ICI ED ERRORI MATERIALI CATASTALI

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

“In tema di ICI, la regola generale ricavabile dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, articolo 5, comma 2 secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono: ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia” (C.

Cass. 17863 del 30 luglio 2010).

8 Novembre 2010 · Anonimo


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