La multa – il ricorso al Prefetto al Giudice di Pace

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Il ricorso al Prefetto rappresenta uno strumento legislativo per poter chiedere la contestazione ed il conseguente annullamento del verbale relativo ad una sanzione amministrativa, ed in particolare ad una multa per violazione del Codice della Starda (CdS). Tale strumento, previsto dall'articolo 203 del Codice della Strada, è alternativo rispetto al ricorso dinanzi al Giudice di Pace ma non sostitutivo. Poiché il ricorrente può sempre, in caso di esito negato del ricorso al Prefetto, presentare ricorso innanzi al competete giudice di pace.

Termini di presentazione

Il ricorso al Prefetto va presentato entro il termine perentorio dei 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, a tal proposito bisogna leggere attentamente la data riportata sul timbro postale, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso si presenta, in carta semplice, secondo le norme del Codice della Strada direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Comando dei Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri ecc.).

Modalità di presentazione

Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale.

I tempi del procedimento amministrativo sono i seguenti:

  1. Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all'ufficio o comando “l’organo accertatore” cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, quest’ultimo, ricevuto il ricorso, ha 60 giorni per fare l’istruttoria ed è tenuto a trasmettere tutti gli atti al Prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili ai fini del ricorso.
  2. Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha elevato la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto, con le deduzioni di cui sopra.

Il Prefetto, ricevuto il dossier da parte dell'organo accertatore ed esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta può respingere il ricorso ed emette entro centoventi giorni, che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa, un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento.

L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al cittadino entro 150 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza stessa.

Si rileva, che se nel ricorso si richiede d'essere ascoltati dal Prefetto, il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito a presentarsi ed in questo caso i tempi possono essere ulteriormente differiti.

Ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza di ingiunzione

In caso di esito negativo, è sempre possibile presentare ricorso avverso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento al Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta la violazione del Codice della Strada. In quest’ultimo caso il ricorso deve essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

In caso si esito positivo, invece il Prefetto accoglie il ricorso, nello stesso termine di centoventi giorni, e dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica.

Il ricorso si intende accolto decorsi centoventi giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto se gli è stato inviato direttamente.

Il termine dei 210 giorni complessivamente previsto per l’emissione del provvedimento prefettizio è dato dal combinato disposto di cui agli articoli 203 e 204 Cds (gg. 30+180.) Mentre il termine dei 180 giorni per emettere l’ordinanza-ingiunzione è previsto se il ricorso al Prefetto è stato inviato attraverso l'ufficio o il comando che ha elevato la multa.

Motivazioni che giustificano il ricorso al Prefetto

I motivi per un ricorso al Prefetto ex articolo 203 C.d.S. possono essere tanti, alcuni sono i seguenti:

  1. mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;
  2. difetto di titolarità della Polizia municipale;
  3. mancanza di prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata;
  4. omessa indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
  5. tardiva notifica del verbale di contestazione (Il verbale di contestazione deve essere notificato entro 150 giorni dal giorno della contestazione);
  6. i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli indicati nella contravvenzione;
  7. omessa indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
  8. omessa indicazione della norma violata.

Conclusioni

In conclusione, si consiglia, prima di redigere e presentare un ricorso al Prefetto, di leggere attentamente il verbale di contestazione della violazione e fare un breve ricerca giurisprudenziale (su internet, manuali, testi ecc.) con l’individuazione delle sentenze più favorevoli al caso specifico.

Dott. Ruggiero Marzocca da Diritto.it

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23 Ottobre 2008 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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4 risposte a “La multa – il ricorso al Prefetto al Giudice di Pace”

  1. laura ghezzi ha detto:

    # Nel ricorso presentato è opportuno richiedere di essere ascoltati in modo da poter esporre in prima persona le motivazioni del ricorso stesso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada. Il non accoglimento della richiesta (assenza di risposta) può essere motivo per invalidare la sanzione.

    # Sulla lettera di notifica deve essere presente il nome del Responsabile del procedimento (art. 5 §3 legge 241/1990 sulla Trasparenza degli atti amministrativi). In caso contrario si può richiedere l’annullamento della sanzione. Trascorsi 30 giorni senza ricevere risposta a tale richiesta, sarà possibile sporgere denuncia per omissione di atti d’ufficio.

  2. nessuno ha detto:

    mi hanno clonato la targa a Roma, io sono del Nord. la multa porta l’orario delle 01.45 di notte, io a quell’ora mi ero appena affidato alle braccia di MORFEO!!!! adesso ditemi voi come cazzo posso dimostrare che non ero a Roma ma ero nel mio letto?
    …sono incazzato come una iena !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Enrico ha detto:

      Semplice a dirsi ma non a farsi..
      Fai controllare i tabulati del tuo cellulare…se stavi al nord risulterà che il tuo numero era in carico alle stazioni “Nordiste”. saluti da un romano!!

  3. Luca ha detto:

    salve, vorrei proporvi questo scritto che ho trovato per chiedere cosa ne pensate, dato che non avevo mai letto una cosa simine tantomeno sul vostro sito:

    TEMPI DI PRESCRIZIONE DELL’INTERA PROCEDURA DI RICORSO AMMINISTRATIVO DAVANTI AL PREFETTO.

    Il codice della strada all’art. 204 stabilisce che il termine massimo per portare a temine la procedura è pari a 210 giorni. Tale numero dovrebbe essere comprensivo dei tempi di interruzione generati dalle procedure di lavorazione interna agli enti. Per tempi di interruzione si intende quei periodi strettamente necessari a compiere l’atto. L’unico appiglio legale che parla di tempi procedurali è l’art. 160 del codice di procedura penale ( da tale articolo si basano i principi della legge 689/81 da cui scaturisce il codice della strada).
    Tale articolo definisce che comunque i periodi di interruzione all’interno di un procedimento, non possono superare la metà del periodo totale di prescrizione. Ovvero se per il codice della strada il periodo massimo è di 210 gg, a questi vanno aggiunti la metà, pari a 105 quindi 210 + 105 = 315 giorni. Emerge quindi che il periodo totale massimo oltre il quale l’atto cade in PRESCRIZIONE è pari a 315 giorni.
    Osservazione finale: Quando si è chiamati all’audizione richiesta in sede di ricorso, non devono essere passati 315 giorni da quando il Prefetto ha ricevuto il ricorso. Altrimenti quando si è chiamati all’audizione ci si va assolutamente, ma si reclama l’avvenuta prescrizione del procedimento e quindi dell’atto sanzionatorio amministrativo. Insomma è scaduto, e se agli uffici della prefettura del comune di appartenenza non accettano questa osservazione, si ricorre al giudice di pace che sicuramente l’accetta.

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