Cambiale – guida alla cambiale

Cambiale – guida alla cambiale

La cambiale è un titolo di credito all'ordine che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata. Puo' essere emessa sottoforma di cambiale tratta o cambiale propria (il paghero' o vaglia cambiario).

La cambiale tratta contiene un ordine di pagamento che il firmatario/emittente (il traente) dà ad un soggetto debitore (trattario) a beneficio proprio o di un terzo (creditore/beneficiario).

Il trattario può accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovra' essere pagato sia verso chi ricevera' il documento dal primo creditore tramite girata.

Chi ha dato l'ordine di pagare (traente) rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, sia per l'accettazione che per il pagamento. Puo' esonerarsi, con una clausola, dalla responsabilita' per l'accettazione, ma non da quella per il pagamento (l'eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla).

Ognuno dei creditori sara' a sua volta responsabilizzato nei confronti di coloro che dopo di lui possederanno il titolo.

Il paghero' (vaglia cambiario), invece, viene emesso direttamente dal debitore e contiene la sua promessa incondizionata di pagare un certo beneficiario.

L'emittente/debitore, in questo caso, rimane sempre e comunque (nei confronti di tutti i nuovi creditori) l'obbligato principale.

Sulla cambiale grava l'imposta di bollo, attualmente del 12 per mille per le cambiali tratte e dell'11 per mille sui vaglia cambiari (percentuali fissate dalla legge 191/2004 che ha modificato il dpr 642/72).

I moduli che si acquistano (dai tabaccai) sono prebollati e il loro costo corrisponde ovviamente al bollo in essi riportato.

Se il bollo pagato ed apposto sulla cambiale e' mancante od inesistente, la cambiale può circolare ma non ha valore di titolo esecutivo, ovvero non apre le porte alle azioni esecutive conseguenti l'eventuale mancato pagamento. L'inefficacia come titolo esecutivo deve comunque essere rilevata e pronunciata da un giudice, anche d'ufficio.

CONTENUTO DELLA CAMBIALE

Nella cambiale deve esserci:

  • la denominazione di cambiale (o vaglia o paghero' cambiario) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e' redatto;
  • l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma (per la tratta) o l'incondizionata promessa di pagare (per il vaglia cambiario);
  • il nome, il luogo e la data di nascita -oppure il codice fiscale- di chi è designato a pagare (soggetto detto "trattario" per le tratte ed "emittente" per i paghero');
  • l’indicazione della scadenza e del luogo di pagamento (inteso come il Comune);
  • il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento (soggetto detto "beneficiario"). Non sono ammesse cambiali "al portatore";
  • l’indicazione del luogo e della data dove la cambiale è emessa;
  • la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (soggetto detto "traente" nel caso di tratta ed "emittente" nel caso di paghero'). Nei paghero' (vaglia cambiari) deve anche essere indicato il codice fiscale dell'emittente oppure il luogo e la data di nascita.

Nel caso in cui manchi una dei dati sopra esposti, il documento non ha valore di cambiale (si parla di valore giuridico di "titolo esecutivo", che apre le porte alle azioni esecutive in caso di mancato pagamento).

Costituiscono eccezione a questa regola:

  • la mancanza del luogo di pagamento. In tal caso si considera luogo del pagamento (e domicilio del trattario) il luogo indicato a fianco del nome del trattario o dell'emittente (per i paghero'). Se vengono indicati piu' luoghi di pagamento, s'intende che il portatore/beneficiario possa presentare il titolo all'incasso (o all'accettazione) in qualunque di essi;
  • la mancanza del luogo di emissione. In questo caso la cambiale si intende emessa nel luogo indicato accanto al nome del traente o dell'emittente (per i paghero');
  • la mancanza della data di scadenza. In questo caso la cambiale si intende "a vista".

Il termine massimo perché si provveda al completamento delle parti mancanti e' di 3 anni.

LA SCADENZA DELLA CAMBIALE

La cambiale puo’ essere emessa a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data e a giorno fisso. Ma esaminiamo, nel dettaglio, le varie possibilità.

  • a vista: è pagabile alla presentazione (che deve avvenire entro un anno dalla data di emissione). Il traente può abbreviare o allungare questo termine, i giranti possono solo abbreviarlo;
  • a certo tempo vista (il termine indicato parte dalla data dell'accettazione o, in mancanza, da quella del protesto);
  • a certo tempo data (in tempo indicato decorre dalla data di emissione, es. paghero' tra 60 giorni);
  • a giorno fisso.

altre scadenze sono nulle. In mancanza di indicazioni la scadenza si intende "a vista".

La cambiale avente scadenza a uno o piu’ mesi (data o vista) scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente, la cambiale scade l’ultimo del mese.

Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello di emissione, la data della scadenza è quella del calendario del luogo di pagamento.

Per una cambiale a certo tempo data, tra due piazze che hanno calendari diversi, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponda al giorno dell'emissione.

Queste disposizioni non si applicano se, da clausola della cambiale o da altre enunciazioni del titolo, risulti l’intenzione di adottare norme diverse.

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista, il traente puo’ disporre che la somma sia produttiva d’interessi. Perche' la clausola sia valida Il tasso di interesse deve essere indicato nella cambiale.

Gli interessi decorrono dalla data della cambiale, salvo indicazioni diverse.

LA GIRATA DELLA CAMBIALE

La cambiale, in quanto titolo di credito all'ordine, può essere ceduta dal beneficiario in pagamento di un proprio debito. Tale trasferimento si attua mediante la girata, fatta sul retro del documento o su un foglio detto "allungamento", ad esso attaccato.

La girata dev'essere fatta per l'importo totale della cambiale (non può essere parziale) e deve essere incondizionata (qualsiasi condizione si dà come inesistente).

Puo' essere "in bianco", ovvero fatta tramite semplice firma del beneficiario/girante (in tal caso il nuovo beneficiario e' il portatore), oppure "in pieno", con indicazione precisa del nuovo beneficiario.

Se la girata è in bianco il portatore puo’:

  1. riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona;
  2. girarla nuovamente in bianco o a persona determinata;
  3. trasmetterla ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Esiste, come per gli assegni, la possibilita' di rendere la cambiale non trasferibile tramite apposizione della clausola "non all'ordine" (che può essere apposta anche dopo alcune girate). In questo caso l'unica girata possibile sara' quella "per l'incasso", tramite la quale il beneficiario riscuote le somme recandosi in banca.

Ogni girante e' responsabile della riscossione nei confronti di quello che segue, e ovviamente e' a sua volta garantito da quello che lo precede.

Ogni girante, quindi, in mancanza di una clausola contraria, risponde sia dell'accettazione che del pagamento.

Unica eccezione e' il caso il cui egli abbia apposto la clausola di non trasferibilita'. In questa eventualita', ovviamente, egli non e' responsabile verso coloro i quali la cambiale fosse ugualmente girata.

Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate anche se l’ultima è in bianco. Se una girata in bianco è seguita da un’altra, si reputa che il sottoscrittore di quest’ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.

La girata puo’ essere fatta anche a favore del trattario (abbia o meno accettato), del traente o di qualunque altro obbligato. Tutti possono nuovamente girarla.

Il pagamento di una cambiale puo’ essere garantito con avallo

Il pagamento di una cambiale puo’ essere garantito con avallo per tutta o parte della somma. La garanzia puo’ essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

L’avallo è apposto sulla cambiale o sull’allungamento, e' espresso con le parole "per avallo" -o forma equivalente- ed è sottoscritto dall'avallante.

Si considera dato anche con la semplice firma dell'avallante sul fronte della cambiale, purche' esso non coincida con il trattario o il traente. Deve essere indicato per chi è dato l’avallo: in mancanza di indicazione si intende dato per il traente.

L’avallante è obbligato in solido con la persona per la quale ha dato garanzia. Egli, dopo il proprio pagamento, potra' comunque rivalersi sull'avallato.

ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA

La firma di accettazione su una cambiale tratta (posta ovviamente dal trattario) e' indispensabile perché l'obbligazione a pagare risulti assunta. L'accettazione, tra l'altro, rende valida la cambiale indipendentemente dalla validita' dei contratti o accordi che l'hanno originata.

Essa viene data scrivendo sulla cambiale "accettato" o "visto" o parole equivalenti con sottoscrizione del trattario. Egli deve anche indicare il proprio codice fiscale oppure luogo e data di nascita. Anche la semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale come accettazione (anche per le cambiali a certo tempo vista).

Il traente, come ogni girante, può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione entro un termine (o dopo un certo termine), salvo che la cambiale non sia stata dichiarata "non accettabile" dal traente. In tal caso l'accettazione deve contenere anche la data in cui viene apposta.

La cambiale a "certo tempo vista" deve essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla sua emissione. Tale termine può essere abbreviato o allungato dal traente, ed abbreviato anche dai giranti.

Nel caso in cui il trattario non accetti l'obbligazione può scattare il protesto (a carico del traente o uno degli altri obbligati in solido, ed ovviamente a garanzia del creditore/beneficiario), come spiegato nella sezione.

IL PAGAMENTO DELLA CAMBIALE

Il detentore della cambiale (il beneficiario originale o l'ultimo a cui e' stata girata) può:

  • aspettare la scadenza per riscuoterla;
  • trasferirne ad altri la proprietà mediante girata;
  • cedere la cambiale ad una banca prima della scadenza (mediante girata "all'incasso") chiedendo l'anticipazione del pagamento tramite il cosiddetto "sconto bancario". Questa operazione e' un contratto bancario possibile nel caso in cui il beneficiario possieda un conto corrente e abbia ottenuto dalla banca un fido utilizzabile allo scopo.

Di norma l'anticipazione non può essere chiesta al debitore, ma -come gia' detto- solo ad una banca. Il debitore che paga in anticipo lo fa' a suo rischio e pericolo.

Nel caso di riscossione alla scadenza, il beneficiario deve presentare la cambiale nel giorno di scadenza o al massimo entro i due feriali successivi.

Il pagamento della cambiale che scade in un giorno festivo non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Stessa cosa per la presentazione per l'accettazione e per il protesto. In ogni caso, ai fini del conteggio (della scadenza) i giorni festivi intermedi devono essere considerati.

La presentazione deve avvenire nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo, oppure -in mancanza-:

  • al domicilio del trattario/debitore o della persona designata sul titolo a pagare per esso (avallante);
  • al domicilio del terzo accettante (per intervento) o della persona designata sul titolo a pagare per esso (avallante);
  • al domicilio di un terzo indicato (sia nel luogo di domicilio del trattario, sia in altro luogo).

Con "domicilio" si intende il luogo di residenza.

In caso di divergenza tra la cifra scritta in lettere e quella in numeri, e' valida quella in lettere.

Il debitore, una volta effettuato il pagamento, dovra' tornare in possesso della cambiale quietanziata. Il suo pagamento parziale dev'essere accettato, e ne deve essere data -su sua richiesta- quietanza sul documento.

MANCATO PAGAMENTO O MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE - COSA SI PUO' FARE

Le azioni fattibili in caso di mancato pagamento sono l'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, il procedimento ingiuntivo e l'ordinario giudizio di cognizione.

Esecuzione forzata sul patrimonio del debitore

Servendosi della cambiale come titolo esecutivo (purche' sia in regola con i bolli). Cio' iniziando con un atto di precetto, magari con l'aiuto di un legale, e proseguendo con l'eventuale pignoramento e vendita coatta dei beni del debitore.

Il procedimento ingiuntivo

Cio' in particolare nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo. Ci si dovra' rivolgere al giudice per l'emanazione di un decreto ingiuntivo su cui basare poi l'azione di esecuzione forzata detta sopra. Oltre a disporre del titolo di credito non pagato si dovra' dare prova scritta del proprio credito, mediante un contratto, una fattura, etc.etc.

L'ordinario giudizio di cognizione

Cio' nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo ne' si abbiano elementi tali da poter ottenere un decreto ingiuntivo. La via e' ovviamente piu' complessa e lunga delle precedenti perché deve essere completamente accertata l'esistenza del proprio credito (il titolo di credito, non avendo valore di titolo esecutivo, non costituisce prova). La via e' un normale processo civile con il quale si chiama in giudizio il debitore, con richiesta al giudice di accertare il credito e, conseguentemente, condannare il debitore a pagare.

La prima azione descritta e' la classica azione cambiaria, perché si basa sul possesso di titolo di credito avente piena efficacia di titolo esecutivo, documento che gia' di per se' certifica un credito ed un diritto ad agire di conseguenza, quasi automaticamente.

L'azione cambiaria può essere :

  • diretta quando viene fatta contro gli obbligati principali, ovvero il trattario/ accettante (nel caso di tratte) o l'emittente (nel caso di paghero') e contro i loro eventuali avallanti. Questa azione segue tipicamente il mancato pagamento del titolo;
  • di regresso quando viene fatta contro gli altri obbligati (nel caso di tratta il traente, i giranti e il loro avvallanti oppure contro il terzo che ha accettato "per intervento", nel caso di paghero' i giranti e i loro avallanti), dopo aver chiesto infruttuosamente il pagamento agli obbligati principali oppure nel caso particolare di rifiuto dell'accettazione da parte del trattario (in questo caso il protesto sara' a carico del traente o di uno degli altri obbligati in solido, come un girante per esempio).

L'azione diretta non necessita di particolari formalita', mente quella di regresso e' subordinata alla levata del protesto (sono escluse solo le azioni di regresso conseguenti al fallimento del trattario o del traente, per le quali e' sufficiente la sentenza).

Il protesto, infatti, può avvenire sia a seguito della mancata accettazione che del mancato pagamento.

Il protesto per mancata accettazione dev'essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Esso dispensa dalla presentazione al pagamento e -ovviamente- dal protesto per mancato pagamento.

Quello per mancato pagamento di una cambiale a giorno fisso o a certo tempo data o vista, invece dev'essere levato entro due giorni lavorativi da quando la stessa e' pagabile. Se la cambiale e' a vista, il protesto deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione.

Il protesto viene levato da un notaio, ufficiale giudiziario oppure -in mancanza- dal segretario comunale, con atto separato oppure scritto sulla cambiale, sul duplicato o sul foglio di allungamento.

Esso dev'essere fatto nei luoghi e contro le persone gia' indicate nella parte relativa al luogo di presentazione (vedi sopra), pur se queste sono assenti o decedute.

Le azioni di regresso, in sintesi, si attuano con passaggi che partono dall'ultima persona a cui e' stata girata la cambiale (il detentore/portatore che fa partire l'azione cambiaria) fino al traente, passando via via da tutti gli eventuali giranti.

PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE

Le azioni cambiarie dirette si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza della cambiale. Quelle di regresso si prescrivono invece in un anno dalla data di protesto o da quella della scadenza del titolo se vi e' la clausola "senza spese".

Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente, invece, si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata promossa contro di lui.

Per completare l'informazione generale trattiamo brevemente dell'azione di arricchimento, fattibile nel caso in cui il possessore della cambiale abbia perduto il suo diritto ad esercitare l'azione cambiaria perché prescritta e non possa nemmeno esercitare le altre azioni.

L'azione di arricchimento, fattibile contro il traente (della tratta) o l'emittente (del paghero') oppure l'accettante o il girante, e' quella tramite la quale si cerca di ottenere il rimborso della somma della quale tali soggetti si sono indebitamente arricchiti a danno del beneficiario (o portatore) non pagando la cambiale.

Questa azione, la cui fattibilita' e' valutabile solo con l'aiuto di un legale, si prescrive a sua volta nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

CAMBIALE ALTERATA

In caso di alterazione del testo della cambiale, chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato, mentre chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

Qualora non sia desumibile ne' dimostrabile il momento della firma, si presume che essa sia stata apposta prima.

SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DELLA CAMBIALE

In questi casi il portatore può fare denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui la cambiale e' pagabile, o al giudice di pace del luogo in cui egli ha domicilio.

Il giudice, fatte le dovute verifiche, emettera' un decreto con il quale pronuncia l'ammortamento della cambiale e ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla GU nel caso di cambiali a vista, oppure alla data della scadenza se questa e' successiva alla pubblicazione. Il decreto dev'essere notificato al trattario.

Se tale termine decorre senza opposizioni o qualora l'opposizione venga rigettata, la cambiale smarrita non ha piu' alcuna efficacia. Colui che ha ottenuto il decreto di ammortamento può pertanto esigere il pagamento.

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31 Luglio 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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13 risposte a “Cambiale – guida alla cambiale”

  1. Giuseppe82 ha detto:

    Una società di Recupero Crediti mi richiede il pagamento delle cambiali che mi hanno fatto firmare da un loro addetto praticamente per strada.

    Era una società che gestiva il credito che mi richiedeva il pagamento di oltre 10.000 euro.

    Dopo le richieste di documentazione il credito passa nuovamente nelle mani della società creditrice, la quale adesso mi richiede il pagamento delle cambiali per un importo complessivo minore di quello vantato dalla società di recupero crediti (parliamo di oltre 2000 euro in meno) che a breve, in quanto scadute, verranno protestate.

    La società di recupero crediti voleva fregarmi, facendomi firmare per un importo superiore? sono valide le cambiali a piano di rientro firmate per strada con l’addetto del recupero crediti?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      A meno che lei non possa presentare denuncia, suffragata da testimonianze, che è stato costretto a firmare dietro minaccia, le cambiali sottoscritte sono, purtroppo, validissime.

  2. Anonimo ha detto:

    Buonasera,
    l’avvallante può essere protestato?

  3. vaghi guido ha detto:

    ho comperato delle cambiali da fare firmare al mio debitore, ho pagato l’imposta di euro 16.800= NON SONO STATE COMPILATE, ORA HO LE CAMBIALI IN BIANCO CON L’IMPOSTA PAGATA E COME DEVO FARE A RECUPERARE IL BOLLO PAGATO.

    GRAZIE GUIDO VAGHI:

    • cocco bill ha detto:

      Se sono 16 mila ed ottocento euro di bolli le prometto di impegnarmi a trovare una soluzione. Altrimenti le conservi. Non si sa mai, potrebbero sempre servire.

  4. Andrea ha detto:

    Una cambiale pagherò in regola con i bolli, e tutti i requisiti formali, firmata dal debitore, ma mancante della sola data di emissione può essere considerata protestabile ? In poche parole il notaio o l’ufficiale giudiziario è obbligato ad eseguire il formale protesto oppure deve procedere alla riconsegna (alla banca ) senza il protesto in quanto mancante di un requisito formale (art.1 R.D.n.1669 14.12.1933)?
    Un ringraziamento anticipato.

    Andrea

  5. alfredo martone ha detto:

    La clausola senza spese per la cambiale.

    Regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 (gu n. 292 del 19/12/1933) recante modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.292 del 19 dicembre 1933)

    Art. 53. il traente, il girante o l’avallante può con la clausola “senza spese”, “senza protesto” od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

    Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti n dagli avvisi.

    La prova dell’inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

    Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui.

    Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico.
    Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

    La clausola “senza spese” viene generalmente apposta sul lato anteriore sinistro della cambiale e va firmata.

    La cambiale senza spese rappresenta uno dei casi di possibile esonero dal protesto: i casi possibili sono infatti solo due: dichiarazione di rifiuto (scritta sul titolo e firmata dal designato a pagare in via principale, con la quale si respinge la richiesta di pagamento) la clausola “senza spese” che ha efficacia generale nei confronti di tutti gli obblighi di regresso se opposte dal creatore del titolo.

    In questi casi il protesto è superfluo. Diverso è il caso delle commissioni richieste dalla banca per il rientro del titolo non pagato.

    In questo caso è sufficiente conoscere le condizioni proposte dalla banca attraverso le forme previte dalla normativa sulla trasparenza bancaria.

  6. nicola d'orazio ha detto:

    Il protesto della cambiale

    Il mancato pagamento della cambiale all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal “protesto”, ovvero da un atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario) nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare.

    La cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
    Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dalla cambiale e non pagata.

    Il portatore del titolo potrà comunque richiedere:

    – l’ammontare non pagato della cambiale;
    – gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione; – le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese.

    azione cambiaria diretta e azione di regresso

    Il possessore della cambiale ha la possibilità di agire giudizialmente sia nei confronti dell’obbligato principale (azione cambiaria diretta), sia nei confronti degli obbligati di regresso (azione cambiaria di regresso) che non pagano spontaneamente.
    L’azione cambiaria diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza della cambiale, mentre l’azione di regresso del portatore del titolo si prescrive in 1 anno dal protesto; l’azione di regresso del girante che ha pagato, invece, si prescrive in 6 mesi dal pagamento.

    Poiché la cambiale, purché in regola sin dall’inizio con il bollo, costituisce titolo esecutivo, il possessore può iniziare con essa immediatamente l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.

    In tal caso, si agisce in base al titolo, partendo proprio dalla fase esecutiva del processo, saltando, cioè, la fase dell’accertamento (essendo già il titolo sufficiente a dimostrare al sussistenza del proprio diritto).

    L’azione esecutiva permette, cioè, di aggredire (giuridicamente, si intende) i beni del proprio debitore sulla base del solo titolo esecutivo, e l’atto che costituisce il necessario presupposto per l’inizio del procedimento esecutivo è il precetto.

    Il precetto è un atto redatto dalla parte col quale viene intimato al proprio debitore (a cui l’atto viene notificato) di eseguire entro un termine perentorio (non inferiore ai 10 giorni) la prestazione dovutagli in base al titolo esecutivo (nel nostro caso, costituisce titolo esecutivo la cambiale in regola col bollo, nonché l’assegno, i quali dovranno essere trascritti integralmente nel precetto).

    In teoria, il precetto è un atto personale del creditore, ma nella pratica si rivela opportuno il patrocinio di un difensore. Soltanto dopo che sia decorso il termine indicato nell’atto di precetto è possibile iniziare l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
    procedimento per ingiunzione

    E’ possibile scegliere la via del procedimento per ingiunzione quando non si può far valere il proprio credito sulla base di un titolo esecutivo, quale può essere la cambiale o l’assegno per i quali è stato levato protesto.

    Con tale procedimento, si ottiene abbastanza rapidamente un provvedimento da parte del giudice (il decreto ingiuntivo) che viene riconosciuto dalla legge come titolo esecutivo al fine di consentire l’esecuzione forzata.

    Per consentire l’utilizzo di tale procedimento, tuttavia, non è sufficiente il solo titolo di credito, ma è necessario dare prova scritta del proprio credito: mediante, per es., un contratto, una fattura, una parcella, una promessa unilaterale, un riconoscimento di debito. Tali documenti esonerano il creditore dal provare il rapporto sottostante, in base al quale le somme sono dovute.

    Quindi, anche gli assegni e delle cambiali costituiscono promesse di pagamento: pertanto, quando siano privi dei requisiti di legge per essere utilizzati come titoli esecutivi, essi potranno benissimo costituire la prova necessaria per l’emanazione di un decreto ingiuntivo.

    procedimento di cognizione

    Se non si è in possesso di un titolo esecutivo, e non ci sono elementi per ottenere un decreto ingiuntivo, non resta altro che ricorrere ad una via ancora più lunga rispetto al procedimento ingiuntivo, per fare accertare l’esistenza del proprio credito.

    E’ il normale processo civile, introdotto con atto di citazione, con il quale si chiama in giudizio il debitore perché il giudice competente possa:

    * accertare l’esistenza e l’ammontare del credito;
    * e, di conseguenza, condannare il debitore a pagare.

    Il procedimento di cognizione, a differenza dell’azione cambiaria, si basa non sul titolo (di cui non si è in possesso), ma sul rapporto sottostante all’emissione del titolo stesso: il titolo non avrà, pertanto, alcuna rilevanza probatoria nel processo, e colui che agisce per ottenere la restituzione del dovuto dovrà dimostrare altrimenti le proprie ragioni.

    azione di arricchimento

    Può accadere che il possessore di una cambiale abbia perduto la possibilità di esercitare l’azione cambiaria (perché prescritta) e non possa esercitare neppure le altre azioni: in questi casi, può esercitare l’azione di arricchimento, con la quale può ottenere dal traente (se cambiale tratta) o dall’emittente (se pagherò cambiario) o dall’accettante o dal girante la somma di cui costoro si siano ingiustamente arricchiti a suo danno.

    L’azione di arricchimento si prescrive in 1 anno dalla perdita dell’azione cambiaria.

  7. giovanna ha detto:

    Sono stata protestata 3 anni fa, ma ho pagato regolarmente tutte le cambiali.

    Sto per aprire una attivita’ commerciale. Posso regolarmente intestarmela senza problemi?

    • weblog admin ha detto:

      Prima di intestarsi la societa’ deve fare richiesta per ottenere la cancellazione Registro informatico dei protesti dal momento, purche’ il pagamento della cambiale (comprensivo di interessi e spese) sia avvenuto entro un anno dalla levata del protesto.

      La cancellazione dal Registro Informatico dei protesti puo’ essere infatti richiesta dal debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario (unitamente ad interessi maturati e spese di protesto) entro 12 mesi dalla levata del protesto.

      Nel caso avesse provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, per ottenere la cancellazione dal Registro informatico deve chiedere: la riabilitazione al Presidente del Tribunale e successivamente presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio; oppure puo’ chiedere l’inserimento dell’ informazione aggiuntiva dell’avvenuto pagamento nel Registro Informatico.

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