Usura – tassi di interesse usurai

Il Ministero del Tesoro, in base alla Legge numero 108/1996 in materia di usura, è chiamato a rilevare, ogni tre mesi, il tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dalle società finanziarie nel corso del trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. Detto tasso, aumentato della metà, costituisce il limite oltre il quale gli interessi sono usurari.

Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle derivanti da imposte e tasse, è calcolato - su base annua - attraverso le informazioni fornite rispettivamente alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano dei Cambi dalle banche e dalle società finanziarie.

La rilevazione dei tassi medi viene pubblicata, ogni tre mesi, nella Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministro del Tesoro ed è esposta presso ogni sede o dipendenza aperta al pubblico degli intermediari bancari e finanziari. I tassi sono riferiti a categorie omogenee di operazioni tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie.

Per la divulgazione dei tassi viene utilizzato il sito Internet della Banca d'Italia; sul medesimo sito è altresì inserita una pagina riguardante la Normativa Antiusura. La rilevazione distingue le operazioni di credito trattate a tassi che si adeguano istantaneamente alle variazioni di mercato (aperture di credito in conto corrente e forme assimilate, quali i finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e il factoring) dalle altre categorie di operazioni. Per le prime sono rilevati i tassi effettivamente praticati per tutti i rapporti in essere; per le altre è rilevato il solo “tasso di ingresso”.

La distinzione tra operazioni sensibili alle variazioni del mercato e le altre operazioni è utilizzata anche ai fini della definizione della metodologia di calcolo del tasso effettivo globale medio praticato dagli intermediari bancari e finanziari. Le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio”, emanate, in base alle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi1, indicano gli oneri da includere e quelli da escludere dal calcolo del tasso, affermando il principio in base al quale va ricompresa nel costo del credito ogni spesa comunque connessa con il finanziamento.

L’individuazione delle spese escluse dal calcolo del tasso dipende, più in particolare, dalla natura delle stesse; sono, infatti, esclusi gli oneri che presentano un carattere di penalizzazione e quelli che si sostanziano nel recupero delle spese sostenute per fornire un servizio alla clientela.

Ai fini della determinazione dei tassi di interesse usurai, ai sensi dell'articolo 2 Legge 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

23 Giugno 2013 · Chiara Nicolai


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