Guida alla cancellazione dei protesti

Quando può avvenire la cancellazione dal bollettino dei protesti

  • nel caso in cui entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto il debitore esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario (paghero') comprensiva degli interessi e delle spese maturate (che potrebbero comprendere quelle delle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore, precetto e pignoramento);
  • nel caso di riabilitazione del protestato ai sensi dell'articolo 17 della legge 108/96 (necessaria quando il protesto riguarda un assegno o quando si e' pagato un protesto cambiario oltre l'anno suddetto);
  • qualora il protesto sia stato levato illegittimamente o erroneamente (in questo caso il decreto di riabilitazione non e' ovviamente necessario e può procedere anche la banca o il pubblico ufficiale che si siano accorti dell'errore).

Gli scenari che si aprono di fronte al soggetto protestato

  • potrebbe pagare tempestivamente (sia il debito originario che gli ulteriori gravami legati al protesto), prima che il debitore metta in atto le azioni esecutive che possono seguire il protesto, ovvero il precetto e il pignoramento. Se cio' avvenisse entro un anno dalla levata del protesto egli potrebbe anche ottenere la cancellazione dello stesso rivolgendosi alla Camera di commercio (a condizione che si tratti del protesto di una cambiale. Per gli assegni occorre la riabilitazione del Tribunale e di deve agire decorso un anno dalla levata);
  • potrebbe pagare dopo un anno dalla levata del protesto. In questo caso la cancellazione potrebbe essere richiesta solo ottenendo la riabilitazione da parte del Tribunale, qualora nel frattempo non si sia stati protestati di nuovo. Rimane da vedere, poi, se il pagamento sia sufficientemente tempestivo da evitare le eventuali azioni esecutive del creditore;
  • potrebbe non pagare mai, e quindi oltre a subire le azioni esecutive eventualmente messe in atto dal creditore insoddisfatto (precetto, pignoramento, etc.) dovra' rimanere iscritto per 5 anni nel bollettino dei protesti.

Cancellazione del protesto a seguito del pagamento entro un anno

Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegue il pagamento di una cambiale protestata (tratta o paghero') maggiorata di interessi e spese - comprese quelle relative alle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore (precetto e pignoramento) - può chiedere la cancellazione del protesto dagli appositi registri, ovvero dal cosiddetto bollettino.

Attenzione! La cancellazione dei protesti di assegni (anche se pagati prima di 12 mesi dalla levata del protesto) nonche' di cambiali (tratte o paghero') pagate oltre i 12 mesi dalla levata e' possibile solo ottenendo la preventiva riabilitazione da parte del Tribunale (vedi piu' avanti).

Va presentata un'apposita istanza presso la Camera di commercio competente per territorio, pagando il bollo di 14,62 euro e i diritti di segreteria (8 euro per titolo, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30.10.2001).

Si dovra' allegare l'atto di protesto e il titolo quietanzato (dalla banca o dal creditore). In alternativa può essere allegato il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a al portatore, dell'importo del titolo maggiorato da interessi e spese (ai sensi dell'articolo 9 del dpr 290/1975).

Esso dovra' riportare i dati del titolo e del protesto o dovra' essere accompagnato dal certificato di protesto rilasciato dal pubblico ufficiale levatore. In alcuni casi (verificare con la specifica Camera) potrebbe essere sufficiente invece una semplice dichiarazione scritta del debitore.

Il presidente della camera di commercio deve pronunciarsi entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza. Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilità, l'esecuzione della stessa entro 5 gg.

Se mancasse risposta entro 20 gg o l'istanza non fosse accolta il debitore può rivolgersi al giudice di pace del suo luogo di residenza. Ovviamente la cosa va valutata opportunamente, possibilmente con l'aiuto di un legale.

Cancellazione del protesto a seguito di riabilitazione

Per quanto prevede la legge 108/96 all'articolo17, il debitore protestato che abbia adempiuto al pagamento e non abbia nel frattempo subito ulteriori protesti ha diritto ad ottenere alla riabilitazione da parte del Tribunale.
Cio', pero', non prima che sia decorso un anno dalla levata del protesto, indipendentemente da quando avviene il pagamento.

La riabilitazione riguarda, essenzialmente:

  • il debitore che ha pagato il dovuto riguardo il protesto di una cambiale (tratta o paghero') OLTRE un anno dalla levata dello stesso e che non e' stato, nel frattempo, protestato ulteriormente;
  • il debitore che ha pagato il dovuto riguardo il protesto di un assegno e che non e' stato, nel frattempo, protestato ulteriormente;

Per ottenere la riabilitazione egli si deve rivolgere al presidente del Tribunale compilando un'apposita istanza ed allegandovi i documenti che provino il pagamento.

Se il Tribunale nega la riabilitazione il debitore può far ricorso, entro 10 gg dalla comunicazione, alla Corte di Appello.

Ottenuta la riabilitazione il protesto viene praticamente “annullato” e può esserne chiesta la cancellazione dal bollettino (sul quale verra' pubblicato il decreto di riabilitazione) presentando un'istanza alla Camera di commercio competente per territorio.

La pratica e' sottoposta alle stesse regole gia' dette per la cancellazione a seguito di pagamento entro l'anno dalla levata, ovvero con risposta entro 20 giorni e possibilita', in caso di rigetto, di ricorrere presso il giudice di pace.

Cancellazione del protesto illegittimo od erroneo

Nel caso in cui la levata di protesto sia ritenuta illegittima o errata, può essere chiesta cancellazione dell'iscrizione dal bollettino direttamente al presidente della camera di commercio.

La richiesta può essere presentata da un pubblico ufficiale o da una banca, nonche' dallo stesso soggetto protestato. Il presidente della camera di commercio deve pronunciarsi entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza.

Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilita', l'esecuzione della stessa entro 5 gg.

In caso di rigetto o di mancata risposta da parte del presidente della camera di commercio il debitore può ricorrere al giudice di pace oppure -in casi particolari- chiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza in Tribunale (ex articolo 700 codice di procedura civile), con l'ausilio di un legale.

Al riguardo e' da tener presente una interessante sentenza di Cassazione (n.17415 del 30/8/04) secondo la quale la camera di commercio può essere chiamata in causa -anche con un provvedimento d'urgenza- per la cancellazione di un protesto illegittimo od errato ma non per il rimborso delle spese processuali ne' tantomeno per l'eventuale richiesta del risarcimento danni che il soggetto coinvolto intendesse chiedere.

Ad essa, organo “intermediario” che si occupa della sola pubblicazione dei dati, non può infatti essere imputata la responsabilita' dell'errore che, presumibilmente, ricade sull pubblico ufficiale levatore.
Nel caso si voglia andare in causa e' comunque opportuno valutare bene i presupposti, magari con l'aiuto di un legale.

Cancellazione del protesto dopo cinque anni

L'iscrizione del protesto rimane per cinque anni, dopodiché la cancellazione dovrebbe avvenire in modo automatico. In caso contrario l'interessato potra' chiederla rivolgendosi al presidente della camera di commercio, il quale ha 20 giorni di tempo per disporla, rispondendo personalmente dell'attuazione del proprio provvedimento entro 5 giorni dalla sua emanazione.

Oltre al protesto: iscrizione alla CAI, segnalazione negli archivi dei “cattivi pagatori”

Quando ci si occupa di regolarizzare un protesto e' bene anche verificare che non si sia stati iscritti al CAI o in una delle centrali rischi come “cattivi pagatori” (CRIF, CTC, EXPERIAN, Banca d'Italia, etc.).

Le procedure, infatti, sono differenti e possono essere attivate indipendentemente l'una dall'altra.

Le prime due, per quanto riguarda gli assegni, sono spesso contemporanee benche' sia possibile che un assegno non pagato -che ordinariamente viene iscritto alla CAI (centrale di allarme interbancaria)- non venga anche protestato.

E' bene sapere inoltre che e' l'iscrizione al CAI che comporta la revoca all'emissione di assegni per un periodo di 6 mesi nonche' il divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal traente e aprire allo stesso nuovi conti.

Cio' anche nel caso in cui non ci sia stata la levata di protesto.

L'iscrizione alle centrali rischi, invece, si discosta dalle altre due procedure visto che riguarda esclusivamente mancati o ritardati pagamenti di rate di finanziamenti, che solo raramente avvengono con assegni o cambiali.

Dal sito ADUC - articolo originale

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18 Agosto 2013 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

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8 risposte a “Guida alla cancellazione dei protesti”

  1. rosario lucisano ha detto:

    False riabilitazioni dei protesati al tribunale di Roma – 20 milioni di euro il giro di affari, 12 arrestati, 450 denunciati a piede libero

    Un sofisticato sistema per ‘riabilitare’ debitori protestati, privi dei necessari requisiti, e’ stato scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma. L’operazione ha portato le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria, ad arrestare 12 persone ed eseguire decine di perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e nelle sedi di numerose societa’. Oltre 450 persone sono state denunciate per reati che vanno dal falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, al falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, alla corruzione, all’omissione d’atti d’ufficio e alla rivelazione di segreti d’ufficio. L’ammontare complessivo delle somme in protesto, per le quali e’ stata indebitamente richiesta e ottenuta la riabilitazione, si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

    Gli arrestati, che avevano costituito una vera e propria organizzazione criminale, si occupavano di ricostruire la posizione dei soggetti protestati, consentendogli in tal modo di ottenere illecitamente la riabilitazione. Il tutto era reso possibile grazie alla produzione di falsa documentazione che attestava inesistenti requisiti soggettivi ad opera di compiacenti funzionari pubblici in servizio presso alcuni municipi Capitolini e il Tribunale Civile di Roma. Qui, in particolare, operava un cancelliere, oggi in pensione, che assicurava l’emissione dei decreti di riabilitazione.

    Il meccanismo illecito ha, nel tempo, determinato una grande confluenza, sulla Capitale, di istanze di riabilitazione di soggetti protestati provenienti da tutto il territorio nazionale. L’indebita ricostruzione della posizione soggettiva dei protestati si perfezionava mediante: la falsa attestazione della residenza dei protestati a Roma; la formazione di dichiarazioni sostitutive firmate da ignari creditori attestanti l’avvenuto pagamento dei titoli protestati; la produzione di falsi titoli di credito (assegni e cambiali); la formazione di artefatte levate di protesto recanti false firme di notai e inesistenti numeri di repertorio.

  2. alfredo intermoia ha detto:

    GDF, A ROMA FALSE RIABILITAZIONI A PROTESTATI 12 ARRESTI

    Un sofisticato sistema fraudolento per ‘riabilitare’ debitori protestati, privi dei necessari requisiti, e’ stato scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma. L’operazione ha portato le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria, ad arrestare 12 soggetti ed eseguire decine di perquisizioni presso le abitazioni degli indagati e le sedi di numerose societa’.

  3. massimiliano ha detto:

    salve sono stato protestato . soltanto per puro caso l ho saputo.perche non ci è stata nessuna comunicaziobne da parte della banca.forse ho capito il perche è possibile che io ho firmato degli assegni con il conto della mia compagna per delega e lei non abbia pagato ,e io sono stato protestato?

    • c0cc0bill ha detto:

      Possibile.

      Ma recandosi in una qualsiasi Camera di Commercio può chiedere la visura del proprio protesto e capire in base a quale motivazione è stato la levato.

      Così si toglie il dubbio.

      L’archivio informatico dei protesti puo’ essere consultato da chiunque, sia recandosi personalmente presso le camere di commercio sia via Internet mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con le camere di commercio stesse o con i distributori ufficiali di Infocamere, la societa’ che gestisce il sistema informativo delle camere di commercio.

      La consultazione permette di cercare notizie sui protesti, estrarne gli elenchi e i rifiuti di pagamento su scala nazionale. Le ricerche possono avvenire per nome o con altre chiavi tipo la data e il luogo di levata o registrazione, il codice fiscale, la data di scadenza dell’atto protestato, la data di iscrizione al registro.

      Si puo’ chiedere copia dell’elenco di tutte le iscrizioni dei 15 giorni precedenti a quello in cui e’ fatta la ricerca, nonche’ copia delle variazioni al registro. Le informazioni devono sempre contenere la data del loro ultimo aggiornamento. La data di ricerca e’ registrata.

      Dietro pagamento di un diritto di segreteria e’ possibile inoltre chiedere una visura o una certificazione sull’esito della ricerca che, in caso positivo, dovra’ contenere la causale del protesto.

  4. anna intermoia ha detto:

    Cancellare un protesto pendente è essenziale qualora si abbia la necessità di dover ottenere un finanziamento al fine di soddisfare qualsivoglia esigenza. La procedura da seguire per cancellare un protesto è, via via, con il passare degli anni, divenuta sempre più rapida e snella.

    Oggigiorno per cancellare un protesto dal “Registro Informatico dei Protesti”, istituito dal Ministero dell’Industria tramite il Decreto Legge numero 316 del 2000, è sufficiente onorare il debito contratto entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza dell’obbligazione assunta. Una volta pagato il debito è necessario redigere un’istanza di cancellazione ed inoltrarla all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente che, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a darvi seguito.

    La domanda, che va effettuata in bollo, deve essere accompagnata dall’atto di protesto e dal relativo titolo quietanzato nonché dalla copia fotostatica di un documento di identità valido che attesti le generalità del soggetto protestato. Di norma, è obbligatorio pagare anche, per ciascuna istanza presentata, circa 8 euro per diritti di segreteria.

    Se, invece, il soggetto protestato ha provveduto al pagamento di quanto dovuto dopo oltre un anno dalla data di scadenza del titolo di credito, la procedura da seguire è un po’ diversa.

    In particolare va presentata una richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 17 della Legge del 7 marzo 1996 numero 108, modificato successivamente ad opera dell’articolo 3 della Legge del 18 agosto 2000 numero 235. Solo dopo aver ottenuto la riabilitazione da parte del Tribunale, il protestato può richiedere la cancellazione del protesto dal “Registro Informatico dei Protesti” tenuto dalla Camera di Commercio.

    In questa fase l’iter burocratico ricalca in toto la prassi in uso per la richiesta effettuata entro 12 mesi dalla scadenza del titolo di credito, l’unica accortezza da osservare è quella relativa alla documentazione da presentare che, com’è ovvio, dovrà contenere anche il provvedimento alla riabilitazione, appositamente rilasciato dal Tribunale.

  5. massimo alboretti ha detto:

    Salve, volevo chiedere come posso fare per sapere se sono stato protestato.

    • c0cc0bill ha detto:

      Se vuole sapere circa l’esistenza o meno di un protesto a suo carico o anche di un soggetto diverso, si deve consultare il registro informatico dei protesti, mediante una visura o un certificato presso lo sportello dell’ufficio protesti della camera di commercio di competenza (visura protesto).

      Generalmente quando si parla del registro informatico dei protesti si intende appunto l’elenco dei protesti o bollettino ufficiale dei protesti.

      A puro scopo didattico ricordiamo che la maggioranza delle persone che sono protestate è dovuto a causa dell’emissione di assegni rimasti insoluti o scoperti.

      Le banche interessate devono comunicare al soggetto che ha emesso l’assegno, l’avvenuto protesto dell’assegno, mediante preavviso di revoca di firma. Dalla data di preavviso il soggetto ha tempo 60 giorni per regolarizzare il pagamento del titolo, maggiorato di una percentuale pari al 10% dell’importo dovuto, più interessi ed altre spese.

      Se in questo arco di tempo non si è proceduto al saldo del dovuto, si verrà segnalati anche alla CAI (centrale allarme interbancaria).

  6. cinzia ha detto:

    nel caso la banca preso accordo con il cliente portato in protesto decida di togliere il protesto ed entro un anno effettuare il pagamento dell’intero importo + interessi. L’ex protestato è in grado di chiedere prestito ad un altro ente o finchè il debito non viene totalmente saldato non è in grado di chiedere altri finanziamenti.
    grazie

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