La multa ed il ricorso al prefetto e al giudice di pace

La multa ed il ricorso al prefetto e al giudice di pace

Nel linguaggio comune con il termine  "multa" o "contravvenzione" si intende la sanzione amministrativa pecuniaria camminata per un'infrazione al codice della strada.

L'iter della multa inizia con l'accertamento dell'infrazione, cui segue l'emissione di un verbale di contestazione che può essere notificato contestualmente - se il conducente viene fermato - o notificato al domicilio del proprietario del veicolo (responsabile in solido se il trasgressore non è stato identificato) entro il termine di 150 giorni dall'accertamento (90 giorni a partire dal 13 agosto 2010).

Il verbale di contestazione

Il verbale di contestazione deve contenere:

  1. la descrizione  della violazione:  data, ora e località nei quali è avvenuta la violazione,  indicazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto, tipo di veicolo e numero di targa;  generalità, residenza ed estremi della patente del trasgressore,  se identificato;  eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore abbia chiesto l'inserzione;
  2. le modalità di pagamento: importo della sanzione; termini del pagamento, compreso (se previsto) quello in misura ridotta, ufficio o comando presso il quale effettuare il pagamento e numero di conto corrente bancario o postale per il versamento;
  3. le modalità di presentazione dell'eventuale ricorso: autorità competente (Prefetto o Giudice di Pace); termini per la presentazione.

Devono inoltre essere sempre presenti nel verbale il nominativo e/o la matricola degli agenti accertatori, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.

Infine deve essere segnalata, se prevista, la decurtazione di punti dalla patente del trasgressore come conseguenza dell'infrazione, così  come le altre eventuali sanzioni  accessorie.

Il ricorso al verbale di multa

Il ricorso deve essere inoltrato al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata l'infrazione entro 60 giorni (30 giorni a partire dal 1° settembre 2011) dalla consegna del verbale,  se l'infrazione è contestata al momento, o dalla sua notifica a mezzo posta o messo comunale.

Le due possibilità (Prefetto o Giudice di Pace) sono alternative, non sovrapponibili, e la scelta è irrevocabile.  Tuttavia chi presenta ricorso al Prefetto in caso di esito negativo puo rivolgersi al Giudice di Pace.

È importante ricordare che non si può proporre ricorso contro un preavviso di accertamento (il foglietto lasciato sul parabrezza). Il preavviso di accertamento deve essere utilizzato soltanto per pagare in tempi brevi, accettando subito la sanzione ed evitando di pagare le spese di notifica del verbale vero e proprio.

Se l'infrazione di cui si contesta il verbale prevede la decurtazione di punti dalla patente, a questa si può  dar corso solo dopo l'esito negativo del ricorso.  Solo allora gli uffici di polizia provvedono a comunicare la violazione al ministero delle infrastrutture  e trasporti che gestisce l'archivio degli abilitati alla guida.

Ricorso al Prefetto

Il procedimento si basa sugli atti e sugli scritti difensivi che pervengono all'autorità amministrativa da parte del ricorrente e dell'ufficio di polizia del redattore del verbale, dunque non si instaura mai un vero e proprio contraddittorio nè un dibattimento pubblico. Il ricorso deve essere deciso entro 180 giorni dalla sua presentazione all'ufficio di polizia (210 giorni se è stato presentato direttamente al Prefetto).

Se il ricorso è accolto il Prefetto emette un'ordinanza di archiviazione, in caso contrario viene  emessa un'ordinanza-ingiunzione  per il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quanto previsto nel verbale (se l'infrazione prevede la sanzione in misura ridotta).

L'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione. Contro l'ordinanza-ingiunzione si può ricorrere entro 30 giorni al Giudice di Pace,  con la stessa motivazione illustrata  in quello respinto dal Prefetto.

Ricorso al Giudice di Pace

Può  essere presentato a mano o a mezzo posta alla cancelleria del Giudice di Pace. E opportuno inviarne conia all'ufficio dell'agente che ha accertato la violazione per evitare che si attivi la procedura per l'iscrizione a ruolo. Se si risiede in comune diverso occorre
indicare un recapito in quello del Giudice di Pace (domicilio legale) presso cui ricevere comunicazioni.

Ricevuto il ricorso, il Giudice di Pace fissa la data dell'udienza, nella quale è necessario comparire personalmente  o farsi rappresentare (pena la dichiarazione di inammissibilità  del ricorso).

Il Giudice valuta ogni  aspetto del ricorso e del verbale,  richiedendo anche, ove necessario,  atti  e documenti all'ufficio dell'accertatore.

Il Giudice può ascoltare testimoni,  nonché disporre rilievi e perizie  sulle cose o strumenti utilizzati per l'accertamento; rilievi e perizie possono essere richiesti anche dal ricorrente, ma in caso di infondatezza del ricorso il Giudice potrà condannarlo anche al pagamento delle spese.

I tempi per la decisione non sono definiti dal Codice della strada. In caso di esito negativo,  entro 60 giorni dalla notifica della sentenza,  si puo presentare un ulteriore ricorso alla Corte  di Cassazione.

Individuare  il Giudice di Pace competente

Per una corretta opposizione a una multa ingiusta devi scoprire quale "ufficio" del giudice di pace è competente a ricevere la tua difesa.

Segui il criterio del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Quando hai commesso una violazione nella tua città, ti risulterà facile individuare l'organo giudiziario competente. Spesso capita però che il verbale di accertamento indica località non conosciute, perché visitate - ad esempio - solo in occasione di vacanze estive.

In questo caso, avrai maggiori difficoltà nell'individuazione del giudice di pace competente. Per risolvere il problema ti consiglio di utilizzare questo potente database offerto dal sito www.giustizia.it.

Alla voce Uffici giudicanti seleziona "Giudice di Pace" e nella casella Indica il Comune scrivi il nome della città indicata nel verbale di accertamento.

ricerca-giudice-di-pace

Una volta ciccato su Trova, il database visualizzerà l'ufficio del giudice di pace competente. Ti verrà indicata la sede, il numero di telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica. Hai tutto ciò che ti occorre!

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Acquisire informazioni dagli uffici del Giudice di Pace

Una delle imprese più ardue per chi propone ricorso avverso sanzioni amministrative (tipicamente multe per violazione del codice della strada) o per chi è  vittima delle cosiddette "cartelle esattoriali pazze"  originate da sanzioni amministrative,  è riuscire ad ottenere informazioni dagli Uffici del Giudice di Pace, dal momento che non sempre è possibile recarvisi personalmente.

Certo, esiste il telefono, ma non tutti gli Uffici del Giudice di Pace sono disponibili a dare informazioni telefonicamente. Vi sono poi Uffici che semplicemente non rispondono, adducendo come pretesto di essere sprovvisti di telefono o di avere un guasto.

Dunque come fare per avere informazioni, quali ad esempio il numero di iscrizione a ruolo, la data fissata per l'udienza, il nome del Giudice di Pace assegnato, il numero di una sentenza, od altro?

Limitatamente alle regioni Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia è ora possibile accedere online al Sistema Informativo dei Giudici di Pace (SIGP).
Il servizio è stato attivato da giugno 2009 e verrà esteso a breve in tutta Italia. Dovrebbe consentire di acquisire le informazioni necessarie senza dover attraversare la penisola e senza trascorrere ore in infruttuosi tentativi telefonici.

Da venerdì 18 settembre 2009, la consultazione on line arriva anche per il Giudice di Pace di Roma, notoriamente al collasso...

Per porre una domanda sul ricorso al Prefetto, sul ricorso al Giudice di Pace, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

1 Aprile 2009 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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4 risposte a “La multa ed il ricorso al prefetto e al giudice di pace”

  1. mario rossi ha detto:

    Addio ai ricorsi gratis. La finanziaria 2010 equipara il ricorso al giudice di pace a tutti gli altri procedimenti giudiziari. Dal prossimo anno, dunque, chi farà ricorso al magistrato onorario contro una multa dovrà pagare 30 euro di contributo unificato (che sale a 70 euro per i processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200 euro).

    Non solo. Il ricorrente, all’atto del deposito del ricorso, dovrà pagare anche 8 euro di spese forfetizzate (diritti e spese di notifica).

    Insomma, 38 euro, come una multa per divieto di sosta.

    Duplice l’obiettivo (non dichiarato) della manovra. Da un lato recuperare un po’ delle spese giudiziarie che ogni ricorso comporta (spese amministrative e di cancelleria, stipendi di cancellieri e impiegati e onorari dei giudici); dall’altro arginare il contenzioso, arrivato, in molti casi, a livelli difficilmente gestibili.

    Già oggi non è raro, in molti uffici, che l’udienza su una banale multa sia convocata un anno dopo la presentazione dell’istanza (anche se, va ricordato, spesso ciò è dovuto più che altro alla carenza di organico che affligge molti uffici.

    Ricordiamo che dal 1993, anno di entrata in vigore del “Nuovo codice della strada”, al 2004, al momento della presentazione del ricorso al giudice di pace bisognava depositare in cancelleria una cauzione pari alla “metà del massimo edittale” della multa (all’incirca il doppio della sanzione), somma che sarebbe stata restituita al ricorrente solo in caso di accoglimento del ricorso.

    Questa disposizione fu cancellata dalla Corte costituzionale l’8 aprile 2004. Secondo i custodi della Carta, infatti, la cauzione non solo violava il diritto di difesa del ricorrente ma era “irragionevole in rapporto alle caratteristiche del procedimento, improntato a gratuità e massima semplificazione per le parti”.

    Se la nuova norma, attualmente in discussione alla camera, sarà approvata, il contributo entrerà in vigore il 1° gennaio ma solo per i ricorsi che saranno depositati a partire da quella data.

    Nulla cambia, invece, per quanto riguarda i ricorsi al Prefetto (che però, lo ricordiamo, comportano il raddoppio della sanzione in caso di esito negativo).

  2. marta de stefano ha detto:

    Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili:

    a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori e va proposta entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale;

    b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;

    c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora;

    – In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall’articolo 209 del codice della strada – relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali – sia dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689

  3. elena ha detto:

    salve.non loso come si fa un ricorso al gudice di pace.non riesco a compilare i moduli,a stampare.chi mi po aiutare?

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