Giudice di pace » Considerazioni sulle cause sotto i 1100 euro senza avvocato

Giudice di pace » Considerazioni sulle cause sotto i 1100 euro senza avvocato

Giudice di pace: come noto, c'è la possibilità di presentarsi in giudizio senza avvocati per cause con valore fino a 1.100 euro. Ma al consumatore/debitore conviene questa pratica? Cerchiamo di chiarirlo nel prosieguo dell'articolo.

Come noto, è di 1.100 euro il limite di valore entro il quale si può stare in giudizio senza l’assistenza legale di fronte al giudice di pace. La competenza dei giudice di pace, infatti, è stabilita dall'articolo 7 del Codice di procedura civile.

In base a questa norma il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Sono comprese per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro.

Inoltre esiste in ogni caso la competenza per:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
  • le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Cause dal giudice di pace sotto i 1100 euro senza avvocato: conviene?

Come accennato, grazie a due norme introdotte dal governo Monti è stato innalzato, da euro 516,46 a euro 1100,00, il valore della causa presso il giudice di pace, entro cui ci si può difendere senza l'ausilio dell'avvocato.

Negli aggiornamenti normativi, veniva inoltre previsto che nelle cause rientranti in detti limiti di valore (1100 euro), le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

Questo vuol dire che se il consumatore sceglie di rivolgersi ad un avvocato, in caso di vittoria, dovrà pagarlo da solo senza potersi avvalere del principio della soccombenza, che vuole che sia chi perde la causa a pagare tutte le spese. Comunque, se l'intento iniziale era quello di tutelare il consumatore-utente, bisogna dire che, purtroppo, non è stato raggiunto. Se si voleva, infatti, consentire al consumatore di avere giustizia a basso costo, bypassando l'avvocato, si è ottenuto sì il basso costo, ma non la giustizia.

Vediamo quali sono i motivi.

Innanzitutto, Parlamento e Governo, dovrebbero sapere che la difficoltà di una causa non è determinata dal valore della domanda, ma, anche, dalle questioni giuridiche coinvolte.

E l'analisi giuridica è essenziale quando si vuole far valere il principio di diritto, fondamento dello Stato di diritto.

Ad esempio, parlando in materia consumeristica, gli abusi sono spesso dati da violazioni di basso valore economico. In questi casi, il valore esiguo della controversia scoraggia il consumatore dal far valere il principio di diritto nelle aule di tribunale, mentre arricchisce imprese o pubblica amministrazioni che, appunto, compiono l'abuso.

Era così già in precedenza. Ma tutto è stato aggravato dall'introduzione, prima, della mediazione obbligatoria e poi definitivamente dalle norme sulle cause presso il giudice di pace. Le stesse, infatti, sarebbero state davvero favorevoli al consumatore se gli avessero dato la possibilità di scegliere se rivolgersi o no al professionista e non imponendoglielo di fatto eliminando la refusione delle spese legali. In questo modo semplicemente viene scoraggiata l'azione giudiziaria, perché anche in casi di vittoria l'utente deve prevedere di pagare da sé l'avvocato.

Inoltre, proprio in materia di contratti conclusi mediante moduli o formulari è escluso che le cause sotto i 1100 euro possano essere decise secondo equità, come regolarizzato dall'articolo 112 del codice di procedura civile. Pertanto, queste devono essere decise secondo diritto. In più, il fine deterrente della minaccia del giudizio si perde completamente, con buona pace di chi viola la legge. Ad ogni modo, norme come queste avvallano l'idea che la competenza dell'avvocato è praticamente sostituibile con una breve ricerca di sentenze in internet.

Se poi l'intento era quello di deflazionare il contenzioso, e quindi anche indirettamente tutelare i consumatori, sicuramente lo si è raggiunto, ma a scapito della domanda di giustizia, come per moltissime altre norme, e non a favore. Con ovvia lesione di diritti costituzionali.

19 Aprile 2014 · Andrea Ricciardi


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