Giudice di Pace (GdP) – istruzioni per l’uso

Il Giudice di pace è competente per il ricorso contro il verbale di multa

Il Giudice di Pace è l'organo giurisdizionale preposto a dirimere le controversie civili di piccola entità. Ha specifiche competenze soprattutto in materia civile e amministrativa, in misura minore anche penale. La competenza civile del Giudice di Pace è ampia, praticamente analoga a quella del Tribunale e regolata per valore. Quella amministrativa riguarda sanzioni e multe (comminate ai sensi della legge 689/81 e del codice della strada), quindi verbali, ordinanze/ingiunzioni e, in alcuni casi, cartelle esattoriali.

Per quanto riguarda la materia civile, è recentemente intervenuta la legge 69/2009 che ha alzato i tetti di competenza del Giudice di Pace.

Dal 4/7/2009, infatti, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per cause di valore fino a 5.000 euro (in precedenza 2.582,28), innalzati a 20.000 (in precedenza 15.493,71) se la controversia riguarda rimborsi danni da circolazione veicoli.

Il Giudice di Pace, poi, ha competenza esclusiva (senza limiti di valore) su:

  1. cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  2. cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  3. cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
  4. cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Nel contenzioso si apre una vera e propria causa a cui le parti devono presentarsi obbligatoriamente. Alla prima udienza il Giudice di Pace interroga le parti e tenta una conciliazione, ovvero cerca di far giungere le stesse ad un "accordo".

Se questo non viene raggiunto le parti devono precisare i fatti, le difese, le eccezioni, con presentazione delle eventuali documentazioni e prove. In casi particolari, a decisione del Giudice di Pace, può essere fissata una seconda udienza. Quando il Giudice di Pace decide che il procedimento è giunto al termine, invita le parti a precisare le conclusioni. Alla fine il giudice decide ed emette sentenza.

Se il valore della controversia non supera i 516,46 euro e si pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa si può procedere senza avvocato; se si supera tale importo sarà il Giudice di Pace a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.

In ambedue i casi - contenzioso e conciliazione - va presentata un'istanza all'ufficio del giudice di pace competente per il territorio, utilizzando i moduli che fornisce la cancelleria dell'ufficio.

Di solito, quando ad agire è un consumatore, è competente il giudice della zona di residenza dello stesso. In casiparticolari, come tipicamente i ricorsi avverso le multe, è competente il giudice del luogo ove è avvenuta l'infrazione.

Indirizzi e recapiti possono essere trovati sull'elenco telefonico alla voce "uffici giudiziari" o sul sito internet del Ministero della Giustizia.

A parte particolari eccezioni (sempre i ricorsi avverso le sanzioni amministrative, multe, etc.) il ricorso va presentato di persona recandosi presso l'ufficio.

Se non si risiede nel Comune ove ha sede l'ufficio si deve eleggere un domicilio "temporaneo" presso un legale o un conoscente di fiducia oppure direttamente presso la cancelleria del giudice, avendo poi cura di verificare le varie comunicazioni che vi giungeranno (come la fissazione dell'udienza, etc.).

E' bene informarsi sulle procedure in uso presso la cancelleria dello specifico giudice di pace. L'operatività, infatti, può cambiare da ufficio a ufficio.

La competenza in materia amministrativa (sanzioni, multe) del Giudice di pace

Ci si può opporre davanti al giudice di pace anche per fare opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di 15.493,71 euro. Per sanzioni di importo maggiore ci si deve rivolgere al tribunale. Le sanzioni amministrative sono le pene pecuniarie, le cosiddette “multe”, che siamo tenuti a pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocita', sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo). Se si ritiene che il vigile urbano o la polizia stradale abbiano sbagliato, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per chiedere che annulli la sanzione.

A seconda del caso ci si può quindi opporre ad un verbale, ad un'ordinanza/ingiunzione o ad una cartella esattoriale.

Bisogna, invece, rivolgersi sempre  al Tribunale nel caso che la sanzione riguardi le infrazioni in materia di urbanistica ed edilizia e di tutela del lavoro, di previdenza, di tutela dell'ambiente, di igiene degli alimenti e bevande, di società ed intermediari finanziari, di antiriciclaggio, tributaria e valutaria.

Facendo ricorso contro una sanzione amministrativa si può, in deroga alla regola generale, presentare l'istanza tramite raccomandata a/r. In questi casi, proprio perchè è facile doversi rivolgere ad un ufficio fuori dal nostro Comune, è necessario domiciliarsi nel distretto del Giudice, presso un legale, un conoscente di fiducia o direttamente in cancelleria.

7 Gennaio 2011 · Rosaria Proietti