riporta altresì, per ciascuno dei mutui in questione, almeno il tasso di interesse, la durata minima e massima del mutuo, le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate, il Taeg (tasso annuo effettivo globale), l’esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.

    E poi, le spese per la stipula del contratto e per la gestione del rapporto, i tempi di erogazione, indicazioni su estinzione anticipata e portabilità. Nei documenti di ciascun prodotto offerto dalla banca, sono incluse le modalità per i reclami e un piccolo dizionario con la spiegazione delle parole tecniche.

  2. michele ha detto:

    ciao a tutti e complimenti per il sito,la mia domanda e’ questa ho uno scoperto di € 10.000,00 in banca,e la banca mi ha scritto che devo estinguere il mio conto qual’e’ la maniera piu giusta per fare questo piano di rientro vi premetto che non ho niente da perdere cioe’ non ho intestato niente,o conviene farmi passare a sofferenza e poi si vedra?ciao a tutti!!!.

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