La multa – istanza di contestazione e di riattribuzione dei punti decurtati dalla patente

La patente a punti e la decurtazione dei punti patente

La patente a punti è un sistema, introdotto in Italia dal primo luglio 2003,  attraverso il quale ad ogni titolare di patente di guida è stato attribuito un punteggio (20 punti) che viene decurtato in seguito  a violazioni   del codice della strada.

Resta tuttavia possibile la sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida. In caso di "condotta virtuosa" (mantenimento dei 20 punti)  il punteggio si incrementa di 2 punti ogni due anni, fino ad un massimo di 30 punti.

Il punteggio di ciascun conducente si riduce in seguito a violazioni che ne prevedono la decurtazione. Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione, e quando la decurtazione viene annotata nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente ne riceve comunicazione al proprio domicilio.

Qualora vengano accertate contemporaneamente più  violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio,  ma nessuna sanzione accessoria di sospensione accessoria di sospensione o revoca della patente,  potranno essere decurtati al massimo 15 punti.

Alla perdita totale del punteggio consegue la revisione della patente, attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici, che deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a guidare.

Decurtazione punti patente - E se guidava un'altra persona?

Qualora il conducente non sia stato identificato, il proprietario del veicolo, a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, i dati personali e della patente del responsabile della violazione. Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione pecuniaria, ma non gli verranno decurtati i punti.

Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell'auto ha  la possibilità di giustificare la sua impossibilità  a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.

Come si recuperano i punti perduti? In assenza di violazioni che comportino decurtazioni per il periodo di due anni consecutivi, viene ripristinato il  punteggio iniziale (2O punti). Il punteggio perso può essere recuperato anche frequentando dei corsi specifici presso le autoscuole o presso gli atri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

Non conviene provare a girare la multa alla "nonna" per non perdere i preziosi punti patente

Se beccate una multa all'autovelox è meglio non provare, allo scopo di evitare di perdere punti della patente, a “girare” la propria contravvenzione alla nonna. Un motociclista di Fontanaviva, in provincia di Padova, multato per eccesso di velocita', aveva tentato di dimostrare ai controllori che alla guida del suo mezzo c’era l’anziana nonna patentata.

Può accadere quanto racconta in proposito il "Mattino di Padova"

Ha incassato una denuncia penale per falso materiale e ideologico.
Sfreccia con la moto a 115 all'ora. Quando gli arriva la multa, addossa la colpa a un’anziana, dichiarando che era lei alla guida della moto. Peccato però che la foto scattata dal velox dimostri che in sella c’era un uomo. Protagonista della storia è M.Z, 41enne residente a Fontaniva. In giugno la polizia locale di Vedelago con l’autovelox sta facendo rilevamenti di velocità sui mezzi in transito lungo la regionale 53 in via Marconi. Una moto viene immortalata dallo strumento alle 14.39 mentre sfreccia alla velocità di 115 chilometri orari dove c’è il limite dei 50. La multa viene recapitata a casa del proprietario: 500 euro, sei punti tolti dalla patente e la sospensione per un mese. Allegato alla multa il modulo per dichiarare chi fosse alla guida del veicolo. M.Z. dichiara che alla guida c’era un’ottantaduenne residente a Cittadella, L.B., che controfirma l’atto. Peccato però che a dimostrare il contrario vi sia la foto. Denunciati entrambi per i reati di falso materiale e ideologico.

Come si può controllare il proprio "saldo" punti patente

Si può controllare online lo stato della propria patente presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida utilizzando il portale dell'automobilista.

E' possibile utilizzare anche il telefono, chiamando il numero 848.781.782 (solo da apparecchio fisso, al costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore).

Decurtazione punti patente - Importo minimo della sanzione pecuniaria per omessa comunicazione dei dati del conducente

Come abbiamo visto, il proprietario del veicolo cui viene notificato un verbale di infrazione che comporta la decurtazione di punti della patente è di fronte a un bivio. Può comunicare i dati del trasgressore al momento dell'infrazione, a cui verranno tolti punti. Oppure, può rassegnarsi pagare un "obolo" supplementare, che sanziona proprio l'omessa comunicazione dei dati del conducente.

Ed ecco la batosta: l'importo minimo (edittale) di questa sanzione aggiuntiva è schizzato addirittura a 284 euro. Così dal 1° gennaio 2013, in virtù degli aumenti per quasi tutte le sanzioni amministrative, che scattano ogni biennio dal 2005.

Si era partiti da 250 euro nel 2003, per poi sfondare il muro dei 280 euro nel 2013. Ai 284 euro di cui si diceva, vanno poi aggiunte le spese di notifica della sanzione aggiuntiva: una ventina di euro, se non di più, visto che pure le notifiche sono rincarate.

Alcune violazioni che comportano la decurtazione di punti patente

Di seguito le violazioni più frequenti, classificate per numero di punti di decurtazione che esse comportano.

10 punti

  • guidare in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti;
  • superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h;
  • circolare contromano nelle curve, sui dossi. ecc.;
  • sorpassare in situazioni gravi e pericolose; invertire la marcia  o circolare contromano sulle corsie d'emergenza in autostrada o sulle strade extraurbane principali;
  • effettuare retromarcia in autostrada;
  • darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone o gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento.

8 punti

  • non rispettare la distanza di sicurezza causando lesioni gravi a persone;
  • comportarsi pericolosamente nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando lesioni gravi a persone;
  • invertire la marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi.

6 punti

  • non fermarsi allo stop;
  • passare con semaforo rosso;
  • violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello.

5 punti

  • superare i limiti di velocità d'oltre 10 km/h (fino a 40 km/h);
  • violare gli obblighi relativi alla precedenza;
  • non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli;
  • condurre un motociclo senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni;
  • non allacciare la propria cintura o quella del trasportato minorenne;
  • usare il telefono mobile  senza auricolare o viva voce durante la guida.

4 punti

  • circolare contromano (non in curva);
  • omettere di occupare la corsia libera più a destra;
  • spargere sulla carreggiata  materiali che potrebbero causare pericolo;
  • circolare in autostrada con carico non saldamente assicurato;
  • non fermarsi in incidente con danni a cose causato dal proprio comportamento.

3 punti

  • non accertarsi delle condizioni per effettuare il sorpasso;
  • non osservare le distanze di sicurezza;
  • far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate;
  • non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico.

E' infine necessario ricordare che la decurtazione dei  punti patente viene raddoppiata se il trasgressore, al momento della violazione,  ha ottenuto il rilascio della patente di guida da meno di tre anni (trasgressore neopatentato).

Per fare una domanda sulla decurtazione dei punti patente, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

29 Agosto 2009 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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21 risposte a “La multa – istanza di contestazione e di riattribuzione dei punti decurtati dalla patente”

  1. Anonimo ha detto:

    Salve mi chiamo Fabrizio. Ho 11 punti sulla patente, per mezzo del portale dell’automobilista ho controllato che l’ultima decurtazione, che coindice con l’ultima multa presa, riporta come “Data Variazione Punti” 10/10/2017, mentre “Data Evento” 14/07/2017. I due anni dopo i quali si torna a 20 punti si calcolano sulla prima o seconda data?
    Grazie.

  2. Anonimo ha detto:

    Grazie, gentilissima.

    Proverò a procedere così allora..

    grazie ancora.

    Alex

  3. Anonimo ha detto:

    Per chi, come me, non essendo dell’ambiente e non conoscendo tutte le sfaccettature necessarie per non farsi continuamente penalizzare, non è sempre facile capire..

    Ora credo di aver capito questo:

    Faccio un ricorso avverso la sanzione amministrativa. Il prefetto me lo respingerà matematicamente, ma… se sono fortunato, parallelamente potrebbe riconoscere illegittima la decurtazione punti.

    Qualora accadesse, presumo che poi, con tale riconoscimento, potrei chiedere alla Motorizzazione la cancellazione del provvedimento di decurtazione punti.

    Ho capito correttamente ?

    Alex

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Sì, è proprio così: inoltre, se il Prefetto rileva d’ufficio l’abuso consistente in un decurtazione dei punti patente comminata a chi non ha comunicato i dati conducente ed è stato per questo già sanzionato pecuniariamente, disporrà lui stesso il riaccredito dei punti patente illegittimamente decurtati.

  4. Anonimo ha detto:

    Buongiorno e grazie per le ulteriori precisazioni.

    Se ho capito correttamente, anziché strutturare un vero e proprio ricorso, potrei semplicemente segnalare l’accaduto (che ha determinato l’ingiusta decurtazione), presumo via raccomandata alla Prefettura, chiedendo contestualmente l’annullamento o cancellazione della decurtazione dei punti?

    Alex

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      No, non ci siamo capiti. C’era un termine, ormai superato ampiamente, per contestare la decurtazione dei punti. Lei deve sperare, con il ricorso al Prefetto alla sanzione amministrativa (che verrà comunque rigettato dal momento che lei ha comunicato dopo 60 giorni i dati del conducente) che venga rilevata d’ufficio la doppia penalità: sanzione pecuniaria e decurtazione punti.

  5. Anonimo ha detto:

    La ringrazio per l’aiuto e per l’interessante storia.

    Penso che cercherò un fac-simile di ricorso al Prefetto e lo adatterò alle mie esigenze, in modo da fare un tentativo.

    Grazie ancora

    Alex

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Ma non faccia trascorrere i 60 giorni dalla data di notifica dalla sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente, mi raccomando. Altrimenti il ricorso lo cestinano senza neanche leggerne il contenuto: a questo scopo, a parte il fac-simile, introduca subito l’ingiusta decurtazione dei punti patente di cui è stato vittima.

  6. Anonimo ha detto:

    Grazie ancora per le precisazioni.

    Se ho capito correttamente, entro 60gg dalla notifica della seconda sanzione, potrei ancora presentare un ricorso al Prefetto (che, rispetto a quello al GDP, dovrebbe essere quello a costo zero o quasi, giusto?), quantomeno nella speranza di poter ottenere l’annullamento della decurtazione dei punti.
    E a questo punto, è bene che paghi a prescindere la seconda sanzione, pena ulteriori penalizzazioni.

    Giusto?

    Quello che non ho ben capito, è la parte relativa a: “ma si trova talvolta un giudice a Berlino”.. Cosa significherebbe esattamente..?

    Nel caso abbia capito correttamente, potreste suggerirmi un format di ricorso al Prefetto che potrei modificare per la mia necessità?

    La ringrazio ancora per il suo aiuto.

    Alex

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La sanzione pecuniaria va pagata perché dovuta, come abbiamo avuto modo di convenire: lo scopo del ricorso al Prefetto è sollecitare la rilevazione d’ufficio di una doppia penalizzazione consistente nella sanzione amministrativa pecuniaria e nella decurtazione dei punti patente, nella speranza che revochi la decurtazione. Ho scritto si trova talvolta un giudice a Berlino per significare che, pur essendo il Prefetto un giudice non imparziale (comunque si tratta di soggetto inquadrato nella Pubblica Amministrazione) è possibile che sia persona con un sufficiente senso di giustizia.

      L’espressione “ci sarà pure un giudice a Berlino” oppure “esiste dunque un giudice a Berlino” è mutuata da un’opera di Bertold Brecht nella quale si narra la storia di un mugnaio che lotta tenacemente contro l’imperatore per vedere riparato un abuso.

      Può leggerla cliccando qui, se la storia la incuriosisce.

  7. Anonimo ha detto:

    La ringrazio per la veloce risposta.

    Purtroppo, sono trascorsi circa 45gg dalla notifica della nuova sanzione.

    Oltre al CNAI, che mi aveva riferito telefonicamente che non c’erano speranze di successo, se avessi fatto un ricorso alla loro sanzione, circa un mese fa, avevo chiesto un parere in un altro sito e mi avevano un po’ “smontato”, dicendomi che -forse- avrei potuto chiedere solo l’annullamento della decurtazione punti alla Motorizzazione.. ma che non c’erano speranze, riguardo alla sanzione..

    Avrei dovuto leggervi prima.

    Immagino che ora non sia più possibile presentare un ricorso, o sbaglio?

    Alex

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Purtroppo è così: i termini per il ricorso al GdP sono ormai trascorsi ampiamente. Sicuramente il giudice di pace non avrebbe potuto annullare la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente, avendola lei trasmessa seppure con un un solo giorno di ritardo, come correttamente osservato dal sito da lei consultato. Tuttavia, il giudice avrebbe dovuto procedere d’ufficio alla revoca della decurtazione dei punti patente, rilevando la doppia penalizzazione inconferente e contraddittoria a norma di legge.

      Per questo le abbiamo consigliato di procedere con ricorso al GDP. Potrebbe però fare un tentativo, disperato, ma si trova talvolta un giudice a Berlino, presentando ricorso al Prefetto: non ci chieda cosa ci sia di razionale in questa differenza, ma i termini per il ricorso al Prefetto sono di 60 giorni, anzichè 30, dalla data di notifica della sanzione. Potrà invocare l’annullamento della decurtazione, consapevole che non c’è stata tempestiva comunicazione dei dati del conducente, ma che è stata irrogata una ingiusta doppia penalità. Credo che possa valere la pena tentare e il Prefetto, seppur confermando la sanzione pecuniaria, non potrà esimersi dal rilevare, d’ufficio, l’aberrante anomalia, riaccreditando i punti patente decurtati: è nelle sue facoltà.

      Nel futuro, ricordi sempre che le contestazioni amministrative sono pure trappole in quanto non sospendono il decorso dei termini per l’impugnazione giudiziale del provvedimento. Per cui, fra una chiacchiera e l’altra al telefono e/o l’attesa vana di una risposta ufficiale, la frittata si cuoce ed è fatta.

  8. Anonimo ha detto:

    “Decurtazione punti patente – E se guidava un’altra persona?
    Qualora il conducente non sia stato identificato, il proprietario del veicolo, a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, i dati personali e della patente del responsabile della violazione. Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione pecuniaria, ma non gli verranno decurtati i punti.”

    Buongiorno,

    Il mio caso è forse “border line”, però, non so cosa fare..

    Ho provveduto a pagare la sanzione per una multa per eccesso di velocità e, come richiesto, ho anche inviato una Raccomandata al CNAI di Roma con la segnalazione del mio nominativo, ai fini della decurtazione di 3 punti patente, prevista nel verbale.

    Ho ricevuto comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti, dopo circa 45gg dalla mia comunicazione, e… dopo un altro mese, mi sono visto recapitare un’ulteriore multa per OMISSIONE della segnalazione del nominativo del conducente..

    Allibito dall’accaduto, ho provato con grande, grandissima difficoltà, a chiedere chiarimenti al CNAI di Roma, per scoprire che il motivo della seconda sanzione era dovuto al fatto di aver segnalato il mio nominativo al 61° giorno. – 1 giorno oltre il tempo massimo..-

    Ora, mi trovo 3 punti in meno (contrariamente a ciò che credo debba essere, visto che il CNAI, con l’ulteriore sanzione ha ritenuto non valida la mia segnalazione nominativa, per scadenza termini temporali), e a dover pagare una ulteriore sanzione di circa 300 euro..

    Oltre al danno, pure la beffa..?

    Cosa posso fare? Pagare anche questa, subendo due penalizzazioni..?

    Mi sembra che almeno uno dei provvedimenti non debba essere ritenuto valido.

    Il CNAI, dice che valgono ambedue, ovviamente…

    Per favore, ditemi se ho delle opzioni..

    Grazie.

    Alex

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Se quanto lei afferma corrisponde al reale svolgimento dei fatti, e non ho motivo di dubitarne, non vedo alternative: dovrà procedere con ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della sanzione amministrativa per OMISSIONE della segnalazione del nominativo del conducente. Evidentemente c’è stato un corto circuito nella gestione delle pratica da parte degli organi competenti. Una sola cosa sembra certa al momento: il proprietario del veicolo per il quale è stata accertata l’infrazione o si becca la decurtazione dei punti patente oppure la sanzione accessoria per omessa comunicazione dei dati del conducente. Sanzionarlo con entrambe le misure rappresenta una penalizzazione ingiusta, frutto di pura aberrazione amministrativa. Per cortesia, ci faccia conoscere gli sviluppi con un feedback su questa pagina. Grazie.

  9. Carla Benvenuto ha detto:

    Ma non provate a girare la multa alla “nonna” per non perdere i preziosi punti patente

    Se beccate una multa all’autovelox è meglio non provare, allo scopo di evitare di perdere punti della patente, a “girare” la propria contravvenzione alla nonna. Un motociclista di Fontanaviva, in provincia di Padova, multato per eccesso di velocità, aveva tentato di dimostrare ai controllori che alla guida del suo mezzo c’era l’anziana nonna patentata.

    La racconta così il “Mattino di Padova”

    Ha incassato una denuncia penale per falso materiale e ideologico.

    Sfreccia con la moto a 115 all’ ora. Quando gli arriva la multa, addossa la colpa a un’anziana, dichiarando che era lei alla guida della moto. Peccato però che la foto scattata dal velox dimostri che in sella c’era un uomo. Protagonista della storia è M.Z, 41enne residente a Fontaniva. In giugno la polizia locale di Vedelago con l’autovelox sta facendo rilevamenti di velocità sui mezzi in transito lungo la regionale 53 in via Marconi. Una moto viene immortalata dallo strumento alle 14.39 mentre sfreccia alla velocità di 115 chilometri orari dove c’è il limite dei 50. La multa viene recapitata a casa del proprietario: 500 euro, sei punti tolti dalla patente e la sospensione per un mese. Allegato alla multa il modulo per dichiarare chi fosse alla guida del veicolo. M.Z. dichiara che alla guida c’era un’ottantaduenne residente a Cittadella, L.B., che controfirma l’atto. Peccato però che a dimostrare il contrario vi sia la foto. Denunciati entrambi per i reati di falso materiale e ideologico.

  10. moulay ha detto:

    io voglio controllare gli punti di la pattente sul web ,come posso fare.mi serve indirizio o sito.

  11. giuliana ha detto:

    ma i dati del conducente possono essere inviati a qualsisi comando sul territorio nazionale o necessariamente al comando notificante?

  12. Fausto ha detto:

    a chi e come comunicare le generalità del conducente per la decurtazione dei punti? E se il ttolare dell’auto è una azienda?
    Grazie mille

    • weblog admin ha detto:

      C’è scritto sul modulo a chi inviare la comunicazione.
      Se il titolare dell’auto è una azienda è la stessa cosa. L’azienda ha l’obbligo di tenere traccia dell’affidamento dell’auto aziendale.

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