Gli accordi transattivi fra debitore e creditore

Debiti con Equitalia, banche e finanziarie

Negli anni ho accumulato rilevanti debiti con Equitalia per omesso versamento delle tasse e con banche e finanziarie per prestiti e carte revolving.

Adesso vorrei rimettere a posto la situazione, visto che ho messo da parte qualche risparmio. Ho sentito spesso parlare di accordi transattivi con i creditori. Come dovrei procedere per saldare i miei debiti con quelli che voi chiamate accordi a saldo stralcio ?

Gli accordi transattivi tra debitore e creditore

Intanto separi i debiti che ha con Equitalia dagli altri.

Con Equitalia non sono possibili accordi transattivi. Il massimo che si può ottenere è una dilazione dei pagamenti fino a 72 rate.

Con le altre finanziarie e/o banche l'accordo a saldo stralcio si può ottenere anche al 10% della cifra a debito, se si è capaci di trattare.

Non penso sia il suo caso, tuttavia. Lei cita un accordo transattivo raggiunto con un creditore, in cui non avendo pagato la terza rata ha dovuto poi corrispondere l'intero debito.

Se avesse stipulato con il fornitore un accordo scritto, avrebbe dovuto corrispondere solo il debito residuo, perchè un accordo a saldo stralcio costituisce novazione contrattuale.

Le riporto, sull'argomento, un articolo pubblicato sul blog qualche tempo fa. Ne faccia tesoro per il futuro.

Il contenzioso in materia di contratti bancari e/o finanziari è problema di grande rilievo e tale da costituire gran parte della materia sottoposta all'esame delle Autorità giudiziarie.

Non sempre, però, può risultare premiante per il creditore adire l’Autorità Giudiziaria per il recupero del credito; sia per la nota lungaggine del processo civile, sia per il grado di aleatorietà che comporta ogni causa.

La transazione è uno dei rimedi stragiudiziali che si è fatto strada in questi ultimi anni.

Cosa è una accordo transattivo

Un accordo transattivo è un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro.

La lite che la transazione mira a comporre, può essere sia giudiziale che stragiudiziale: il che comporta che lo strumento transattivo possa essere utilizzato anche quando la situazione debitoria sia talmente grave da aver indotto il creditore ad adottare iniziative di carattere giudiziario.

La lite termina attraverso la transazione a seguito di reciproche concessioni che le parti si fanno.

La gestione del recupero dei crediti comporta infatti spesso la necessità per il creditore od il suo legale di andare incontro alle necessità ed alle richieste del cliente insolvente per concordare, in via bonaria, il rientro del debito.

Naturalmente tale necessità non può pregiudicare la possibilità di insistere per il recupero coattivo o di attivare un titolo esecutivo, in caso di mancato rispetto degli accordi.

Sul piano pratico attuativo le concessioni che il creditore può fare consistono in un abbattimento degli interessi maturati ed eventualmente anche di parte del capitale ovvero di una ulteriore dilazione nel tempo del debito esistente.

È appena il caso di evidenziare che le scelte sulle concessioni da accordare ai debitori saranno sempre frutto di una valutazione soggettiva sulle effettive possibilità di recupero del credito, sia in termini di tempo che di solvibilità dello stesso debitore in caso di azione esecutiva.

A questo proposito occorre precisare che la transazione può presentarsi in due forme: semplice o novativa.

Transazione novativa e transazione semplice

Si ha la transazione novativa quando la situazione preesistente viene interamente sostituita dalla transazione; diversamente la transazione è non novativa.

Dunque la transazione novativa si distingue da quella semplice per il fatto di essere negozio non ausiliario, bensì principale nel senso che in esso diritti ed obbligazione trovano la loro unica fonte.

Nella transazione semplice, invece, fonte di tale diritto ed obbligazione resta quella su cui si fonda il rapporto originario.

Possiamo dire che si ha transazione novativa quando dalla transazione sorge un’obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, che viene sostituita dalla prima, e che può aversi transazione novativa anche in difetto di un’espressa manifestazione di volontà delle parti, quando il complesso dei patti della transazione sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto.

Piano di rientro ed effetti novativi

In caso di formale transazione di una pendenza tra le parti, certamente l’espressa previsione della volontà di estinguere le preesistenti obbligazioni determina per il creditore l’impossibilità di richiedere la risoluzione per inadempimento dell'avvenuta transazione, al fine di far valere il rapporto originario.

Tuttavia il creditore potrebbe essere vincolato a determinati effetti novativi non solo in seguito ad una dichiarazione espressa, ma anche in caso di comportamenti concludenti, o di tacita accettazione di proposte formulate dal debitore, che non necessariamente debbono provenire dallo stesso creditore, ben potendo essere frutto dell'attività di quei collaboratori che abbiano ricevuto mandato di curare il recupero del credito e che si presentino come procuratori di quest’ultimo; ad esempio gli studi legali mandatari.

Le pronunce giurisprudenziali in tema di effetti novativi sono sostanzialmente conformi nel non riconoscere le possibilità di novazione in tutti i casi di modificazioni accessorie che non comportino il mutamento del titolo o dell'oggetto della prestazione (Cfr. per tutte Cass. Civ. 14/12/94 numero 10683), specie nel caso di accordi che modifichino soltanto le modalità di esecuzione delle obbligazioni (Cass. 12/02/82 numero 855).

Certamente occorre fare molta attenzione nella stesura dei patti transattivi al non formulare obbligazioni incompatibili con quelle originarie.

Quando la transazione sollecitata dal debitore e/o proposta dal creditore prevede non solo una dilazione temporale del piano di rientro, ma anche un accordo a saldo stralcio dell'importo del capitale e/o degli interessi maturati (sul capitale e moratori) rispetto al contratto originario, siamo in presenza, senza alcun dubbio, di una nuova fattispecie contrattuale: il contratto di novazione, appunto.

Una volta stipulata una transazione novativa, non è più possibile, per il creditore, il ripristino della situazione giuridica preesistente alla transazione.

Anche in presenza, nell’accordo transattivo, di un esplicito riferimento all'articolo 1976 Cod. Civ., in cui il creditore si riserva la risoluzione del nuovo contratto in caso di ulteriore inadempienza da parte del debitore.

Nè vale, citare esplicitamente nella transazione a saldo stralcio, che non si è in presenza di una novazione.

Resta il fatto che il contratto originario non può essere, in alcun modo, ripristinato quando nel nuovo accordo transattivo intervengano modifiche non accessorie rispetto al contratto originario.

La cosa non è di poco conto. Alcune società di recupero crediti propongono all'accettazione del debitore un piano di rientro che prevede anche una ipotesi a saldo stralcio delle posizioni debitorie pregresse. Un abbattimento, cioè, degli importi di capitale e degli interessi previsti nel contratto originario.

Non solo tempi di ammortamento del debito diversi da quelli previsti nel contratto originario. L’accettazione di entrambe le parti delle nuove condizioni equivale alla stipula di un contratto di novazione.

Ma, quando il debitore, per le più svariate ragioni, non è in grado di adempiere alla transazione a saldo stralcio precedentemente sottoscritta, il creditore procede arbitrariamente al ripristino del contratto originario.

In pratica capitale, interessi sul capitale ed interessi di mora vengono ricalcolati in base agli importi ed alle scadenza previste nel contratto originario e non, come dovrebbe essere, rispetto agli importi ed alle scadenze concordate nel contratto “novato”. E questo accade anche con la eventuale cessione del credito.

Pertanto, se il debitore è in possesso dell'accordo di transazione a saldo stralcio firmato per accettazione (proposta di abbattimento del capitale e degli interessi) le pretese della società di recupero crediti (quella che ha sottoscritto la novazione ovvero la società di recupero che eventualmente subentra con la cessione del credito) possono essere agevolmente contrastate in sede giudiziaria.

Rappresentando l’accordo a saldo stralcio delle posizioni debitorie pregresse un contratto di novazione in piena regola, dal momento che, rispetto al contratto originario, non vengono effettuate solo modifiche accessorie (come potrebbero essere quelle riguardanti un piano di rateazione con tempi di rientro dal debito diversi dalle scadenze previste nel contratto originario).

Il ripristino surrettizio del contratto originario (anche in presenza di un esplicito riferimento all'eventuale inadempienza del debitore nell’accordo transattivo di rientro e di saldo stralcio delle posizioni debitorie pregresse) è illegittimo, così come sancito da numerose pronunce in Cassazione (tra le altre vedasi: Cass. 23/02/2006 numero 4008, Cass. 13/12/2005 numero 27448, Cass. 29/04/2005 numero 8983, Cass. 19/05/2003 numero 7830).

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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Una risposta a “Gli accordi transattivi fra debitore e creditore”

  1. avv. Patrizia D'Arcangelo ha detto:

    Possono tirare un sospiro di sollievo i dirigenti ed i dipendenti di un noto Gruppo societario della provincia di Bergamo.

    Leggo testualmente su l’Eco di Bergamo on line “Dopo mesi di gravi tensioni, con lo spauracchio del pignoramento e della vendita dei macchinari a fronte di un debito di oltre 6 milioni di euro, il gruppo di Cortenuova è riuscito ieri a trovare un accordo con gli enti creditori per una nuova rateizzazione di 5 anni che permetterà a Fema e alle altre società (Rubini Sinterizzati, Mecsinter e Cimdigipack) di riprendere il cammino produttivo”.

    Del resto, spesso il raggiungimento di una transazione tra debitore e creditore può risultare più opportuno anche nell’interesse del creditore e ciò per un recupero più sicuro del proprio credito.

    Invero, rispetto ad una lite giudiziale non sempre può risultare premiante per il creditore adire l’Autorità Giudiziaria per il recupero del credito; sia per la nota lungaggine del processo civile, sia per il grado di aleatorietà che comporta ogni causa.

    Spesso si ricorre pertanto alla transazione: il creditore va incontro alle necessità e alle richieste del cliente insolvente per concordare, in via bonaria, il rientro del debito.

    Naturalmente tale necessità non può pregiudicare la possibilità di insistere per il recupero coattivo o di attivare un titolo esecutivo, in caso di mancato rispetto degli accordi.

    Occorre precisare che la transazione può essere semplice o novativa.

    Si ha la transazione novativa quando la situazione preesistente viene interamente sostituita dalla transazione; diversamente la transazione è “non novativa”..

    Possiamo dire che si ha transazione novativa quando dalla transazione sorge un’obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, che viene sostituita dalla prima, e che può aversi transazione novativa anche in difetto di un’espressa manifestazione di volontà delle parti, quando il complesso dei patti della transazione sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto.

    Le pronunce giurisprudenziali in tema di effetti novativi sono sostanzialmente conformi nel non riconoscere le possibilità di novazione in tutti i casi di modificazioni accessorie che non comportino il mutamento del titolo o dell’oggetto della prestazione (Cfr. per tutte Cass. Civ. 14/12/94 n. 10683), specie nel caso di accordi che modifichino soltanto le modalità di esecuzione delle obbligazioni (Cass. 12/02/82 n. 855).

    Quando la transazione sollecitata dal debitore e/o proposta dal creditore prevede non solo una dilazione temporale del piano di rientro, ma anche un accordo a saldo e stralcio dell’importo del capitale e/o degli interessi maturati (sul capitale e moratori) rispetto al contratto originario, siamo in presenza, senza alcun dubbio, di una nuova fattispecie contrattuale: il contratto di novazione, appunto.

    Certamente occorre fare molta attenzione nella stesura dei patti transattivi al non formulare obbligazioni incompatibili con quelle originarie.

    Infatti, una volta stipulata una transazione novativa, non è più possibile, per il creditore, il ripristino della situazione giuridica preesistente alla transazione.

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