I diritti dei partecipanti sulle cose comuni

L'articolo 1118 del codice civile, prevede che il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo 1117 è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

In via di principio ogni proprietario può utilizzare la proprietà comune, come per es. il sottotetto, e ciò a prescindere dalla sua quota di proprietà della parte comune. Non sarebbe legittimo escludere con deliberazione assembleare un condomino dall'utilizzazione di una parte comune.

Il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano viene fissato in base ai criteri predeterminati dall'articolo 68 delle norme di attuazione del codice civile. In esecuzione dell'articolo 1118 del codice civile, il diritto di invitare ospiti nella piscina condominiale p. es. deve essere proporzionato alla proprietà.

La rinuncia, da parte di un condomino, al diritto sulle cose comuni non lo libera dall'obbligo di versare il suo contributo nelle spese per la conservazione dei beni in questione. Non esiste nessuna norma dedicata espressamente alla disciplina delle modalità e dei limiti dell'uso delle parti comuni.

Il regolamento di condominio può limitare la facoltà dei singoli condomini di usare o modificare parti comuni, subordinandole all'approvazione della maggioranza assembleare. In nessun caso non può essere soppresso totalmente l'uso medesimo, anche se per periodi di tempo limitati, o creare impedimenti all'utilizzo delle singole quote di proprietà.

E compito del giudice di merito, accertare di volta in volta se gli atti dei singoli condomini, miranti a un'intensificazione del proprio godimento del bene comune, siano o meno conformi alla destinazione di quest'ultimo e cosi rientranti fra quelli consentiti.

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Articolo 1102 codice civile - Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne altri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tale fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio




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