Guida pratica alla cartella esattoriale

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Cosa c'è scritto nella cartella di pagamento (indicata anche come cartella esattoriale)?

Nella cartella esattoriale vengono indicati in dettaglio gli importi da pagare ed i motivi per cui è richiesto il pagamento; vengono anche fornite informazioni precise su dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle .

E' molto importante leggere attentamente la cartella:  dalla data di notifica, infatti, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare senza costi aggiuntivi.

Superato il termine, all'importo dovuto saranno aggiunti gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica),  i costi del servizio di riscossione (la remunerazione delle attività di riscossione svolte dall'Agente della riscossione) e, qualora si giunga ad azioni di recupero forzato, tutte le ulteriori spese che ne derivano (iscrizione e cancellazione  dell'ipoteca, pignoramento, ecc).

Cosa succede se non si paga la cartella esattoriale  entro i 60 giorni? è vero che si rischia la vendita all'asta della propria casa?

La vendita di una casa o di un altro bene immobile non è mai immediata.

Per gli importi inferiori a lOmila euro, costituisce la misura estrema da mettere in atto ed è, sempre, preceduta da solleciti e altre procedure di riscossione.

L'Agente della riscossione (Adr), potendo scegliere, nell'ambito della legge, le strategie di riscossione che reputa più opportune, ricorre ad azioni di recupeto "aggressive" solo per importi che superino una certa entità, in modo da limitare l'impatto sui cittadini per debiti di importo estremamente ridotto.

Inoltre, le procedure di riscossione operano con gradualità. per cui si ricorre al pignoramento immobiliare solo se il debito non viene pagato, nonostante l'iscrizione di ipoteche.

Ma se un cittadino non paga quanto indicato nella cartella esattoriale, cosa deve aspettarsi dall'agente della riscossione?

Se la pretesa contenuta nella cartella di pagamento è esatta, è giusto che il cittadino paghi. E' una questione di onestà, anche verso chi le tasse le paga spontaneamente. Nel caso in cui i termini, previsti dalla legge, scadano senza che l'Agente della riscossione abbia ricevuto dall'ente impositore un provvedimento di annullamento (sgravio) o di sospensione del debito, e anche nel caso di mancata concessione della rateazione del debito,  Equitalia ha l'obbligo,  per legge, di iniziare le procedure di riscossione sui beni, con l'aggravio delle ulteriori spese.

A seconda dei beni rilevati presso l'anagrafe tributaria, si può procedere con: fermo amministrativo di autoveicoli e motoveicoli, ipoteca, pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti verso terzi. Le azioni di recupero sono attivate in funzione dell'entità del credito e della situazione patrimoniale e reddituale del debitore. Tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento.

Come si può fare, allora, per pagare la cartella esattoriale notificata dall'agente della riscossione?

Esistono diverse modalità di pagamento. Si può scegliere di saldare il proprio debito presso lo sportello deIl'Agente della riscossione più vicino oppure presse gli Uffici postali e bancari utilizzando il bollettino RAV allegato alla cartella di pagamento.

Inoltre, presso gli sportelli postali è possibile pagare con il modello F35.  Un'altra alternativa è servirsi  degli sportelli bancomat nelle banche abilitate, indicando il modello RAV riportato sui bollettini.

A chi bisogna rivolgersi per chiedere la rateazione delle cartelle esattoriali?

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono  nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi (da marzo 2008) agli sportelli dell'Agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito.

Va presentata domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione. La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L'importo minimo della rata,  salvo eccezioni, è di 100 euro. Per la reteazione di somme superiori a 5O mila euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.).

Per quanto riguarda, invece, i debiti dell'Inps il contribuente può ancora presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.

Come si deve fare, invece, nel caso in cui ci si renda conto che l'importo indicato nella cartella esattoriale in realtà non sarebbe da pagare, cioè che si è in presenza di una cartella esattoriale che si ritiene sbagliata?

Se il cittadino ritiene che la somma richiesta non sia dovuta, per contestare il debito deve rivolgersi direttamente all'ente impositore che è indicato nella cartella di pagamento, e non all'Agente della riscossione.

In che modo ci si può rivolgere all'ente impositore per contestare il debito contenuto nella cartella esattoriale?

Si può contestare il debito all'ente impositore presentando una richiesta di "Autotutela " (cioè una richiesta di annullamento), alla quale è opportuno allegare idonea documentazione.

L'ufficio, dopo le verifiche del caso, può annullare l'atto e adottare un provvedimento di annnullamento o sgravio che toglie efficacia alla cartella di pagamento e interrompe le procedure di riscossione.

In questo caso, l'ente impositore deve comunicare l'annullamento all'Agente della riscossione.

Se l'ente impositore non riconosce l'errore nella cartella esattoriale, ci si può ancora difendere?

Sì. Esiste un'ulteriore via da seguire: presentare ricorso al giudice tributario o al giudice ordinario, seguendo le istruzioni contenute nella cartella di pagamento.

Attenzione! Il ricorso contro una cartella non sospende l'attività dell'Agente della riscossione Pertanto sarà bene presentare al giudice, insieme al ricorso, anche la domanda di sospensione. L'ente impositore deve comunicare gli eventuali provvedimenti di annullamento e sospensione all'Agente della riscossione.

A chi ci si può rivolgere per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti sulla cartella esattoriale?

Se le informazioni e i chiarimenti riguardano la natura del debito da pagare, l'eventuale  domanda di sospensione o l'annullamento del debito, bisogna rivolgersi all'ente impositore (l'Ufficio competente,  indicato nella cartella di pagamento).

L'Agente della riscossione è, invece, a disposizione del cittadino per fornire informazioni sulle modalità di riscossione,  sulla situazione dei pagamenti, sulle procedure di riscossione (cautelari o esecutive) avviate.

GLOSSARIO

Agente della riscossione (Adr)

E'  incaricato di riscuotere i tributi per conto dell'ente impositore.

Ente impositore

Ll’ente che ha chiesto all'Agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento, al fine di ottenere dal contribuente, persona fisica o giuridica, il pagamento di una o più somme a esso dovute.

Equitalia

E' la società pubblica di riscossione, i cui soci sono l'Agenzia delle entrate (51%) e l’Inps (49%), che opera sul territorio con gli Agenti della riscossione.

Fermo amministrativo o ganasce fiscali

Consiste in una misura cautelare attivata, l’Agente della riscossione (Adr) attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico registro automobilistico, non consentendole di circolare. Se, dopo il fermo, il debito continua a non essere pagato, l'Adr può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta.

Iscrizione di ipoteca

Si tratta di una procedura cautelare. L’ipoteca garantisce il creditore (in questo caso l’Agente della riscossione) attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore (cittadino-contribuente) o di un terzo, e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Se l’importo è inferiore a 10mila euro viene inviato preventivamente un invito al pagamento.

Lettera di preavviso

La lettera con la quale l’Agente della riscossione avverte che, qualora non si paghi il debito entro un certo termine, si procederà alle procedure di riscossione (comprese quelle cautelari come il fermo).

Notifica della cartella di pagamento

Atto con cui l’Agente della riscossione consegna al contribuente la cartella di pagamento. La cartella è notificata dal personale dell'Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Pignoramento immobiliare

Successivamente all'ipoteca, nel caso in cui il contribuente continui a non pagare il debito, l'Agente della riscossione dovrà procedere al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile. Il pignoramento immobiliare è effettuato nel caso di debiti superiori a 8 mila euro.

Pignoramento mobiliare

Ll'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.

Pignoramento presso terzi di crediti

L’Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell'importo dovuto. Nel caso dello stipendio, il pignoramento non può superare un quinto dello stipendio.

Provvedimento di annullamento del debito (“sgravio”)

Provvedimento con il quale l’ente impositore annulla, su istanza fondata del contribuente, l’iscrizione a ruolo del debito indicato nella cartella di pagamento. Il provvedimento di annullamento comporta l’inefficacia della cartella. L'ente impositore comunica il provvedimento a Equitalia, che interrompe le procedure di riscossione.

Provvedimento di sospensione del debito

Provvedimento con il quale l'ente impositore sospende l’iscrizione a ruolo del debito, su istanza del contribuente che presenta la domanda di sospensione, contestualmente alla presentazione del ricorso. Il provvedimento di sospensione sospende le procedure di riscossione e ha effetto fino alla loro scadenza. Può essere revocato.

Rateazione delle somme iscritte a ruolo

I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento, devono (da marzo 2008) rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione del debito. Va presentata domanda in carta libera, unitamente a idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L'importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Per quanto riguarda, invece, i debiti dell'Inps il contribuente può ancora presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.

Riscossione

Consiste nel pagamento del tributo. Il pagamento può avvenire mediante versamento spontaneo del contribuente o a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore, nel caso in cui il contribuente sia inadempiente.

Ruolo

Elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dagli uffici ai fini della riscossione a mezzo dell'agente della riscossione.

18 Gennaio 2009 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

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Una risposta a “Guida pratica alla cartella esattoriale”

  1. marcello altamura ha detto:

    AGENZIA ENTRATE – INTERESSI MORA PIU’ LEGGERI SU PAGAMENTI IN RITARDO

    Interessi di mora piu’ leggeri di oltre un punto e mezzo, a partire dal mese prossimo, per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento.

    Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) oggi, ridetermina infatti dall’8,4% al 6,8358% il tasso da applicare su base annua a partire dal primo ottobre 2009. La rideterminazione degli interessi (prevista dall’art. 30 del dpr 602/73) e’ stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento all’anno 2008, comunicata dalla Banca d’Italia.

    Il provvedimento firmato oggi – si legge in una nota dell’Agenzia delle Entrate – completa il quadro gia’ delineato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009 in materia di razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi.

    In particolare, tra le novita’ piu’ significative del decreto, si segnala la riduzione dal 6 al 4% degli interessi per i contribuenti che pagano a rate o in ritardo le somme dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi, Iva e Irap.

    La riduzione degli interessi di mora sul pagamento delle cartelle in ritardo non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici previdenziali che sono disciplinati dall’art. 27 del dlgs 46/99 che prevede una norma derogatoria rispetto a quella dell’art. 30 del dpr 602/73.

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