Opposizione al decreto ingiuntivo » Guida per debitori alle prime armi – Dopo il decreto del fare iter più breve

Opposizione all'ordine emanato dal giudice di adempiere ad una obbligazione precedentemente assunta (decreto ingiuntivo)

Un decreto ingiuntivo è un ordine emanato da un giudice, diretto nei confronti di un debitore: il decreto impone di adempiere ad una obbligazione precedentemente assunta. Nel contesto di decreti ingiuntivi relativi a situazioni debitorie il caso più attuale è la restituzione forzata di denaro entro un determinato periodo di tempo. In genere questo periodo di tempo è pari a 40 giorni.

Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile

Affinché si possa far ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo è necessario che il credito consista nella consegna di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili, oppure nella consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta.

Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (articolo 634 del codice civile):

  1. le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
  2. i telegrammi;
  3. gli estratti autentici delle scritture contabili;
  4. in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture commerciali.

Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni).

L'opposizione ad un decreto ingiuntivo può essere proposta mediante atto di citazione (articolo 645 codice di procedura civile) entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni).

Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito è scaduto (prescritto) o se è addirittura inesistente perché mai sorto o perché già estinto a seguito di pagamento.

A seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.

L'articolo 642 codice di procedura civile prevede che, su istanza del ricorente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). L'esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.

Su istanza dell'opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (articolo 649 codice di procedura civile).

Notifica del decreto ingiuntivo

Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, se il giudice rigetta la domanda, ritenendola insufficientemente giustificata, lo comunica al ricorrente tramite cancelliere, richiedendogli di presentare ulteriori prove, in assenza delle quali il giudice respingera' la domanda con decreto motivato.

Tale rigetto non pregiudica ulteriori azioni da parte del ricorrente, che potra' nuovamente proporre un decreto ingiuntivo oppure adire le vie ordinarie.

Se invece il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungera' all'altra parte, con decreto motivato, di pagare la somma dovuta o di consegnare il bene richiesto (o la somma sostitutiva) entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potra' presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvedera' all'esecuzione forzata.

Nel caso ne ricorrano giusti motivi, il termine di 40 giorni potra' essere ridotto a 10 giorni, oppure elevato a 60.

Nel decreto, salvo che lo stesso sia emesso per titoli gia' esecutivi, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

Se il decreto riguarda un titolo di natura cambiaria (cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, atto notarile o di altro pubblico ufficiale) il giudice può (su istanza del ricorrente) ingiungere al debitore di pagare o di consegnare i beni subito, al momento della notifica del decreto, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria, fissando una scadenza posticipata solo per l'eventuale opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, caso in cui il giudice può imporre una cauzione al richiedente.

Per la notifica, l'originale del ricorso-decreto sara' depositato in cancelleria e notificato alle parti a cura del richiedente, tramite copia autentica che dovra' essere consegnata dall'ufficiale giudiziario che, se non lo notifica per assenza o rifiuto, dovra' depositare l'atto presso la casa comunale.

Dalla notifica decorrono i termini.

La notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di 40 giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'articolo 644 codice procedura civile, l'inefficacia del provvedimento, vale a dire che rimuove l'intimazione di pagamento con essa espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.

Il destinatario del decreto non notificato nei termini, può fare ricorso al giudice chiedendo di dichiararne l'inefficacia.

Il giudice decidera' fissando un'udienza ed i termini entro cui il decreto dovra' essere regolarmente notificato.

Comunque, dopo la notifica del provvedimento del giudice l'ordine di pagare vale 10 anni ed è soggetto alla prescrizione ordinaria (ogni atto interruttivo della stessa fa re-iniziare la decorrenza del termine decennale).

In ogni momento del decennio il decreto vale come titolo esecutivo utile a fondare un'esecuzione forzata contro i beni del debitore.

Come procedere per l'opposizione al decreto ingiuntivo

Dopo la notifica, presentare un’istanza di opposizione significa cercare di convincere il giudice a sospendere quello che, fino a prova contraria, è un diritto del creditore. In questo senso riuscire a presentare e far accettare un’istanza di opposizione significa riuscire a fornire proprio questa “prova contraria” in modo che il giudice ritenga sensato e legittimo offrire al debitore altro tempo o altre condizioni affinchè possa restituire il debito al creditore. Per ottenere questo risultato è importante capire i punti di forza e i punti di debolezza di un cittadino indebitato di fronte a un giodice che deve emanare una sentenza che lo riguarda.

L'opposizione al decreto ingiuntivo, puo’ essere fatta nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario, che, a sua volta, deve notificare l’avviso dell'opposizione al cancelliere, perche’ lo annoti sull’originale del decreto.

Il giudizio si svolgera’ secondo il procedimento ordinario, davanti al giudice a cui ci si è rivolti.

I termini di comparizione sono ridotti della meta’ (non meno di 30 giorni dalla notifica dell'udienza).
Se non viene presentata alcuna opposizione nei termini (o se l’opponente, successivamente, non si costituisce in causa) il giudice, dietro richiesta del ricorrente, dichiara esecutivo il verbale.

In assenza di opposizione, perche’ si ritiene che la notifica non sia andata a buon fine, si deve presentare una nuova notifica.

Una volta dichiarato esecutivo il decreto, non ci puo’ essere opposizione, salvo il caso in cui l’interessato provi di non averne ricevuto tempestiva notifica -per irregolarita’ della stessa, per caso fortuito o per forza maggiore. L’esecuzione verra’ cosi’ sospesa. L’opposizione, comunque, non è ammessa dopo 10 giorni dal primo atto esecutivo.

Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice puo’ concedere -con ordinanza non impugnabile- l’esecuzione provvisoria del decreto. Quest’ultima deve essere concessa se il richiedente offre cauzione per coprire eventuali danni. Su istanza dell'opponente il giudice puo’ -con ordinanza sempre non impugnabile- sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto.

Nel corso del giudizio di opposizione è possibile che le parti trovino un accordo e giungano ad una conciliazione. Il tal caso -con ordinanza ancora non impugnabile- il giudice dichiara o conferma l’esecuzione del decreto oppure riduce la somma -o quantita’- precedentemente stabilita. Restano valide le garanzie, atti ed ipoteche iscritte fino a concorrenza della nuova somma -o quantita’. Questa riduzione dovra’ essere annotata nei registri immobiliari.

Se l’opposizione viene rigettata con sentenza passata in giudicato -o provvisoriamente esecutiva- il decreto acquista efficacia esecutiva -se gia’ prima non l’aveva. Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza e non dal decreto. Gli atti compiuti in base al decreto restano comunque validi. In tal caso le spese -anche relative al decreto ingiuntivo- sono liquidate in sentenza.

I titoli che comportino un’esecuzione anche provvisoria danno diritto ad iscrivere ipoteca.

Infine, se non è stata fatta opposizione dal debitore nel termine concesso dal giudice nel decreto, oppure se il debitore si è opposto ma non si è costituito entro il termine di legge nel giudizio di opposizione, il Giudice che ha pronunciato il decreto, su domanda anche verbale del creditore, lo dichiara esecutivo.

Nel caso di mancata opposizione, qualora risulti o appaia probabile che il debitore non abbia avuto conoscenza del decreto emesso, il giudice deve ordinarne la rinnovazione della notifica.

Cosa fare quando è decorso il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo

In difetto di opposizione entro la scadenza del termine fissato nel decreto dal Giudice, oppure nel termine di 40 giorni, il debitore ingiunto può attivarsi con una opposizione tardiva solo se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa su istanza del debitore.

In assenza dei presupposti appena indicati per proporre l'opposizione tardiva non è concesso al debitore alcuno strumento per sottrarsi all'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo (salva l'ipotesi residuale di revocazione).

Al decreto ingiuntivo non opposto segue la notifica di un atto di precetto

Il decreto ingiuntivo, è un titolo esecutivo: dopo la notifica del decreto ingiuntivo si hanno a disposizione 40 giorni per impugnarlo e presentare opposizione.

In assenza di opposizione, verrà notificato un atto di precetto, con il termine ultimativo di 10 giorni per il pagamento.

Il precetto è l’atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere al titolo esecutivo entro un termine. Il precetto è un atto del creditore, non contiene alcuna domanda giudiziale e può essere sottoscritto direttamente dal creditore, da un suo rappresentante o da un avvocato munito di mandato. Il precetto è un atto formale contenente gli elementi previsti dalla legge, da portare obbligatoriamente a conoscenza del debitore.

Decorso il termine di 10 giorni concesso per il pagamento, il creditore potrà procedere all'azione esecutiva (pignoramento).

Opposizione al decreto ingiuntivo » Dal 22 giugno 2013 iter più breve

Il decreto legge 69/2013, cosìdetto Decreto del Fare, ha introdotto due modifiche nell’ambito delle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti ora, questo procedimento, ha un iter privilegiato e più celere.

Ecco le principali modifiche apportate dal testo della normativa:

  1. Quando la prima udienza di comparizione delle parti sia stata fissata, dal creditore che si oppone al decreto ingiuntivo, ad una data particolarmente distante, in tal caso, su richiesta del convenuto (vale a dire il creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo contro cui è stata fatta opposizione), il giudice deve anticipare l’udienza per la comparizione entro 120 giorni dalla notifica dell'opposizione.
  2. Il giudice deve decidere alla prima udienza se concedere l’esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo, prima di qualsiasi altra attività.

Dal 22 giugno 2013 iter più breve per l'opposizione al decreto ingiuntivo - Approfondimenti

Chi vanta un credito per una somma, per cose fungibili o per la consegna di una cosa mobile determinata, se offre prova scritta, può chiedere al tribunale di ingiungere al suo debitore di pagare o consegnare le cose entro un termine di 40 giorni.

Se entro questa scadenza il debitore non adempie né propone opposizione, il creditore può procedere a esecuzione forzata.

Il termine per proporre opposizione decorre dalla notifica del decreto ingiuntivo.

L'opposizione si propone con un atto di citazione e instaura un giudizio che, in base all'articolo 645, comma 2, del Codice di procedura civile, si svolge con le norme del procedimento ordinario.

Ma lo stesso articolo 645, comma 2, prevedeva che i termini di comparizione per le parti fossero ridotti della metà.

Le Sezioni unite della Cassazione, con una sentenza innovativa (la 19246/2010), avevano ritenuto che il dimezzamento dei termini fosse automatico. Quindi il presunto debitore che proponeva opposizione doveva chiamare in giudizio la controparte a un'udienza distante almeno 45 giorni (e non 90) rispetto alla data di notifica della citazione, ma era tenuto a costituirsi in cancelleria entro 5 giorni (e non 10) da quando era stata eseguita la notifica della citazione.

La legge 218 del 2011 è intervenuta per eliminare le conseguenze di quella sentenza, che stava determinando una raffica di dichiarazioni di inammissibilità di opposizioni già proposte, quando invece si riteneva che la norma non ponesse un meccanismo automatico di dimezzamento dei termini.

E così, dall'articolo 645 del Codice di procedura civile sono state soppresse le parole: ma i termini di comparizione sono ridotti della metà.

Poi con una norma interpretativa si è stabilito che la riduzione del termine di costituzione dell'opponente a 5 giorni si applicava solo se nella citazione egli avesse assegnato all'opposto un termine inferiore a 90 giorni.

Questa regola ha indotto chi propone opposizione a decreto ingiuntivo ad assegnare alla controparte un termine sempre più lungo, per non correre il rischio di subire poi il più breve termine di 5 giorni per la costituzione.

E questo può dilatare i tempi del giudizio di opposizione e le prospettive di recuperare il credito. Già la norma generale dell'articolo 163-bis del Codice di procedura civile prevede che il convenuto al quale l'attore abbia assegnato un termine che eccede quello ordinario di 90 giorni si possa costituire e chiedere al presidente del tribunale che la prima udienza sia fissata con congruo anticipo rispetto a quella indicata nella citazione.

Ora il decreto legge del Governo inserisce nell'articolo 645 del Codice di procedura civile la regola che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'anticipazione deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

Questa garanzia di accelerazione serve anche a consentire al giudice di decidere presto sull'esecuzione provvisoria del decreto.

Il decreto legge infatti riforma l'articolo 648 del Codice di procedura civile e stabilisce che il giudice deve valutare già alla prima udienza se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione oppure se vi siano somme non contestate e l'opposizione non sia proposta per vizi procedurali.

In queste ipotesi il giudice può concedere l'esecuzione provvisoria e così consentire subito al creditore, anche in pendenza del giudizio di opposizione, di procedere ove necessario a esecuzione forzata

3 Settembre 2013 · Carla Benvenuto


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