Gli eventi conseguenti al mancato pagamento delle rate di un finanziamento

Leggo sempre con interesse questo blog ed anche io, approfittando della vostra disponibilità, vorrei chiedere di dettagliare quali  sono gli eventi  conseguenti al mancato pagamento delle rate di un finanziamento.

Riconoscente vi saluto tutti con affetto, Maria Bellitti - Mantova.

Il mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate, determina innanzitutto a carico del consumatore maggiori oneri per l’applicazione da parte del creditore di interessi di mora, la cui misura è indicata nella documentazione precontrattuale e/o nel contratto.

In questi casi, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari (quindi tutti gli enti che erogano danaro alla propria clientela), possono chiederne la risoluzione: l’evento può comportare la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo e degli oneri accessori secondo le formalità di rito.

Ulteriore conseguenza da tenere in considerazione attiene alla possibilità da parte delle banche e degli intermediari finanziari di segnalare il consumatore ai sistemi di informazione creditizia e finanziaria (Centrale dei rischi), come cliente non affidabile o cattivo pagatore: circostanza che può ostacolare la possibilità di ricorrere successivamente a richieste di finanziamento.

Nei contratti di mutuo, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovute alle scadenze prestabilite. Anche in questo caso è prevista l’applicazione di interessi di mora, come contrattualmente previsto: qualora i ritardi si siano verificati per sette volte, anche non consecutive, la banca può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento.

Per quanto attiene invece, in via generale, le modalità di segnalazione e conservazione delle informazioni nei sistemi di referenza creditizia gestiti da soggetti privati, in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, può risultare utile ricordare il contenuto del Provvedimento del Garante numero 8 del 16 novembre 2004 e sue successive integrazioni :

  1. quando si determina un ritardo nel pagamento delle rate, l’interessato ha diritto di essere avvertito e ha la possibilità di far valere notizie a lui favorevoli. Le informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai “sistemi di informazioni creditizie” solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate.
  2. per quanto riguarda invece i tempi di conservazione dei dati stessi, il Codice determina le seguenti modalità:

a) richieste di finanziamento: conservazione per 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda o 1 mese in caso di diniego della richiesta o rifiuto della stessa ad opera del cliente;

b) morosità fino a due 2 rate: qualora siano sanate, le informazioni creditizie di tipo negativo vengono conservate per 12 mesi a decorrere dalla registrazione della loro regolarizzazione;

c) morosità superiori a 2 rate: qualora siano sanate, le informazioni creditizie di tipo negativo vengono conservate per 24 mesi a decorrere dalla registrazione della loro regolarizzazione;

d) eventi negativi: la conservazione delle informazioni di tipo negativo su inadempimenti non regolarizzati, possono essere conservate per un massimo di 3 anni dalla scadenza del contratto, o dalla data successiva in cui è cessato il rapporto o vi è stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso.

e) eventi positivi: le notizie positive relative a contratti senza inadempimenti sono conservate solo con il consenso. La loro conservazione scende gradualmente a 3 anni.

28 Febbraio 2009 · Antonio Scognamiglio


Commenti e domande

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6 risposte a “Gli eventi conseguenti al mancato pagamento delle rate di un finanziamento”

  1. Tiziana ha detto:

    salve a tutti, leggendo il vostro blog mi e’ sorto un dubbio sulla mia situazione,qualche tempo fa ho finanziato l’acquisto di un elettrodomestico.Per motivi di lavoro sono stato trasferito in un’altra città(ne in quella dove stavo prima ne in questa attuale ho la residenza)tutta la mia corrispondenza di norma mi arriva al mio indirizzo di residenza. Dovendo chiedere una copia del contratto ho contattato la finanziaria che mi ha informato che a mio carico c’erano circa 30 euro per oneri di ritardo pagamento, che ho provveduto subito a regolarizzare …ora mi chiedo se posso essere stato iscritto al crif per questo….anche perche’ in effetti non so quando l’avviso di pagamento mi sia stato spedito . ringrazio cordialmente e anticipatamente per l’aiuto che mi potreste dare .

    • cocco bill ha detto:

      Le regole prevedono che l’iscrizione sia effettuata dopo due ritardi.

      crif tempi

      Però, se vuole, può togliersi la curiosità accedendo al sito CRIF (clicchi sull’immagine) ed effettuando un accesso ai suoi dati. Se le va bene, cioè se non risulterà iscritta all’archivio dei cattivi pagatori, dovrà corrispondere 10 euro.

  2. ivan ha detto:

    può una finanziaria (ge capital service)richiedere 30 euro di interessi per un ritardo di 15 giorni su una rata di 115 euro?

  3. gino basso ha detto:

    io anni fa avevo fatto un finanziamento, dopo alcune rate pagate, le altre mi è stato impossibile pagarle. posso riavere un finanziamento?

    • c0cc0bill ha detto:

      Alla scadenza del piano di ammortamento del finanziamento non onorato, dovranno passare tre anni per avere la possibilità di presentare istanza di cancellazione dalla Centrale Rischi in cui si è stati segnalati.

      Solo allora avrà la possibilità di chiedere un nuovo finanziamento con qualche possibilità, peraltro remota, di successo.

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