La multa – le sanzioni e il pagamento

La multa – le sanzioni e il pagamento

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il decreto legislativo285/92, si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata, oltre che dallo stesso codice (articolo 194 e seguenti), anche dalla legge 689/81 (articolo1-43).

In questa scheda analizziamo le sanzioni applicabili, le modalita' di pagamento e le conseguenze di un pagamento tardivo od insufficiente.

SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni pecuniarie previste dal s. variano da un minimo ad un massimo, e la legge prevede -come regola generale- che in prima istanza sia applicabile la sanzione minima, a condizione che il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla notifica del verbale.

Il pagamento in misura ridotta non e' consentito nei casi in cui il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con se' e mostrare a richiesta.

E' altresi' inapplicabile per determinate violazioni, come la circolazione con un mezzo munito di targa non propria o di targa contraffatta, la guida senza patente, Il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione, l'inversione del senso di marcia su autostrade o strade extraurbane, etc.etc.

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni e qualora non sia stato presentato un ricorso, la sanzione applicabile e' invece la meta' dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.

In questo caso il verbale diventa titolo esecutivo e la riscossione coattiva segue le norme previste per le imposte dirette, ovvero iscrizione a ruolo ed emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale (entro cinque anni dalla notifica del verbale, si veda piu' avanti).

Questa procedura comporta inoltre l'addebito delle maggiorazioni previste dalla legge 689/81 (una sanzione calcolata semestralmente fino alla consegna del ruolo all'esattore) nonche' parte dei compensi dell'esattore (attualmente il 4,65%, a quanto ci risulta) e dei diritti di notifica della cartella.

Se si continuasse a non pagare, oltre a rischiare le procedure esecutive previste dalla legge (dal fermo dell'auto al pignoramento od addirittura all'ipoteca sulla casa, a seconda dei casi), si subirebbe l'addebito di ulteriori spese e sanzioni e degli interessi di mora.

Avverso la cartella esattoriale puo’ essere proposta opposizione al giudice di pace entro 30 giorni, ma solo per i vizi concernenti la cartella stessa e la sua notifica, nonche' la notifica del provvedimento originale (verbale).

CHI DEVE PAGARE LA SANZIONE

Le sanzioni gravano principalmente sul conducente, ovvero sull'autore dell'infrazione, che e' quindi l'obbligato principale.

Solo pero' responsabili solidalmente, rispetto al pagamento (ovvero alla sanzione pecuniaria):

  • il proprietario del veicolo o -al suo posto- l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, a meno che non provi che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta';
  • la societa' di noleggio che ha eventualmente affittato il veicolo;
  • Il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di ciclomotori (se il conducente e' minorenne e' responsabile in solido anche chi esercita su questi la "potestà" );
  • chi ha autorita' o compiti di vigilanza su una persona capace di intendere e volere, qualora quest'ultima commetta l'infrazione, salvo il caso in cui provi di non aver potuto impedire il fatto;
  • l'amministratore, l'imprenditore, il titolare dell'impresa o associazione il cui dipendente o rappresentante ha commesso l'infrazione.

Se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanzione libera l'obbligato principale da tale obbligo, ma può ovviamente rivalersi su di lui per ottenere un rimborso.

E' interessante osservare che nei casi di solidarieta' l'amministrazione può scegliere su quale dei debitori rifarsi in caso di mancato pagamento, con l'attivazione della procedura di riscossione coattiva detta sopra (vedi la sezione “sanzioni applicabili”).

Nota importante: il principio di solidarieta' vale solo per la sanzione principale, quella pecuniaria.

Le sanzioni accessorie (sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono infatti strettamente personali ed applicabili solo all'effettivo conducente, nel caso in cui questi venga individuato.

E' bene a tal proposito sapere che in tutti i casi in cui il fermo non avviene, ovvero quando il conducente non e' immediatamente identificato, il verbale viene recapitato al proprietario del veicolo il quale e' obbligato a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, pena l'applicabilita' di una sanzione ulteriore variabile da 250 a 1.000 euro.

Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve in ogni caso essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia' pronto.

MULTA - COME SI PAGA

Non è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti, occorre provvedere tramite bollettino di conto corrente, versamento bancario o recandosi presso gli sportelli dell'ente emittente.

Le modalita' di pagamento debbono essere precisate sul verbale, al quale spesso viene allegato un bollettino prestampato.

Non di rado viene data la possibilita' di pagare le multe telematicamente, non solo tramite i servizi di pagamento on-line dei bollettini postali messi a disposizione di molte banche, ma anche attraverso sistemi specifici nati dalla convenzione dei Comuni con le banche. E' consigliabile, volendo verificare e approfondire tale possibilita', visionare il sito dello specifico Comune di interesse.

Nei casi invece in cui venga fermato un veicolo munito di targa straniera il pagamento deve avvenire subito.

Puo' essere pagata la sanzione in misura ridotta, quanto possibile, oppure una “cauzione” corrispondente allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri casi.

Il pagamento della cauzione, al contrario del pagamento della sanzione, non pregiudica la possibilita' di ricorrere, quindi e' bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.

Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

PAGAMENTO IN RITARDO DELLA MULTA  (anche di un solo giorno)

Il pagamento di una multa in ritardo, pur se si trattasse anche di un solo giorno, e' assimilato - ai fini sanzionatori gia' detti - al mancato pagamento.

A cio' quindi segue iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, con la differenza che all'importo totale dovuto viene decurtata la multa gia' pagata.

In sostanza, in questi casi viene comunque addebitata la meta' del massimo della sanzione relativa a quell'infrazione (in molti casi corrispondente proprio con l'importo della sanzione originaria), con aggiunta delle sanzioni semestrali, diritti di notifica, etc, ma a tutto cio' non verra' aggiunto l'importo della multa.

LE MULTE NON SI EREDITANO

L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie NON si trasmettono agli eredi, quindi il caso di morte dell'obbligato si estinguono.

PRESCRIZIONE DELLE MULTE

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e' di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa l'infrazione.

Attenzione pero', perché la legge prevede che il termine di prescrizione può essere interrotto (con conseguente ripartenza) dalla notifica di qualsiasi atto inerente la multa, quindi, nel caso specifico, dalla notifica del verbale entro i 150 giorni gia' detti.

La prescrizione quinquennale quindi riguarda soprattutto l'atto successivo al verbale, la cartella esattoriale, che deve pertanto venir notificata - ovvero consegnata al messo comunale o alle poste - entro cinque anni dalla notifica del verbale stesso.

Tratto da ADUC - Articolo originale

Per porre una domanda su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

1 Luglio 2008 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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8 risposte a “La multa – le sanzioni e il pagamento”

  1. nutrio ha detto:

    Salve,
    il giorno 02/02/2013 mi è stata notificata via posta il seguente verbale di accertamento violazione alle norme del codice della strada:“il 27/09/2012 alle ore 10.40 a seguito della rilevazione del giorno 01/08/2012 (la decorrenza dei termini per la notifica del verbale in oggetto parte dal giorno 06/11/2012 poiché solo da questa data lo scrivente ufficio ha avuto informazioni sul trasgressore e/o obbligato in solido e sulla residenza dello stesso) nel Comune di Castelvenere (BN) in S.S. 372 – km 40+200 ….i sottoscritti ……hanno accertato a carico del conducente/proprietario dell’autoveicolo…… la violazione di cui al’’art. 142/comma / cds : superava di non oltre 10 km/h il limite massimo di velocità. Motivo della mancata contestazione: impossibilità di essere fermato in tempo utile…….velocità accertata km/h 66 – consentita km/h 60 – superato limite di km/h 1 tenendo presente la tolleranza del 5%……modalità estinzione entro 60 gg dalla contestazione/notifica è ammesso pagamento in misura ridotta di € 39,00 + € 383,40 (spese postali) + € 9,72 (spese di procedimento) per un totale di € 393,12 ed un totale di € 432,12 utilizzando l’allegato bollettino postale.”
    Per fortuna non soffro di cuore altrimenti mi avrebbero ricoverato all’istante, comunque ho subito telefonato alla polizia locale per far presente che 383,12 euro per una raccomandata Benevento – Roma mi sembravano un po’ eccessive. Chi mi ha risposto mi ha detto subito, ridendo, che c’era stato un errore e che mi sarebbe arrivata un’altra notifica (corretta).
    Rileggendo tutto il verbale però ho notato altri punti che mi lasciano un po’ perplesso: Premesso che il termine di 90 gg parte dal momento dell’accertamento della violazione è mai possibile che possano passare quasi 100 gg dal momento della violazione al momento dell’accertamento considerato che sono il proprietario dell’auto dal 2006 e che ho la residenza nel mio comue da più di tre anni? Poi dicono di essersi sbagliati nel calcolo delle spese postali ma se io (come sicuramente hanno fatto tanti altri) non me ne fossi accorto ed avessi pagato?; 4) il fatto che alla fine ho superato di solo 1 km/h la velocità consentita mi puzza di “arrampicata agli specchi”.
    Non fidandomi assolutamente, in attesa del fantomatico verbale corretto mi conviene presentare ricorso? E secondo voi c’è la minima probabilità di perderlo visto il macroscopico errore sulle spese postali ed i termini strani?
    In attesa di risposta vi ringrazio e vi saluto.

    • Se non ottiene lo sgravio di questo verbale prima della scadenza del termine utile per impugnarlo davanti al GdP (30gg dalla notifica), le conviene presentare ricorso.

      Per fare in modo che il GdP possa procedere ad addebitare le eventuali spese di giudizio al Comune di Castelvenere, le suggerisco di formalizzare la richiesta di sgravio con raccomandata A/R, mettendo in evidenza che qualora il provvedimento non fosse disposto e comunicato al trasgressore con l’urgenza necessaria, si provvederà al ricorso giudiziale.

      Gli altri vizi dal lei rilevati potranno, se del caso, essere denunciati con l’impugnazione del nuovo verbale che sostituirà quello con spese “abnormi” di spedizione.

    • nutrio ha detto:

      Intanto complimenti per la velocità della risposta.
      penso di fare un ricorso al Prefetto perchè essendo solo di passaggio in quel comune presumo che ricorrendo al gdp andrei incontro a parecchi problemi tipo elezione domicilio, spese di trasporto per presenziare alla seduta presso il gdp ecc.
      Mi scusi se approfitto ma non mi sono chiare alcune cose:
      1) conviene aspettare ancora un pò per vedere se arriva un annullamento di questa multa oppure fare subito ricorso o, al limite richiamare i vigili e chiedere dirattamente questo annullamento?
      2) il ricorso al prefetto si paga?
      3) nel ricorso devo far presente solo l’errore delle spese postali o anche il problema dell’accertamento (avvenuto dopo più di tre mesi dalla violazione)?

      Grazie ancora.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Lei deve, innanzitutto, formalizzare la presentazione di una istanza in autotutela, che dovrà comportare l’annullamento della multa attuale e la contestuale notifica di un nuovo verbale con il corretto importo per le spese postali; in tempi compatibili con la possibilità di inoltrare un eventuale ricorso in caso di rigetto o di silenzio-rigetto.

      Se opta per il ricorso al Prefetto, ha 60 giorni di tempo, dalla notifica della prima multa, per rendersi conto se il Comune di Castelvenere intende tirarla per le lunghe. Quello che rischia è che il Comune di Castelvenere le notifichi, al 61° giorno dalla notifica della prima multa, che le spese postali sono giuste e che, quindi, rigetta l’istanza da lei presentata (tramite raccomandata AR e mai per telefono). Oppure che non le risponda mai per iscritto. In questa evenienza non le resterà che pagare.

      Tenga presente che il Comune di Castelvenere si trova in evidente difficoltà. Una nuova notifica del verbale potrebbe, infatti, cadere oltre i termini di decadenza previsti dalla legge e costituire un vizio di nullità ancora più grave di quello che si intende rimuovere.

      In ogni caso, se la sua scelta, per motivazioni che lei ha già avuto modo di valutare ampiamente, è orientata all’impugnazione davanti al Prefetto, dovrà limitarsi, a mio modesto parere, ad eccepire esclusivamente l’abnormità delle spese postali indicate nel verbale.

      Il Prefetto non è un giudice, ma una parte del contenzioso al quale ci si ostina a riconoscere un carattere di terzietà che non esiste. Insomma, se il Prefetto le accorda la riduzione della pretesa in spese postali è già grasso che cola …

    • nutrio ha detto:

      Grazie ancora vi terrò informati.

  2. ametista571 ha detto:

    Salve,
    Nel settembre 2009 mi è stata notificata una multa di € 48,00 da parte del Comando dei Vigili del comune di residenza. All’atto della notifica, in casa era presente persona di fiducia che ha ritirato l’atto. La multa è stata regolarmente pagata nei termini previsti.
    In merito a questa multa, alcuni giorni fa ho ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia dove si evince che devo pagare € 63,00 per sanzioni.
    Mi sono recata al Comando di Polizia Municipale per chiarimenti e mi è stato riferito che la multa risulta pagata ma non per l’importo dovuto in quanto alle € 48,00 avrei dovuto aggiungere € 2 per diritti accessori correlati alla notifica effettuata a soggetto diverso dalla scrivente.
    E’ possibile impugnare l’atto?

    • A mio parere ci sono gli estremi per impugnare l’atto. La multa è stata pagata nei termini. Le ulteriori spese sopravvennute nella fase di notifica del verbale non sono riconducibili a colpa o dolo del soggetto a cui la notifica stessa era destinata.

      Le sanzioni applicate non trovano alcuna giustificazione di diritto. Al massimo potrebbe essere condannata al pagamento dei due euro, più interessi.

      Questo in linea di principio. Tuttavia un problema pratico esiste: ci sono le spese fisse del contributo unificato da anticipare per il ricorso ed una eventuale compensazione delle spese legali che il giudice potrebbe decidere.

  3. karalis ha detto:

    Come bisogna comportarsi nel caso in cui chi ha commesso l’infrazione alla guida non essendo il proprietario sia morto nel periodo precedente alla notifica della contravvenzione. La multa va pagata ugualmente dal proprietario del veicolo?

    Commento di Pierpaolo Pedicini | Martedì, 26 Agosto 2008

    Il proprietario del veicolo è sempre responsabile in solido delle sanzioni pecuniarie, a meno che non dimostri che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

    Anche se al momento dell’infrazione ci fosse stata contestazione immediata con individuazione del conducente, obbligato principale, nel momento in cui questi non paga, per qualsiasi motivazione, il proprietario del veicolo è tenuto, essendo coobbligato, al pagamento della sanzione pecuniaria.

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